CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 2023, con la quale, per guanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda, in quante ritenuto colpevole del reato dii cui all'art. 71 del d.P.R. n. 380 del 2001, commesso in Ferno in epoca anteriore o prossima al 5 ottobre 2017. Rilevato che i primi quattro motivi di ricorso, con il quale la difesa contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (primo motivo), delle attenuanti generiche (secondo motive), della sospensione condizionale della pena (terzo motivo) e della non menzione della condanna (quarto motivo) sono inammissibili, sia perché la difesa si duole del diniego di istituti premiali di cui non ha sollecitato la concessione in sede di conclusioni, sia e soprattutto perché le dog:ianze difensive risultano generiche, non essendo stati adeguatamente illustrati gli elerrient: suscettibili di positivo apprezzamento che nel caso di specie avrebbero giustificato l'appicazione, rispettivamente, degli art. 131 bis, 62 bis, 163 e 175 cod. pen. Osservato che il quinto motivo è parimenti inammissibile, dolendosi la difesa dell'irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, ossia di una statuizione più favorevole di quella di cui si lamenta la mancata applicazione, non potendo 'ravvisarsi un elemento deteriore nel fatto che l'applicazione della ammenda in luogo dell'arresto ha impedito l'appellabilità della sentenza, trattandosi di un effetto scaturente da una opzione legislativa rispetto alla quale questa Corte ha già escluso profili ci irragionevolezza (Sez: 3, n. 8340 del 18/12/2000, dep. 2001, Rv. 218194). Considerate crie pure il sesto motivo, con cui la difesa/feccessività della pena pecuniaria inflitta, è inamnissibile, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 3), nella quale la fissazione della pena pecuniaria in misura prossima al massimo 'editta:e è stata giustificata, in maniera non illogica, in ragione "della qualifica professionale dell'autore del reato e della tipologia della costruzione edificata abusivamente". Evicenz:ato infine che inammissibile è anche il settimo motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza della legge penale "specificamente ritenuto il difetto dell'elemento soggettivo", senza indicare quaie sia la norma penale violata e, soprattutto, senza spiegare le ragioni per le quali sarebbe censurabile nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata, nella quale invero Il giudice monocratico ha ragionevolmente sottolineato che, venendo in rilievo una fattispecie contravvenzionale, la stessa era ascrivibile a Bissolati quantomeno a titolo di colpa, avuto riguardo alla sua veste di costruttore edile, ovvero di soggetto perfettamente in grado di conoscere !a necessità: nel caso di specie elusa, di eseguire opere edili in cemento armato in presenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitativo e con la sua direzione. • Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla decaratoria dellThammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma