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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1984

Cassazione n. 06903/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1984 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23440/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pem è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3, 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1984 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23440/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pem è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3, 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 06903/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris