CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03944/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha adeguatamente motivato circa la sussistenza del reato ex art. 337 cod. pen. , con esclusione della esimente ex art. 393-bis cod. pen., perché l'imputato colpi uno degli agenti che lo stavano arrestando per il reato di tentato furto e, in quel contesto, non risulta essere stato il rifiuto di fargli riavere il telefono cellulare che egli intendeva in quel frangente visionare; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA],fe estensore [OSCURATO:PERSONA] I i id