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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2026

Cassazione n. 24961/2026

Testo disponibile della fonte

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cati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 317/2022 depositata il 28/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/20261.

Fondazione 20 Marzo 2006 impugnò l'avviso di accertamento n.175, notificato il 19 dicembre 2017, relativo ad IMU per l'anno 2012,riferita a diversi immobili concessi in proprietà superficiaria e ad unedificio polifunzionale con destinazione ricettiva.La ricorrente depositò in data 15 maggio 2018 il ricorso presso lasegreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Torino.Il Comune si costituì eccependo la tardività della proposizione delricorso in quanto non poteva essere intrapresa la fase di mediazionepoiché la norma di legge che consentiva tale fase trovava applicazionesolo per gli atti notificati dopo il primo gennaio 2018.[OSCURATO:PERSONA] di Torino con la sentenza n.1656/6/2019 del 19/11/2019 dichiarò inammissibile il ricorso perchétardivo.2.

La decisione fu impugnata dalla società odierna ricorrenteevidenziando, preliminarmente, come fosse tempestivo l'atto di ricorsooriginario in quanto per analoga fattispecie (relativa alle imposte dell'anno2011) era in essere un contenzioso che avrebbe potuto formare oggetto diuna mediazione/conciliazione extragiudiziaria; inoltre osservò come l'attodi ricorso avesse in oggetto proprio la possibilità di mediazione e come lastessa fosse (a seguito di mail ordinarie) prevista per le pratiche al disotto dei 50.000 euro con [OSCURATO:PERSONA].

L’appello fu respinto.[OSCURATO:PERSONA] richiamò e fece proprie le conclusioni del precedentegiudizio evidenziando come il procedimento tributario fosse scandito dauna serie di termini perentori ed indisponibili.Si richiamò al riguardo il contenuto dell’art. 21, comma 1, del d.lgs.546 del 1992, secondo cui "il ricorso deve essere proposto a pena diinammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'attoimpugnato", nonché si richiamò il contenuto dell'art. 22, commi 1 e 2 deld.lgs. 546 del 1992, che prevede che «il ricorrente, entro trenta giornidalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nellaNumero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta,in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originaledel ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice diprocedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta,con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale".

Si ritenne, inoltre, opportunoevidenziare come proprio il regolamento comunale allegato dalla parte,nella propria memoria in primo grado, chiariva all'art. 30 che entrava invigore il primo gennaio 2018, cioè dopo la notifica dell'impugnato avviso diaccertamento.3.

Avverso la predetta decisione ricorre Fondazione 20 marzo 2006con due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è denunciata la violazione, ex art. 360comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.In particolare, ci si duole del fatto che i giudici di merito abbianoritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per la violazione del terminedi trenta giorni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la normache ha operato l’innalzamento - da 20.000 a 50.000 euro - della soglia dioperatività dell’istituto della mediazione obbligatoria di cui all’art. 17-bisdel d.lgs. n. 546 del 1992 era applicabile solo con riferimento agli attinotificati a decorrere dal primo gennaio 2018.Il giudice di merito avrebbe dovuto, diversamente, applicare l’art. 17-bis perché il tema della controversia è l’applicabilità o meno della predettadisposizione alla fattispecie in oggetto.

Si è osservato come il legislatoreabbia disciplinato l’ipotesi in cui la parte notifichi il ricorso in fattispecie incui si debba preventivamente procedere alla mediazione.

In tal caso, nonè prevista l’inammissibilità ma l’improcedibilità del ricorso.

L’unicaconseguenza concreta è data dal fatto che il giudice dispone il rinvio dellacausa affinché si proceda previamente al tentativo di conciliazione.

IlNumero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026ricorrente osserva quindi che nulla è previsto nel caso in cui il contribuenteabbia inteso esperire la conciliazione laddove non normativamenteprevista.

In tal caso, in tesi, dovrebbe pervenirsi alla medesimaconclusione ossia all’improcedibilità e non, come avvenuto nella specie,alla inammissibilità del ricorso.

Se si aderisse alla soluzione adottata dalgiudice di merito dovrebbe, in tesi, sollevarsi la questione dicostituzionalità per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. poiché sirealizzerebbe una irragionevole sproporzione tra violazione della normaprocessuale e perdita definitiva del diritto di agire in giudizio.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Come correttamente emerge dalla sentenza ed è ricostruito dalcontroricorrente nel proprio atto difensivo, la Fondazione 20 Marzo 2006ha notificato il ricorso introduttivo del presente procedimento in data 16febbraio 2018, mentre il successivo deposito avanti al giudice tributario èavvenuto solamente in data 15 maggio 2018, senza che, nel caso dispecie, potesse operare la sospensione dei termini di novanta giorniprevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per lo svolgimento dellaprocedura di reclamo-mediazione, in quanto – come ribadito nellasentenza impugnata – la norma che ha innalzato da € 20.000,00 ad €50.000,00 la soglia di operatività di tale istituto è entrata in vigore, aisensi del chiaro contenuto dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017,convertito in legge n. 96 del 2017, soltanto con riferimento agli «attiimpugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018», mentre l’avviso diaccertamento oggetto di causa era stato notificato a mezzo PEC dalComune e ricevuto dalla Fondazione 20 Marzo 2006 in data 19 dicembre2017, vale a dire quando tale nuova disciplina non era ancora entrata invigore.2.1.

