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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02318/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21245/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., con sede in Tivoli (R O ), alla [OSCURATO:PERSONA] 25- 150 (C.F. e P .

IVA: 038944 11002 ) , in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 72 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] delForo di T ivoli ( C .

F . : GRMDNL67M3 1H 50 1 R ) ed ele tt ivamente domiciliata pressolo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma ( C.F.: GMBCR L 66 P47 H 501J), in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura speciale allegata in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento Ici – Terreni agricoli qualificati come aree edificabili – Attività estrattiva [OSCURATO:PERSONA] E ITALIA s . r . l. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede l e ga le in Supino ( F R) , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 50 , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CRSDLE61 H 48 L 009E), quale concessionaria del servizio di acc e r t amen to e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA](RO), nonché gestore del relativo contenzioso,giusti contratti di concessione n. 3425712006, n. 55265/2010. n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa,giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCRRNT67C19A 1 23Z) del Foro di Frosinoneed e l e ttivamen te dom icilia ta in Roma, alla V ia Panisperna n. 95, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 9446 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Lazi o in data 27/12/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA], tramite la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], richiedeva il pagamento dell’Ici per l’anno 2011 in relazione ad alcuni terreni di proprietà siti nello stesso Comune e ritenuti edificabili.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, evidenziando che l’edificabilità dell’area dovesse essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992,11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005 e 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, qualificato come area edificabile i terreni di sua proprietà e, comunque, per non aver considerato che vi era l’obbligo, alla cessazione dell’attività estrattiva, di smantellare tutti gli impianti e gli uffici eventualmente realizzati all’interno del perimetro della cava, sicchè i terreni, al termine dell’attività di escavazione, avrebbero assunto la (originaria) destinazione agricola.

1.1. Il motivo è inammissibile, avuto riguardo al vizio motivazionale, e, comunque, infondato, anche con riferimento alle restanti doglianze.

Quanto all’aspetto motivazionale, è sufficiente evidenziare che, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le sentenze dei due gradi di merito fossero fondate su differenti ragioni (inerenti alle questioni) di fatto, era preclusa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., la proponibilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

1.2. In ordine alla denunciata violazione di legge, occorre fare riferimento al principio consolidato (cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 7987 del 2019), da cui questo Collegio non intende discostarsi, in forza del quale: "In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs.30 dicembre 1992,n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio." (Cass. s.u. n. 25560 del 2006; Cass.n. 20137 del 2012).

1.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha accertato che il Comune aveva adottato il [OSCURATO:PERSONA] (deliberazione del Consiglio comunale n. 115 bis del 15.5.1971) ed aveva, poi, con una successiva delibera approvato e determinato il valore dei terreni per cui è causa.

In particolare, si tratta di area destinata ad attività industriale, di estrazione, ricondotta alla sottozona D

3. Ricorre pertanto, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. n. 14409 del 09/06/2017, secondo cui: "In tema di ICI, ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale".

Si è, in particolare, condivisibilmente osservato, in motivazione, che: "l'area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso.

Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale".

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale quale quella in esame possano considerarsi - ai fini del tributo in oggetto - agricoli.

Senza tralasciare che, da un lato, per quanto nelle zone D/3 sia possibile realizzare solo edifici adibiti alle lavorazioni strettamente connesse alle attività estrattive, la coltivazione mineraria ha, di regola, una durata pluridecennale, con la conseguenza che i detti edifici sono senz’altro privi dei connotati di precarietà e temporaneità, e, dall’altro, le attività estrattive, ricomprendendo altresì interventi di rilevante trasformazione del territorio, integrano senz’altro attività di natura industriale.

Ne consegue che va disattesa la doglianza per cui la sentenza qui impugnata non avrebbe tenuto conto dei presupposti per l'applicazione dell'imposta in questione.

L'art. 1 del d.lgs. n. 504del 1992 sopra riportato, infatti, nella sua portata applicativa prende in considerazione la potenzialità edificatoria.

In questo senso, infatti, si è pronunciata la S.C. in tema di terreni con vincolo di destinazione, affermando che esso non esclude il carattere edificabile del bene, ma incide solamente sulla determinazione del valore venale del bene. (Cass. n. 23814 del 2016).

Non ha rilevanza, pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la sua potenzialità edificatoria (in questi termini Sez. 5, Ordinanza n. 7987 del 2019).

Tali rilievi sono sufficienti per escludere la rilevanza della ipotetica futura cessazione della predetta attività con riconduzione delle aree nella sottozona E/2 (ovvero a zona verde di particolare pregio), prevista dalle Norme tecniche di attuazione del PRG sopra richiamate.

In ogni caso sotto quest'ultimo profilo, il Collegio condivide il principio già espresso dalla S.C., secondo cui: "In temadi ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria -ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente.” (Cass. n. 10144 del 2010).

Tali presupposti sono del tutto assenti nell'ipotesi di specie.

A volere ritenere diversamente si introdurrebbe un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante, stante la tassatività dei casi di esenzione (Cass. n. 7991 del 2019).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda, proposta in via subordinata, con la quale, previa disapplicazione della delibera del CC n. 23 del 16.5.2007, era stato chiesto di dichiararsi illegittimo il valore venale in comune commercio attribuito ai terreni oggetto dell’accertamento impugnato e di annullarsi le sanzioni irrogate con quest’ultimo.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello.

La contribuente non indica in quale punto del suo atto abbia sollevato detta doglianza e, del resto, nessun riferimento ad esso viene fatto nella motivazione della sentenza qui impugnata.

Né il semplice riferimento all'abnormità del valore attribuito ai terreni può da solo essere considerato motivo di impugnazione.

2.2. Pur volendo superare, in astratto, tale aspetto di inammissibilità del motivo impugnato, si osserva come, in ogni caso, fosse a carico della contribuente la prova che i beni oggetto di accertamento avessero un valore inferiore rispetto a quello accertato dall'ente impositore.

E', infatti, del tutto condiviso da questo collegio quanto affermato dalla S.C. secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio." (Cass. n. 16620 del 2017).

Del pari, la censura genericamente sollevata circa la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 sull'inesatta applicazione dei criteri per l'attribuzione del valore venale dei beni non può trovare accoglimento, in quanto muove dall'erroneo presupposto che l'area in oggetto non sia edificabile.

Da ultimo, avuto riguardo alla censura concernente le sanzioni, va, in ogni caso, evidenziato che nessuna incertezza interpretativa era configurabile all’epoca (2016) di introduzione del presente giudizio, se solo si considera che, come si è visto nell’analizzare il primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte già si erano pronunciate (n. 25560) in termini inequivoci nel 2006 e l’orientamento si era ormai consolidato (cfr. Cass. n. 20137 del 2012).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato la relazione tecnica di valutazione delle aree edificabili del Comune di Guidonia, redatta dai tecnici comunali in data 7.8.2008 (prot. 62315), approvata dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 174 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva un valore ai fini Ici pari ad euro 7,81 mq (anziché di euro 54,75 mq, come da delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 16.5.2007).

3.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analizzare il primo motivo, in base all’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

Come è noto, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria,alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Risulta, peraltro, evidente l'estraneità della censura in esame rispetto al mezzo utilizzato, violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il quale introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico. 4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta i l ricorso ; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21245/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., con sede in Tivoli (R O ), alla [OSCURATO:PERSONA] 25- 150 (C.F. e P . IVA: 038944 11002 ) , in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 72 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] delForo di T ivoli ( C . F . : GRMDNL67M3 1H 50 1 R ) ed ele tt ivamente domiciliata pressolo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma ( C.F.: GMBCR L 66 P47 H 501J), in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura speciale allegata in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento Ici – Terreni agricoli qualificati come aree edificabili – Attività estrattiva [OSCURATO:PERSONA] E ITALIA s . r . l. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede l e ga le in Supino ( F R) , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 50 , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CRSDLE61 H 48 L 009E), quale concessionaria del servizio di acc e r t amen to e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA](RO), nonché gestore del relativo contenzioso,giusti contratti di concessione n. 3425712006, n. 55265/2010. n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa,giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCRRNT67C19A 1 23Z) del Foro di Frosinoneed e l e ttivamen te dom icilia ta in Roma, alla V ia Panisperna n. 95, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 9446 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Lazi o in data 27/12/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA], tramite la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], richiedeva il pagamento dell’Ici per l’anno 2011 in relazione ad alcuni terreni di proprietà siti nello stesso Comune e ritenuti edificabili. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, evidenziando che l’edificabilità dell’area dovesse essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992,11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005 e 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, qualificato come area edificabile i terreni di sua proprietà e, comunque, per non aver considerato che vi era l’obbligo, alla cessazione dell’attività estrattiva, di smantellare tutti gli impianti e gli uffici eventualmente realizzati all’interno del perimetro della cava, sicchè i terreni, al termine dell’attività di escavazione, avrebbero assunto la (originaria) destinazione agricola. 1.1. Il motivo è inammissibile, avuto riguardo al vizio motivazionale, e, comunque, infondato, anche con riferimento alle restanti doglianze. Quanto all’aspetto motivazionale, è sufficiente evidenziare che, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le sentenze dei due gradi di merito fossero fondate su differenti ragioni (inerenti alle questioni) di fatto, era preclusa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., la proponibilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 1.2. In ordine alla denunciata violazione di legge, occorre fare riferimento al principio consolidato (cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 7987 del 2019), da cui questo Collegio non intende discostarsi, in forza del quale: "In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs.30 dicembre 1992,n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio." (Cass. s.u. n. 25560 del 2006; Cass.n. 20137 del 2012). 1.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha accertato che il Comune aveva adottato il [OSCURATO:PERSONA] (deliberazione del Consiglio comunale n. 115 bis del 15.5.1971) ed aveva, poi, con una successiva delibera approvato e determinato il valore dei terreni per cui è causa. In particolare, si tratta di area destinata ad attività industriale, di estrazione, ricondotta alla sottozona D 3. Ricorre pertanto, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. n. 14409 del 09/06/2017, secondo cui: "In tema di ICI, ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale". Si è, in particolare, condivisibilmente osservato, in motivazione, che: "l'area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale". Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale quale quella in esame possano considerarsi - ai fini del tributo in oggetto - agricoli. Senza tralasciare che, da un lato, per quanto nelle zone D/3 sia possibile realizzare solo edifici adibiti alle lavorazioni strettamente connesse alle attività estrattive, la coltivazione mineraria ha, di regola, una durata pluridecennale, con la conseguenza che i detti edifici sono senz’altro privi dei connotati di precarietà e temporaneità, e, dall’altro, le attività estrattive, ricomprendendo altresì interventi di rilevante trasformazione del territorio, integrano senz’altro attività di natura industriale. Ne consegue che va disattesa la doglianza per cui la sentenza qui impugnata non avrebbe tenuto conto dei presupposti per l'applicazione dell'imposta in questione. L'art. 1 del d.lgs. n. 504del 1992 sopra riportato, infatti, nella sua portata applicativa prende in considerazione la potenzialità edificatoria. In questo senso, infatti, si è pronunciata la S.C. in tema di terreni con vincolo di destinazione, affermando che esso non esclude il carattere edificabile del bene, ma incide solamente sulla determinazione del valore venale del bene. (Cass. n. 23814 del 2016). Non ha rilevanza, pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la sua potenzialità edificatoria (in questi termini Sez. 5, Ordinanza n. 7987 del 2019). Tali rilievi sono sufficienti per escludere la rilevanza della ipotetica futura cessazione della predetta attività con riconduzione delle aree nella sottozona E/2 (ovvero a zona verde di particolare pregio), prevista dalle Norme tecniche di attuazione del PRG sopra richiamate. In ogni caso sotto quest'ultimo profilo, il Collegio condivide il principio già espresso dalla S.C., secondo cui: "In temadi ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria -ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente.” (Cass. n. 10144 del 2010). Tali presupposti sono del tutto assenti nell'ipotesi di specie. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante, stante la tassatività dei casi di esenzione (Cass. n. 7991 del 2019). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda, proposta in via subordinata, con la quale, previa disapplicazione della delibera del CC n. 23 del 16.5.2007, era stato chiesto di dichiararsi illegittimo il valore venale in comune commercio attribuito ai terreni oggetto dell’accertamento impugnato e di annullarsi le sanzioni irrogate con quest’ultimo. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello. La contribuente non indica in quale punto del suo atto abbia sollevato detta doglianza e, del resto, nessun riferimento ad esso viene fatto nella motivazione della sentenza qui impugnata. Né il semplice riferimento all'abnormità del valore attribuito ai terreni può da solo essere considerato motivo di impugnazione. 2.2. Pur volendo superare, in astratto, tale aspetto di inammissibilità del motivo impugnato, si osserva come, in ogni caso, fosse a carico della contribuente la prova che i beni oggetto di accertamento avessero un valore inferiore rispetto a quello accertato dall'ente impositore. E', infatti, del tutto condiviso da questo collegio quanto affermato dalla S.C. secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio." (Cass. n. 16620 del 2017). Del pari, la censura genericamente sollevata circa la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 sull'inesatta applicazione dei criteri per l'attribuzione del valore venale dei beni non può trovare accoglimento, in quanto muove dall'erroneo presupposto che l'area in oggetto non sia edificabile. Da ultimo, avuto riguardo alla censura concernente le sanzioni, va, in ogni caso, evidenziato che nessuna incertezza interpretativa era configurabile all’epoca (2016) di introduzione del presente giudizio, se solo si considera che, come si è visto nell’analizzare il primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte già si erano pronunciate (n. 25560) in termini inequivoci nel 2006 e l’orientamento si era ormai consolidato (cfr. Cass. n. 20137 del 2012). 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato la relazione tecnica di valutazione delle aree edificabili del Comune di Guidonia, redatta dai tecnici comunali in data 7.8.2008 (prot. 62315), approvata dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 174 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva un valore ai fini Ici pari ad euro 7,81 mq (anziché di euro 54,75 mq, come da delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 16.5.2007). 3.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analizzare il primo motivo, in base all’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. Come è noto, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria,alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Risulta, peraltro, evidente l'estraneità della censura in esame rispetto al mezzo utilizzato, violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il quale introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta i l ricorso ; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pa
Sentenza Cassazione n. 02318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris