CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 25642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 24/1/2025 la Corte di appello di Brescia, pronunciandosi in sede di rinvio, riformava la decisione emessa il 16/11/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, così dichiarando [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio colposo in ambito stradale. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando la manifesta illogicità della motivazione, che affermerebbe - in contrasto con le risultanze processuali - che la stessa non avrebbe mai affermato di aver notato il sopraggiungere di un veicolo anteriore alla motocicletta sulla quale viaggiava la vittima, non avendo invero visto alcun mezzo simile prima del sinistro; immotivato, ancora, sarebbe il passaggio in cui si sostiene esser falsa l'affermazione dell'imputata di non aver avvistato il sopraggiungere della moto o di altri veicoli, specie considerando che la stessa sentenza riconoscerebbe l'assenza di prove orali dirette e attendibili circa la dinamica del sinistro. Illogica, ancora, sarebbe la valutazione del teste Gasperi. Le risultanze istruttorie, oltre alla logica, confermerebbero dunque la versione della ricorrente. Infine, si lamenta che la Corte di appello avrebbe steso motivazione solo apparente con riguardo ai profili di censura indicati nella sentenza rescindente. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sull'ampia questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che il Giudice di appello ha preso le mosse dal contenuto della sentenza rescindente emessa da questa Corte di legittimità (n. 8366 del 16/11/2023), che aveva annullato con rinvio la precedente decisione di appello limitatamente alla omessa valutazione di una memoria difensiva ed alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo profilo, che la sentenza qui in esame ha riportato con estrema precisione il contenuto della memoria difensiva del 21/6/2022 (pagg. 9-14), poi dettagliatamente affrontata in tutti i suoi profili (pagg. 14-20). In particolare, sono stati innanzitutto richiamati i "punti fermi" riconosciuti anche nella sentenza assolutoria di primo grado, con specifico riguardo al comportamento della ricorrente ed alle modalità del sinistro. Di seguito, e richiamando i punti della memoria citata, la Corte di appello ha sottolineato che, pur in assenza di prove orali dirette e attendibili sulla specifica dinamica dell'incidente, numerosi elementi oggettivi consentivano comunque di ricostruirne lo svolgimento. Nello specifico, doveva ritenersi accertato che la [OSCURATO:PERSONA],nell'intraprendere la svolta a sinistra, non aveva dato precedenza a tutti i veicoli provenienti nell'opposto senso di marcia, come invece dovuto; l'incidente, peraltro, era avvenuto in pieno giorno, d'estate ed in un tratto rettilineo, con piena "avvistabilità" di veicoli in lontananza. In forza di questo incontestato elemento, la Corte di appello ha dunque escluso che la ricorrente potesse non avere avvistato il sopraggiungere della moto o di altri veicoli, avendo pertanto intrapreso la svolta a sinistra con distrazione o con erroneo calcolo delle distanze. Di seguito, e sempre in effettiva risposta alla memoria richiamata, la sentenza ha analizzato la versione alternativa offerta dalla difesa e fatta propria dal primo Giudice (la motocicletta avrebbe impattato rientrando dal sorpasso di una vettura, iniziato mentre la ricorrente stava intraprendendo la svolta a sinistra), superandola ancora con motivazione adeguata e priva di illogicità manifesta. In particolare, è stato evidenziato che la stessa imputata non aveva mai affermato di aver notato il sopraggiungere di un veicolo davanti alla moto, invero non riferito da nessun testimone (compresi i due automobilisti che, fermi ad un semaforo posto ad oltre 500 metri dal punto di impatto, al sopraggiungere del verde erano stati superati dalla stessa motocicletta). A giudizio della Corte di appello, pertanto, nessun elemento oggettivo accreditava la tesi che la moto fosse in fase di sorpasso, poco prima dell'impàtto; lo stesso mezzo, di certo, non procedeva sulla propria destra, ma più vicino alla linea di mezzeria, e teneva una velocità non conforme al Codice della Strada (64 km/h), ma ciò non poteva ritenersi causa esclusiva del sinistro, in quanto la ricorrente avrebbe comunque dovuto dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva in direzione contraria. Infine, e contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza rescissoria ha anche esaminato il tema della correlazione tra capo di imputazione e condotta oggetto di condanna, evidenziando che quella colposa causalmente collegata al sinistro era proprio l'omissione di precedenza (art. 145 C.d.S), profilo specificamente menzionato nel capo di imputazione. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], infine, che la pronuncia di appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (pag. 20), dunque con argomento non censurabile. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M