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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43843/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],DO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 7 giugno 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 25 giugno 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di estorsione continuata pluriaggravata e varie ipotesi di cessione di stupefacenti il primo, di plurimi episodi di cessione di droga il secondo. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati con distinti atti del medesimo difensore, Avv.to Spadaro, deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. per Caizzi: - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo n. 3 dell'imputazione stante che le dichiarazioni della presunta vittima Zitelli erano state rtenute non attendibili in relazione alla posizione dei concorrenti nel medesimo reato; in particolare si sottolineava l'esito assolutorio per il presunto istigatore Carone così come per il Lorusso; inoltre la ricostruzione dei fatti manifestava il mendacio del Zitelli in ordine a plurime circostanze . che venivano distintamente elencate; - contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa derubricazione del fatto estorsivo nella ipotesi tentata posto che lo Zitelli aveva escluso di avere effettuato pagamenti nell'arco temporale oggetto di contestazione tra agosto e settembre 2018; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. non essendovi alcun riscontro alla contestazione di avere agito quale soggetto di spicco della locale criminalità di Japigia e dei contatti con gli esponenti del quartiere [OSCURATO:PERSONA]; inoltre non risultava da alcun elemento che il [OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato altri di intimidire Zitelli facendo riferimento a contesti di criminalità organizzata; - erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui alla comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 posto che la sola reiterazione delle cessioni non poteva giustificare tale conclusione secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorso e che le cessioni allo Zitelli erano state comunque modeste; - manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, all'entità della pena base ed agli aumenti per la continuazione. 1.3 Nell'interesse del Bondì si lamentava erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omesso riconoscimento della ipotesi di cui alla comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 posto che al Bondì erano stati contestati 4 episodi di vendita per un totale di 8 consegne, che il ruolo dello stesso era del tutto marginale e che era rimasto del tutto ignoto il valore del quantitativo complessivo ceduto e del principio attivo contenuto.

C:on il secondo motivo si deduceva difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso Caizzi è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devolute all'analisi del giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo, la corte di appello è pervenuta ad un giudizio di attendibilità dello Zitelli dopo avere proceduto all'analisi delle dichiarazioni dello stesso unitamente alla valorizzazione di numerosi elementi di riscontro costituiti dal contenuto di conversazioni intercettate e messaggi inviati all'indirizzo della p.o. dal contenuto chiaramente intimidatorio.

Né si evidenzia la lamentata contraddittorietà decisiva con l'assoluzione del Carone posto che, con gli argomenti esposti al punto 3 della motivazione, il giudice di appello non escludeva la condotta di quest'ultimo ma ne sminuiva l'efficacia concorsuale negandosi in particolare qualsiasi attività minacciosa direttamente posta in essere dallo stesso.

Così che la dedotta contraddittorietà non appare proprio sussistere avendo la motivazione di appello individuato anche gli specifici messaggi a contenuto intimidatorio inviati proprio da Cazzi all'indirizzo di Zitelli a sostegno della affermazione di responsabilità.

Anche il secondo motivo, in punto qualificazione giuridica dei fatti, appare non fondato posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolineato le dichiarazioni di Zitelli dalle quali emergeva l'avvenuto pagamento delle partite di stupefacenti a seguito delle minacce ricevute.

A fronte di tali dati, il ricorso propone una lettura non consentita delle emergenze probatorie sottolineando una sola frase delle complessive dichiarazioni della vittima, quanto al rapporto tra dichiarazioni e data di contestazione dei fatti, che in sede di appello ron risulta in alcun modo valorizzata, introducendo così solo nella sede di legittimità un elemento nuovo mai precedentemente dedotto.

Quanto alle doglianze in punto riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen., con le osservazioni svolte nella impugnata pronuncia, il giudice di appello ha sottolineato il reclamato intervento delle cosche locali da parte del Caizzi nella consumazione della fattispecie estorsiva così giustificando il riconoscimento della aggravante nella sua modalità del metodo mafioso, non occorrendo la necessaria appartenenza ad un nucleo di criminalità organizzata ed essendo sufficiente l'evocazione di entità criminali organizzate.

Al proposito invero va ricordato come sia stato affermato che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01).

Infine manifestamente infondate appaiono le doglianze aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309/90 avanzate nell'interesse di entrambi i ricorrenti; invero va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911 - 01).

Correttamente, pertanto, i giudici di merito con valutazione conforme escludevano la ricorrenza della attenuante avuto riguardo alle modalità dell'azione con giudizio esteso anche al Bondì e che appare privo di censure posto che le attività di spaccio sono state ricostruite quali espressione di condotte professionali ed organizzate.

Esente da censure appare anche l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. che il giudice di appello affida ad analoghe considerazioni circa la stabilità delle attività delittuose.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al yersamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 settembre 2023 tL .1)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],DO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 7 giugno 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 25 giugno 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di estorsione continuata pluriaggravata e varie ipotesi di cessione di stupefacenti il primo, di plurimi episodi di cessione di droga il secondo. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati con distinti atti del medesimo difensore, Avv.to Spadaro, deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. per Caizzi: - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo n. 3 dell'imputazione stante che le dichiarazioni della presunta vittima Zitelli erano state rtenute non attendibili in relazione alla posizione dei concorrenti nel medesimo reato; in particolare si sottolineava l'esito assolutorio per il presunto istigatore Carone così come per il Lorusso; inoltre la ricostruzione dei fatti manifestava il mendacio del Zitelli in ordine a plurime circostanze . che venivano distintamente elencate; - contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa derubricazione del fatto estorsivo nella ipotesi tentata posto che lo Zitelli aveva escluso di avere effettuato pagamenti nell'arco temporale oggetto di contestazione tra agosto e settembre 2018; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. non essendovi alcun riscontro alla contestazione di avere agito quale soggetto di spicco della locale criminalità di Japigia e dei contatti con gli esponenti del quartiere [OSCURATO:PERSONA]; inoltre non risultava da alcun elemento che il [OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato altri di intimidire Zitelli facendo riferimento a contesti di criminalità organizzata; - erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui alla comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 posto che la sola reiterazione delle cessioni non poteva giustificare tale conclusione secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorso e che le cessioni allo Zitelli erano state comunque modeste; - manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, all'entità della pena base ed agli aumenti per la continuazione. 1.3 Nell'interesse del Bondì si lamentava erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omesso riconoscimento della ipotesi di cui alla comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 posto che al Bondì erano stati contestati 4 episodi di vendita per un totale di 8 consegne, che il ruolo dello stesso era del tutto marginale e che era rimasto del tutto ignoto il valore del quantitativo complessivo ceduto e del principio attivo contenuto. C:on il secondo motivo si deduceva difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso Caizzi è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devolute all'analisi del giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, la corte di appello è pervenuta ad un giudizio di attendibilità dello Zitelli dopo avere proceduto all'analisi delle dichiarazioni dello stesso unitamente alla valorizzazione di numerosi elementi di riscontro costituiti dal contenuto di conversazioni intercettate e messaggi inviati all'indirizzo della p.o. dal contenuto chiaramente intimidatorio. Né si evidenzia la lamentata contraddittorietà decisiva con l'assoluzione del Carone posto che, con gli argomenti esposti al punto 3 della motivazione, il giudice di appello non escludeva la condotta di quest'ultimo ma ne sminuiva l'efficacia concorsuale negandosi in particolare qualsiasi attività minacciosa direttamente posta in essere dallo stesso. Così che la dedotta contraddittorietà non appare proprio sussistere avendo la motivazione di appello individuato anche gli specifici messaggi a contenuto intimidatorio inviati proprio da Cazzi all'indirizzo di Zitelli a sostegno della affermazione di responsabilità. Anche il secondo motivo, in punto qualificazione giuridica dei fatti, appare non fondato posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolineato le dichiarazioni di Zitelli dalle quali emergeva l'avvenuto pagamento delle partite di stupefacenti a seguito delle minacce ricevute. A fronte di tali dati, il ricorso propone una lettura non consentita delle emergenze probatorie sottolineando una sola frase delle complessive dichiarazioni della vittima, quanto al rapporto tra dichiarazioni e data di contestazione dei fatti, che in sede di appello ron risulta in alcun modo valorizzata, introducendo così solo nella sede di legittimità un elemento nuovo mai precedentemente dedotto. Quanto alle doglianze in punto riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen., con le osservazioni svolte nella impugnata pronuncia, il giudice di appello ha sottolineato il reclamato intervento delle cosche locali da parte del Caizzi nella consumazione della fattispecie estorsiva così giustificando il riconoscimento della aggravante nella sua modalità del metodo mafioso, non occorrendo la necessaria appartenenza ad un nucleo di criminalità organizzata ed essendo sufficiente l'evocazione di entità criminali organizzate. Al proposito invero va ricordato come sia stato affermato che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01). Infine manifestamente infondate appaiono le doglianze aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309/90 avanzate nell'interesse di entrambi i ricorrenti; invero va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911 - 01). Correttamente, pertanto, i giudici di merito con valutazione conforme escludevano la ricorrenza della attenuante avuto riguardo alle modalità dell'azione con giudizio esteso anche al Bondì e che appare privo di censure posto che le attività di spaccio sono state ricostruite quali espressione di condotte professionali ed organizzate. Esente da censure appare anche l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. che il giudice di appello affida ad analoghe considerazioni circa la stabilità delle attività delittuose. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al yersamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 tL .1)
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