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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 42113/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LI e4174 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro il 18 settembre 2018, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Castrovillari il 27 maggio 2015 ha riconosciuto Aldo Zannin0 responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 29 giugno 2011, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite atto dallo stesso firmato con sottoscrizione autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Castrovillari, incaricato del deposito, e contestuale nomina quale Difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Castrovillari, affidandosi a cinque motivi, con i quali lamenta violazione di legge (il primo, il secondo, il terzo e l'ultimo motivo) e vizio di motivazione (il quarto motivo).

2.1. Con il primo motivo denuncia nullità del giudizio di appello (violazione degli artt. 178-179 cod. pen.) sia per omesso avviso della fissazione dell'udienza in appello sia per omessa traduzione dell'imputato, che all'epoca - si afferma - era detenuto in espiazione pena, con compromissione del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 81 cod. pen. in ordine alla applicata continuazione, poiché «invece l'azione poteva riconoscersi in un unicum senza discontinuità temporale» (così alla p. 1 del ricorso).

2.3. Mediante il terzo motivo Aldo ZanninOsi duole del riconoscimento delle aggravanti di cui ai nn. 4 e 7 dell'art. 625 cod. pen., aggravanti che «nella fattispecie in esame non potevano intravedersi» (così alla p. 2 del ricorso).

2.4. Con il quarto motivo lamenta la mancanza di prove circa la responsabilità dell'imputato, prove che non sarebbero state correttamente valutate ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.

Le videoregistrazioni non sarebbero utilizzabili ed il contenuto comunque non sarebbe suffragato da elementi ulteriori, non potendo il riconoscimento fotografico fornire certezza, sicchè l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe meramente "congetturale" (così a p. 4 del ricorso) e basata su una motivazione illogica ed insoddisfacente.

2.5. Infine, con l'ultimo motivo si segnala la maturata prescrizione dell'illecito.

Aldo ZanninDchiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile: si tratta, infatti, di impugnazione a firma, seppure autenticata dal difensore, dell'imputato, che è stata presentata dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. 2.In ogni caso, il ricorso è, all'evidenza, contenutisticamente assai vago, meramente assertivo ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata.

2.1. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta nullità del giudizio di appello per omessa notifica della citazione in appello all'imputato, che - si assume - era peraltro detenuto per altra causa il giorno dell'udienza, l'atto risulta essere stato notificato al fratello convivente il 16 maggio 2018 per l'udienza del 18 settembre 2018, udienza nel corso della quale nessuno risulta avere segnalato l'eventuale stato detentivo dell'imputato.

2.2. Il secondo motivo, in tema di continuazione, è manifestamente infondato, meramente assertivo e vaghissimo; non senza considerare che nell'appello non si era contestato il trattamento sanzionatorio

2.3. Anche il terzo motivo, con cui si contesta insussistenza delle aggravanti della destrezza e della esposizione alla pubblica fede, è meramente assertivo e contenutisticamente assai generico. 2.4.

In relazione al quarto motivo, con il quale si afferma che mancherebbe la prova della responsabilità dell'imputato, esso si sostanzia in mere, generiche, asserzioni, pur in presenza di una doppia conforme di condanna.

2.5. Manifestamente infondato, infine, risulta l'ultimo motivo, con cui si assume, contrariamente al vero, essere prescritto il reato di furto consumato pluriaggravato, commesso nel 2011, da parte di recidivo qualificato. 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo in misura conforme a diritto ed equa, in favore della Cassa delle ammende.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ( cinquecento ) in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Così deciso il 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LI e4174 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro il 18 settembre 2018, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Castrovillari il 27 maggio 2015 ha riconosciuto Aldo Zannin0 responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 29 giugno 2011, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite atto dallo stesso firmato con sottoscrizione autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Castrovillari, incaricato del deposito, e contestuale nomina quale Difensore di fiducia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Castrovillari, affidandosi a cinque motivi, con i quali lamenta violazione di legge (il primo, il secondo, il terzo e l'ultimo motivo) e vizio di motivazione (il quarto motivo). 2.1. Con il primo motivo denuncia nullità del giudizio di appello (violazione degli artt. 178-179 cod. pen.) sia per omesso avviso della fissazione dell'udienza in appello sia per omessa traduzione dell'imputato, che all'epoca - si afferma - era detenuto in espiazione pena, con compromissione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 81 cod. pen. in ordine alla applicata continuazione, poiché «invece l'azione poteva riconoscersi in un unicum senza discontinuità temporale» (così alla p. 1 del ricorso). 2.3. Mediante il terzo motivo Aldo ZanninOsi duole del riconoscimento delle aggravanti di cui ai nn. 4 e 7 dell'art. 625 cod. pen., aggravanti che «nella fattispecie in esame non potevano intravedersi» (così alla p. 2 del ricorso). 2.4. Con il quarto motivo lamenta la mancanza di prove circa la responsabilità dell'imputato, prove che non sarebbero state correttamente valutate ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. Le videoregistrazioni non sarebbero utilizzabili ed il contenuto comunque non sarebbe suffragato da elementi ulteriori, non potendo il riconoscimento fotografico fornire certezza, sicchè l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe meramente "congetturale" (così a p. 4 del ricorso) e basata su una motivazione illogica ed insoddisfacente. 2.5. Infine, con l'ultimo motivo si segnala la maturata prescrizione dell'illecito. Aldo ZanninDchiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile: si tratta, infatti, di impugnazione a firma, seppure autenticata dal difensore, dell'imputato, che è stata presentata dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. 2.In ogni caso, il ricorso è, all'evidenza, contenutisticamente assai vago, meramente assertivo ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata. 2.1. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta nullità del giudizio di appello per omessa notifica della citazione in appello all'imputato, che - si assume - era peraltro detenuto per altra causa il giorno dell'udienza, l'atto risulta essere stato notificato al fratello convivente il 16 maggio 2018 per l'udienza del 18 settembre 2018, udienza nel corso della quale nessuno risulta avere segnalato l'eventuale stato detentivo dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo, in tema di continuazione, è manifestamente infondato, meramente assertivo e vaghissimo; non senza considerare che nell'appello non si era contestato il trattamento sanzionatorio 2.3. Anche il terzo motivo, con cui si contesta insussistenza delle aggravanti della destrezza e della esposizione alla pubblica fede, è meramente assertivo e contenutisticamente assai generico. 2.4. In relazione al quarto motivo, con il quale si afferma che mancherebbe la prova della responsabilità dell'imputato, esso si sostanzia in mere, generiche, asserzioni, pur in presenza di una doppia conforme di condanna. 2.5. Manifestamente infondato, infine, risulta l'ultimo motivo, con cui si assume, contrariamente al vero, essere prescritto il reato di furto consumato pluriaggravato, commesso nel 2011, da parte di recidivo qualificato. 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo in misura conforme a diritto ed equa, in favore della Cassa delle ammende. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ( cinquecento ) in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Così deciso il 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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