CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 10334/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28098 /202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) , [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e CARLOCARROZZA ( [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 352 /20 21 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 31 / 08 /20 21 ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 28098 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 31/8/2021, la Corte d’appello di Messina, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (cfr. sentenza n. 12695/2011), ha rigettato l a domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della nullità e/o dell’inefficacia dell’atto con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], avevano venduto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] un fondo rustico sul quale la Miano rivendicava la titolarità di una prelazione agraria , quale coltivatrice diretta del fondoconfinante con quello alienato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato,in conformità al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazionenella pregressa fase di legittimità , come, dovendo ritenersi incombentea carico della parte retraente l’onere di fornire la prova dei requisitiindispensabili ai fini dell’esercizio della prelazione , la domanda della Miano doveva ritenersi priva di fondamento, non avendo quest’ultima assolto al ridetto onere probatorio, con particolare riguardoal requisito concernente la mancata effettuazione, da parte della stessa, di vendite di fondi rustici di imponibile superiore a mille lirenel biennio precedente l’esercizio dell’azione di riscatto : requisito lacui dimostrazione non avrebbe potuto essere comunque offerta dalla Miano attraverso la produzione di nuova documentazione in sede di rinvio,avuto riguardo alla natura chiusa di tale fase del giudizio ; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motiv i d’impugnazione ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 28098 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 8 della l egge n. 590/1965 e7 della l egge n. 817/1971, degli artt. 384 e 394 c . p . c . , dell’art. 2697 c.c.,degli artt. 112 e 115 c . p . c . ( in relazione all’art. 360 , nn. 3, 4 e 5 , c.p.c.), per avere la c orte territoriale violat o i principi concernenti la distribuzione degli oneri probatori tra le parti e per non essersi uniformata al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione a seguitodella fase di legittimità intercorsa nel presente giudizio ; in particolare , la ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha illegittimamente negato ingresso alla documentazione attestante l’effettivo ricorso della condizione dell’azione di retratto spiegato dalla Miano ( in ossequio al principio fissatodalla Corte di c assazione ) , trattandosi di un’esigenza istruttoria propriamenteemersa a seguito dell’annullamento in sede di legittimità , e concretamente funzionale all’applicazione del principio di diritto ivi stabilito; inogni caso, la ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte del giudicedel rinvio, della sufficienza della mera allegazione giudiziale del fatto negativo (la mancata effettuazione di vendite nel biennio precedente l’esercizio dell’azione di riscatto) ( salva la prova del contrarioincombente a carico della controparte ) , nonché del mancato rilievo, da parte del giudice del rinvio, de l carattere totalmente incontestatodi tale fatto negativo ; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la Corte di cassazione abbia chiaramente rilevato,nella pregressa fase di legittimità, la necessità che la retraente fornisse la prova dei requisiti di legittimazione del proprio diritto , Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 28098 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri essendo irrilevante la circostanza che fra tali requisiti comparisse un fattonegativo, essendo sempre possibile fornire la prova di tale fatto negativoattraverso la dimostrazione del fatto positivo contrario ; al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale , i n tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscattoin capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento dellacontroparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fattipositivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi epresunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenziadelle Entrate ( Sez. 3, o rdinanza n. 28415 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 669066- 01) ; spettava dunque alla Miano fornire la dimostrazione di non aver venduto fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio dell’azione di riscatto,in ipotesi anche attraverso la prova del fatto positivo contrario, per mezzo di eventuali risultanze di registri immobiliari prive di riferimentirelativi a compravendite a proprio carico ; taleprova non è stata fornita nel corso del giudizio , né avrebbe potutoessere data nel corso del giudizio di rinvio , essendo escluso dalla leggeprocessuale; alriguardo, varrà a richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, n el giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente ‘chiusa’, è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 28098 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri produzionedi nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fattisopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore ( Sez. 6 - 3, o rdinanza n. 27736 del 22/09/2022 , Rv. 665728- 01) ; sulpunto, varrà considerare che , nel caso di specie , non si tratt ò affattodi una prova resa indispensabile dall’annullamento pronunciato insede di legittimità ( o di impossibile produzione in precedenza , per cause di forza maggiore) , bensì di una prova che avrebbe dovuto (e potuto)essere fornita sin dall’inizio del processo , spettando all’attore l’onere di fornire la dimostrazione di un fatto costitutivo del diritto originariamenteazionato; dunque,il giudice del rinvio non ha violato alcun principio relativo alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, n é il principio di dirittostabilito nella pregressa fase di legittimità ; da ultimo, dev ’ essere esclusa la sufficienza (invocata dalla ricorrente) della mera allegazione del fatto negativo, poi ché l’allegazionenon è di per sé la prova del fatto negativo; né, sotto altro profilo, può essere invocata la non contestazione della circostanza, trattandosi di un fatto (il non aver venduto fondi rustici nel biennio anteriore all’esercizio dell’azione di riscatto ) che non può essere comune alle parti (il venditore e il compratore dell’atto oggetto di retratto nulla avrebbero potuto sapere , salvo prova contraria, delle vicendenegoziali dell’originari a att rice ) e che, dunque, non può essere legittimamente invocata come fatto suscettibile di non contestazione (cfr.Sez. 3, o rdinanza n. 4681 del 15/02/2023 , Rv. 666808 - 01) ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 8 della l egge n. 590/1965 , Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 28098 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art. 7 della l egge n. 817/1971, dell’art. 2717 c.c. e dell’art. 168 c.p.c. ( in relazione all’art. 360 , nn. 3, 4 e 5 c.p.c. ) , per avere la c orte territorialeirritualmente dichiarato la contumacia di una parte non più evocatanel giudizio di rinvio (i venditori del fondo oggetto del retratto) , al solo fine di legittimarne l’acquisizione di alcuni scritti difensivi del giudiziodi primo grado, a corredo del fascicolo di ufficio di quel grado digiudizio, andato smarrito e d irritualmente ricostruito dal Tribunale di Messina; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la qual e si lamenti un mero vizio del processo, senzaprospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione deldiritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858 - 01); nellaspecie, l’odierna ricorrent e ha testualmente evidenziato come il proprio interesse al rilievo del vizio denunciato dipenderebbe “ dal fattoche, in mancanza del fascicolo d'ufficio, contenente i verbali delle udienze e delle ordinanze istruttorie, non solo le copie degli scritti difensivi,alcuni dei quali mancanti, guarda caso proprio quelli di chi ha fornitele copie fotostatiche, il giudizio di rinvio sarebbe giaciuto in una fase limbica e sarebbe rimasta non riformabile la sentenza di primo Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 28098 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri grado di accoglimento dell'azione di retratto agrario ” (pag. 23 del ricorso); sitratta di considerazion i del tutto prive di significato processuale, e sfornite di assoluto rilievo in questa sede, dovendo escludersi l’ammissibilitàstessa di pretese fasi ‘ limbiche ’ del processo , tal i per cui una sentenza impugnata non potrebbe mai essere riformata per l’impossibilità pratica di pervenire alla conclusione del giudizio d’impugnazione; al contrario , proprio l’ eventuale (insuperabile) riscontro dell’assenzadegli atti del processo di primo grado ( il cui fascicolo non fosse stato possibile ricostruire ) avrebbe eventualmente imposto l’annullamento della sentenza di primo grado (e non già il riscontro della sua ‘non riformabilità’) , poiché in ipotesi e messa in assenza di alcunaattività processuale documentabile , e dunque senza che fosse possibile comprovare l’effettiv o avvenuto compimento delle attività processuali prodromiche indispensabili all’emissione della sentenza impugnata; da tali premesse discende che, in assenza di alcun rilevabile interesse (oggettivamente apprezzabile) dell’odierna ricorrente al rilievo del vizio processuale denunciato, dev’essere rilevata l’inammissibilitàdella censura in esame; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso ; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i l ricors o , a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 28098 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per l