CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40511/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Venezia del 2 7 maggio 202 5 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.in ordine a l delitto di cui all’art. 589 bis commi 1 e 2 cod. pen. in esso assorbito quello di cui all’art. 186 CdS commesso in Iesolo il 23 luglio 2023. Rilevato che l’unico motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al cap o a) e alla determinazione della pena è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila . P.Q.M Dichiara inammissibile ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]