CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 04837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4712-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3720/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2023 R.G.N. 1386/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata Compensazione spese R.G.N.4712/2024 Cron. Rep. Ud.16/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3720/2023, in riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’INPS a [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2012. Ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di esigibilità dell’obbligazione contributiva, coincidente con la scadenza del pagamento dei contributi (16.06.2013 o, al più tardi, 8.07.2013, come prorogatadal DPCM del 13.06.2013) e che la mancata compilazione del quadro R.R. nella dichiarazione dei redditi non integrasse causa di sospensione del termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art 2941 n. 8 cc., in difetto dicondotta dolosa del professionista. Ha considerato, quindi, tardiva la nota del 21.09.2018, recante comunicazionedell’iscrizione d’ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], non potendo la dichiarazione dei redditi qualificarsi quale atto interruttivo ed ha compensato le spese di lite, in ragione della “complessità della questione trattata, che aveva registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito”. 2.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per un motivo. 3.L’Inps è rimasto intimato. La parte ricorrente ha depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio 4.In sede di odierna udienza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente ha impugnato il capo relativo alla compensazione delle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p . c . , 24 Cost, in relazione all’art 360, n. 3 c.p.c.. 2.Ha evidenziato che l a Corte territoriale - confermando l’orientamento già assunto in precedenti decisioni, coerente con le pronunce della Cassazione che avevano escluso un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e condotta dolosa del professionista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2941 n. 8 c.c.- aveva accolto l’appello ma aveva disposto la compensazione delle spese di lite. La motivazione esplicitata sulla compensazione delle spese di lite era da ritenersi illogica ed erronea, assunta in violazione dell’art.92 c.p.c., non essendo rilevabili gravi ed eccezionali ragioni necessarie per poter derogare al principio di causalità. 3.Il motivo è fondato. 4.La Corte di Appello, nel rilevare carenze assertive e probatorie da parte dell’ente previdenziale in ordine alla condotta dolosa di occultamento del credito da parte del professionista (“..nulla in fatto l’INPS deduce e comunque non si rinvengono in atti elementi per rilevare d’ufficio una eventuale causa di sospensione del termine di prescrizione..”) e nel rilevare altresì che l’omessa compilazione del modello RR era superabile mediante gli ordinari controlli, ha dichiarato di “ribadire il proprio convincimento così come espresso in propri numerosi precedenti” , richiama nd o a sostegno diverse pronunce della Corte di Cassazione (tra cui, Cass. n. 25593/2019, n.24781/2022). 5.Ha peròmotivato la compensazione dei costi del giudizio con la “complessità della questione trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito”(pag. 2 della sentenza impugnata). Tuttavia al momento della decisione impugnata ( nel 2023) , l’orientamento relativo a ll’esclusione di un automatismo tra omessa compilazione quadro RR nella dichiarazione dei redditi e condotta dolosa del professionista era stato già ribadito “in propri numerosi precedenti” dalla Corte territoriale , come la stessa afferma(cfr. pag. 2); inoltre, l’orientamento di legittimità altresì richiamato nella sentenza impugnata poteva ritenersi ormai consolidato, siain tema di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata INPS (ex plurimis Cass 27950/2018; n. 19403/2019; 10273/2021) ch e in tema di valutazione della condotta dolosa del debitore, ai sensi e per gli effetti dell’art 2941 cc n. 8 (ex plurimis n. 26962/2013; 25593/2019; 21567/2014; 24781/2022; 37529/2021). 6.La motivazione sulla compensazione delle spese adottata dalla Corte territorialerisulta allora priva di coerenza intrinseca e priva di ragionevolezza rispetto alle risultanze di causa e agli orientamenti di merito e di legittimità già delineatisi ed applicati, violandoil principio di causalità nell’insorgere della lite giudiziaria e la necessità di adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione (Cass. n. 14757/2025). La statuizione di compensazione delle spese del procedimento viola poi l'articolo 92 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, trattandosi di procedimento iniziato dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.. (cfr Cass 4696/2019). 7. A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza, avendo la Corte partenopea giustificato la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, come sopra detto, con la “complessità della questione trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito”. 8.Le ragioni esplicitate risultano apparenti e costituiscono una formula di stile non coerente con la natura della questione controversa (individuazione del dies a quo del termine di prescrizione ed applicabilità della causa di sospensione, ai sensi dell’art 2941, n. 8 cc) e con la giurisprudenza di merito e di legittimità già affermatasi all'epoca dell’introduzione del ricorso (2021), ulteriormente consolidatasi al momento (2023) della decisione (cfr in argomento, Cass. sez. 3 n.6901 del 15/03/2025; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11111 del 05/05/2017; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 8861 del 05/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22807 del 09/11/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8377 del 24/04/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24489 del 02/12/2015; in precedenza, Cass., Sez. U., 30/07/2008, n. 20598). 9.Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, tra le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), idonee a giustificare lacompensazione delle spese processuali, può rientrare l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa, la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass 6091/2015; n. 21157/2019), ma, nel caso in esame, tale incertezza è d a escludere proprio alla luce degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale. 10.Si è altresì specificato che i l giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che determinano la compensazione delle spese processuali (sez. 6-3, ordinanza n. 15431 del 2011), in guisa da consentire un idoneo controllo dell'effettiva esistenza del contrasto enunciato, tautologicamente affermato. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (cfr Cassn. 14036 del 21/05/2024 ). È , infatti , necessaria una motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.. Sull’interpretazione della menzionata disposizione, questa Corte ha avuto modo di precisare che «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione … consiste in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); in particolare, nella motivazione della citata ordinanza si chiarisce che l’art. 92, comma 2, c.p.c. – nella formulazione ratione temporis applicabile e, cioè, quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte Cost., sentenza 19 aprile 2018, n. 77 – «è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito» e che la Corte di legittimità «è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza»(cfr ex multis sez 6, n. 13977, 23/5/2019, S.U. n. 22232/2016; Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, S.U., n. 8053, 7/4/2014; S.U. n. 8054, 7/4/2014; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014). 11.La sentenzaimpugnata va pertanto cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Napoli,in diversa composizione che, tenuto conto deiprincipi di diritto sopra esposti, dovrà procedere a nuova regolamentazione delle spese di lite, ivi compres e quelle de l giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in