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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2024

ECLI:EU:T:2024:790
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0641_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 6 novembre 2024 – Portigon/SRB o CRU (Contributi ex ante 2017) (causa T‑641/22) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Obbligo di motivazione»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 44, 45)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 47, 48) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/41 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 25 luglio 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico della [OSCURATO:PERSONA] AG e della Portigon AG, è annullata nella parte in cui riguarda la Portigon AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/41, nella parte in cui riguarda la Portigon, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2017. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Portigon. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0641_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 6 novembre 2024 – Portigon/SRB o CRU (Contributi ex ante 2017) (causa T‑641/22) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Obbligo di motivazione» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 44, 45) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 47, 48) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/41 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 25 luglio 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico della [OSCURATO:PERSONA] AG e della Portigon AG, è annullata nella parte in cui riguarda la Portigon AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/41, nella parte in cui riguarda la Portigon, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2017. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Portigon. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.