Dalla inapplicabilità della disposizione invocata discendel’infondatezza del motivo.Numero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026Va, comunque, escluso ogni dubbio di illegittimità costituzionale.

Ladelimitazione dell’ambito applicativo del reclamo-mediazione, anchequanto alla decorrenza temporale delle modifiche normative, rientra nelladiscrezionalità del legislatore, sindacabile solo ove manifestamenteirragionevole o arbitraria. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, riconosciutola legittimità, in linea di principio, di strumenti deflattivi precontenziosi,purché non tali da rendere eccessivamente gravoso l’accesso alla tutelagiurisdizionale (Corte cost., n. 98 del 2014), e ha ritenuto nonirragionevole la scelta di circoscrivere l’istituto alle controversie di minorevalore (Corte cost., n. 38 del 2017).

Ne consegue che la previsionetransitoria di cui all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dallalegge n. 96 del 2017, applicabile ai soli atti impugnabili notificati dal 1°gennaio 2018, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.3.

Con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.osservandosi di aver formulato domanda di rimessione in termini, poiché ilregolamento comunale non prevedeva l’applicabilità della mediazione aglisi sarebbe espresso.

Anche la seconda censura è destituita di fondamento.3.1.

Vale il principio per cui, dichiarando inammissibile l’appelloperché tardivo, con decisione sfavorevole alla contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso l’istanza di rimessione in termini,ravvisando evidentemente l’insussistenza dei presupposti di non-imputabilità del ritardo alla luce del chiaro disposto normativo didecorrenza di cui all’art. 10 d.l. 50/2017.

Vi è stato quindi un rigettoimplicito della censura in questione da parte del giudice di appello.

Èpacifico, inoltre, che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncianon basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, nonricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattaNumero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur inassenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass.,Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n.23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13luglio 2025, n. 19240).4.

In conclusione, il ricorso è respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per compensi,oltre a € 200,00 per esborsi, al 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, IVA e CPA ex lege;Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 317/2022 depositata il 28/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/20261. Fondazione 20 Marzo 2006 impugnò l'avviso di accertamento n.175, notificato il 19 dicembre 2017, relativo ad IMU per l'anno 2012,riferita a diversi immobili concessi in proprietà superficiaria e ad unedificio polifunzionale con destinazione ricettiva.La ricorrente depositò in data 15 maggio 2018 il ricorso presso lasegreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Torino.Il Comune si costituì eccependo la tardività della proposizione delricorso in quanto non poteva essere intrapresa la fase di mediazionepoiché la norma di legge che consentiva tale fase trovava applicazionesolo per gli atti notificati dopo il primo gennaio 2018.[OSCURATO:PERSONA] di Torino con la sentenza n.1656/6/2019 del 19/11/2019 dichiarò inammissibile il ricorso perchétardivo.2. La decisione fu impugnata dalla società odierna ricorrenteevidenziando, preliminarmente, come fosse tempestivo l'atto di ricorsooriginario in quanto per analoga fattispecie (relativa alle imposte dell'anno2011) era in essere un contenzioso che avrebbe potuto formare oggetto diuna mediazione/conciliazione extragiudiziaria; inoltre osservò come l'attodi ricorso avesse in oggetto proprio la possibilità di mediazione e come lastessa fosse (a seguito di mail ordinarie) prevista per le pratiche al disotto dei 50.000 euro con [OSCURATO:PERSONA]. L’appello fu respinto.[OSCURATO:PERSONA] richiamò e fece proprie le conclusioni del precedentegiudizio evidenziando come il procedimento tributario fosse scandito dauna serie di termini perentori ed indisponibili.Si richiamò al riguardo il contenuto dell’art. 21, comma 1, del d.lgs.546 del 1992, secondo cui "il ricorso deve essere proposto a pena diinammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'attoimpugnato", nonché si richiamò il contenuto dell'art. 22, commi 1 e 2 deld.lgs. 546 del 1992, che prevede che «il ricorrente, entro trenta giornidalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nellaNumero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta,in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originaledel ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice diprocedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta,con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale". Si ritenne, inoltre, opportunoevidenziare come proprio il regolamento comunale allegato dalla parte,nella propria memoria in primo grado, chiariva all'art. 30 che entrava invigore il primo gennaio 2018, cioè dopo la notifica dell'impugnato avviso diaccertamento.3. Avverso la predetta decisione ricorre Fondazione 20 marzo 2006con due motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è denunciata la violazione, ex art. 360comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.In particolare, ci si duole del fatto che i giudici di merito abbianoritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per la violazione del terminedi trenta giorni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la normache ha operato l’innalzamento - da 20.000 a 50.000 euro - della soglia dioperatività dell’istituto della mediazione obbligatoria di cui all’art. 17-bisdel d.lgs. n. 546 del 1992 era applicabile solo con riferimento agli attinotificati a decorrere dal primo gennaio 2018.Il giudice di merito avrebbe dovuto, diversamente, applicare l’art. 17-bis perché il tema della controversia è l’applicabilità o meno della predettadisposizione alla fattispecie in oggetto. Si è osservato come il legislatoreabbia disciplinato l’ipotesi in cui la parte notifichi il ricorso in fattispecie incui si debba preventivamente procedere alla mediazione. In tal caso, nonè prevista l’inammissibilità ma l’improcedibilità del ricorso. L’unicaconseguenza concreta è data dal fatto che il giudice dispone il rinvio dellacausa affinché si proceda previamente al tentativo di conciliazione. IlNumero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026ricorrente osserva quindi che nulla è previsto nel caso in cui il contribuenteabbia inteso esperire la conciliazione laddove non normativamenteprevista. In tal caso, in tesi, dovrebbe pervenirsi alla medesimaconclusione ossia all’improcedibilità e non, come avvenuto nella specie,alla inammissibilità del ricorso. Se si aderisse alla soluzione adottata dalgiudice di merito dovrebbe, in tesi, sollevarsi la questione dicostituzionalità per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. poiché sirealizzerebbe una irragionevole sproporzione tra violazione della normaprocessuale e perdita definitiva del diritto di agire in giudizio.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Come correttamente emerge dalla sentenza ed è ricostruito dalcontroricorrente nel proprio atto difensivo, la Fondazione 20 Marzo 2006ha notificato il ricorso introduttivo del presente procedimento in data 16febbraio 2018, mentre il successivo deposito avanti al giudice tributario èavvenuto solamente in data 15 maggio 2018, senza che, nel caso dispecie, potesse operare la sospensione dei termini di novanta giorniprevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per lo svolgimento dellaprocedura di reclamo-mediazione, in quanto – come ribadito nellasentenza impugnata – la norma che ha innalzato da € 20.000,00 ad €50.000,00 la soglia di operatività di tale istituto è entrata in vigore, aisensi del chiaro contenuto dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017,convertito in legge n. 96 del 2017, soltanto con riferimento agli «attiimpugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018», mentre l’avviso diaccertamento oggetto di causa era stato notificato a mezzo PEC dalComune e ricevuto dalla Fondazione 20 Marzo 2006 in data 19 dicembre2017, vale a dire quando tale nuova disciplina non era ancora entrata invigore.2.1. Dalla inapplicabilità della disposizione invocata discendel’infondatezza del motivo.Numero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026Va, comunque, escluso ogni dubbio di illegittimità costituzionale. Ladelimitazione dell’ambito applicativo del reclamo-mediazione, anchequanto alla decorrenza temporale delle modifiche normative, rientra nelladiscrezionalità del legislatore, sindacabile solo ove manifestamenteirragionevole o arbitraria. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, riconosciutola legittimità, in linea di principio, di strumenti deflattivi precontenziosi,purché non tali da rendere eccessivamente gravoso l’accesso alla tutelagiurisdizionale (Corte cost., n. 98 del 2014), e ha ritenuto nonirragionevole la scelta di circoscrivere l’istituto alle controversie di minorevalore (Corte cost., n. 38 del 2017). Ne consegue che la previsionetransitoria di cui all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dallalegge n. 96 del 2017, applicabile ai soli atti impugnabili notificati dal 1°gennaio 2018, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.3. Con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.osservandosi di aver formulato domanda di rimessione in termini, poiché ilregolamento comunale non prevedeva l’applicabilità della mediazione aglisi sarebbe espresso. Anche la seconda censura è destituita di fondamento.3.1. Vale il principio per cui, dichiarando inammissibile l’appelloperché tardivo, con decisione sfavorevole alla contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso l’istanza di rimessione in termini,ravvisando evidentemente l’insussistenza dei presupposti di non-imputabilità del ritardo alla luce del chiaro disposto normativo didecorrenza di cui all’art. 10 d.l. 50/2017. Vi è stato quindi un rigettoimplicito della censura in questione da parte del giudice di appello. Èpacifico, inoltre, che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncianon basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, nonricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattaNumero registro generale 23811/2022Numero sezionale 5489/2026Numero di raccolta generale 24961/2026Data pubblicazione 03/09/2026valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur inassenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass.,Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n.23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13luglio 2025, n. 19240).4. In conclusione, il ricorso è respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per compensi,oltre a € 200,00 per esborsi, al 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, IVA e CPA ex lege;Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris