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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 08278/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al reato al capo 1 dichiarando nel resto inammissibile J1, l'impugnazione e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5/8/2024, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in relazione ai capi 1), 49) e 50) della preliminare rubrica sostituendola con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai restanti reati per i quali era stata disposta la cautela, ipotizzati ai capi 33), 34) e 36), riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che, con il primo motivo, denuncia il deficit di motivazione con riguardo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo 49).

Il ricorrente, in primo luogo, precisa che la cessione sarebbe intervenuta il 1/1/2023 e non il 3/1/2023 per, poi, contestare il valore probatorio attribuito dal Tribunale del riesame alle immagini versate in atti che provavano che alle ore 13,18 del giorno di consumazione del reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontrarono con [OSCURATO:PERSONA] e questi cedette a [OSCURATO:PERSONA] un qualcosa.

Tale cessione, assume il ricorrente, deve essere ricondotta all'attività di spaccio cui i tre indagati erano all'epoca dediti. 2.1 Con il secondo motivo, si denuncia il deficit motivazionale in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo.

In particolare, si lamenta che il Tribunale aveva proceduto a una incompleta, parcellizzata e contraddittoria disamina del materiale probatorio.

In relazione ai contatti fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei primi giorni del 2023, si contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale erano "asignificativi", potendo rivelare solo una "cointeressenza nel settore" fra i predetti e una serie di cessioni di droga di quantitativi ridotti compatibile anche con l'uso personale, sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano componenti dell'associazione e che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi di spaccio contestata al n. 33) della preliminare rubrica in concorso con i predetti dimostrava il coinvolgimento del primo nelle attività degli intranei e, in definitiva, la partecipazione nell'associazione.

Dal dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] e Romano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Tribunale ritenuto avente carattere neutro, il ricorrente trae le seguenti informazioni: bL [OSCURATO:PERSONA] controllava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva commentato l'arresto, rammaricandosi del fatto che non avesse previsto che i tre potessero pubblicare sui social network immagini che avevano attirato l'attenzione delle forze dell'ordine; i tre arrestati facevano capo a [OSCURATO:PERSONA], tant'è che Romano chiede a [OSCURATO:PERSONA] se anche [OSCURATO:PERSONA] fosse stato arrestato.

La conversazione del 7/2/2023, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dal Tribunale generica, nel corso della quale il primo rassicura il secondo sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato la droga necessaria a soddisfare le richieste dei compratori durante un suo periodo di lontananza, in caso di necessità, avrebbe potuto contare sull'aiuto di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta per il ricorrente la prova dell'esistenza di un'organizzazione unitaria dove [OSCURATO:PERSONA] interveniva per coordinare i pusher di [OSCURATO:PERSONA] durante l'assenza di questi e della consapevolezza dei pusher della struttura associativa nella quale operavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta, poi, l'irrilevanza assegnata dal Tribunale ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivata dal fatto che anche Peritone era stato ritenuto estraneo all'associazione, rappresentando che aveva proposto ricorso avverso tale decisione. 2.2 Con il terzo motivo, si denuncia il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione in termini di fatto lieve dei reati contestati ai capi 33), 34) e 36) della rubrica rilevando che, per le considerazioni esposte ai motivi precedenti, la lievità del fatto non potesse essere configurata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile risultando finalizzato a un riesame nel merito del materiale probatorio fondante la decisione contestata.

Il ricorso denuncia la mancanza o illogicità della motivazione ma il motivo sostanzialmente è incentrato sul travisamento di una prova lamentando il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di considerare che le immagini riportate nell'ordinanza provavano che, alle ore 13,18 del giorno 1/1/2023, [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato a [OSCURATO:PERSONA], che si trovava alla guida della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] con al fianco [OSCURATO:PERSONA], e gli aveva consegnato qualcosa.

Sennonché, l'informazione non valutata, essendo rimasto ignoto l'oggetto consegnato a [OSCURATO:PERSONA], risulta inidonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata rendendo la motivazione contestata confliggente con il modo di ragionare comune per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 2, n. 23790 del 31/3/2022, Morra; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Borriello; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758).2.

Considerazioni molto simili debbono essere svolte in relazione al secondo motivo d'impugnazione.

E' opportuno soffermarsi sugli accadimenti che, secondo il GIP, avevano una forza dimostrativa tale da giustificare, sia pure ai fini della sussistenza dei gravi indizi, la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato, sotto il profilo oggettivo, una stabile cooperazione all'attività del gruppo criminale, sorretta dalla consapevolezza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione in modo duraturo.

Il 13/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] telefonò a [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di mandargli "due canne" (pag. 312 ordinanza).

Il 6/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] telefonò a [OSCURATO:PERSONA] il quale comprese immediatamente il motivo della chiamata e comunicò che avrebbe "buttato dal balcone" quello che l'interlocutore cercava ( pagg. 321 e 322 dell'ordinanza).

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si coordinò con [OSCURATO:PERSONA] per sapere dove si trovasse l'acquirente da questi indicatogli.

Il 7/2/2023 [OSCURATO:PERSONA] venne indicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] come colui che avrebbe potuto coadiuvare [OSCURATO:PERSONA] in caso di bisogno durante il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato lontano.

Vi sono, poi, le conversazioni del 12/5/2023 nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] addebitò l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alle foto compromettenti dagli arrestati pubblicati sui social network, rammaricandosi che i giovani non avessero seguito le indicazioni da lui impartite, e Romano chiese se fosse stato arrestato anche [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando di avere contezza dei rapporti che esistevano fra i quattro spacciatori (pag. 326 dell'ordinanza). 2.1 II ricorrente si duole del limitato o inesistente valore probatorio che il Tribunale del riesame aveva dato a queste condotte ed emergenze proponendo un ragionamento probatorio alternativo che valorizza le predette circostanze e che si assume avere una maggior persuasività rispetto a quello contestato. 2.2 Non spiega, però, il ricorrente perché rapporti di collaborazione, peraltro sporadica, instaurati da Schennbri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio o contatti ancor più occasionali con [OSCURATO:PERSONA] sarebbero accompagnati dalla consapevolezza, in capo al primo, dell'esistenza della struttura associativa cui gli altri facevano parte e dalla volontà di agevolare l'attività del sodalizio, elementi questi sì in grado di scardinare la logicità del ragionamento probatorio del Tribunale. 2.3 Si è, quindi, in presenza di mere doglianze di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, restando preclusa a questa Corte l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli dei giudici di merito.

Il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al reato al capo 1 dichiarando nel resto inammissibile J1, l'impugnazione e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5/8/2024, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in relazione ai capi 1), 49) e 50) della preliminare rubrica sostituendola con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai restanti reati per i quali era stata disposta la cautela, ipotizzati ai capi 33), 34) e 36), riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che, con il primo motivo, denuncia il deficit di motivazione con riguardo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo 49). Il ricorrente, in primo luogo, precisa che la cessione sarebbe intervenuta il 1/1/2023 e non il 3/1/2023 per, poi, contestare il valore probatorio attribuito dal Tribunale del riesame alle immagini versate in atti che provavano che alle ore 13,18 del giorno di consumazione del reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontrarono con [OSCURATO:PERSONA] e questi cedette a [OSCURATO:PERSONA] un qualcosa. Tale cessione, assume il ricorrente, deve essere ricondotta all'attività di spaccio cui i tre indagati erano all'epoca dediti. 2.1 Con il secondo motivo, si denuncia il deficit motivazionale in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo. In particolare, si lamenta che il Tribunale aveva proceduto a una incompleta, parcellizzata e contraddittoria disamina del materiale probatorio. In relazione ai contatti fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei primi giorni del 2023, si contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale erano "asignificativi", potendo rivelare solo una "cointeressenza nel settore" fra i predetti e una serie di cessioni di droga di quantitativi ridotti compatibile anche con l'uso personale, sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano componenti dell'associazione e che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi di spaccio contestata al n. 33) della preliminare rubrica in concorso con i predetti dimostrava il coinvolgimento del primo nelle attività degli intranei e, in definitiva, la partecipazione nell'associazione. Dal dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] e Romano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Tribunale ritenuto avente carattere neutro, il ricorrente trae le seguenti informazioni: bL [OSCURATO:PERSONA] controllava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva commentato l'arresto, rammaricandosi del fatto che non avesse previsto che i tre potessero pubblicare sui social network immagini che avevano attirato l'attenzione delle forze dell'ordine; i tre arrestati facevano capo a [OSCURATO:PERSONA], tant'è che Romano chiede a [OSCURATO:PERSONA] se anche [OSCURATO:PERSONA] fosse stato arrestato. La conversazione del 7/2/2023, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dal Tribunale generica, nel corso della quale il primo rassicura il secondo sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato la droga necessaria a soddisfare le richieste dei compratori durante un suo periodo di lontananza, in caso di necessità, avrebbe potuto contare sull'aiuto di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta per il ricorrente la prova dell'esistenza di un'organizzazione unitaria dove [OSCURATO:PERSONA] interveniva per coordinare i pusher di [OSCURATO:PERSONA] durante l'assenza di questi e della consapevolezza dei pusher della struttura associativa nella quale operavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta, poi, l'irrilevanza assegnata dal Tribunale ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivata dal fatto che anche Peritone era stato ritenuto estraneo all'associazione, rappresentando che aveva proposto ricorso avverso tale decisione. 2.2 Con il terzo motivo, si denuncia il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione in termini di fatto lieve dei reati contestati ai capi 33), 34) e 36) della rubrica rilevando che, per le considerazioni esposte ai motivi precedenti, la lievità del fatto non potesse essere configurata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile risultando finalizzato a un riesame nel merito del materiale probatorio fondante la decisione contestata. Il ricorso denuncia la mancanza o illogicità della motivazione ma il motivo sostanzialmente è incentrato sul travisamento di una prova lamentando il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di considerare che le immagini riportate nell'ordinanza provavano che, alle ore 13,18 del giorno 1/1/2023, [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato a [OSCURATO:PERSONA], che si trovava alla guida della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] con al fianco [OSCURATO:PERSONA], e gli aveva consegnato qualcosa. Sennonché, l'informazione non valutata, essendo rimasto ignoto l'oggetto consegnato a [OSCURATO:PERSONA], risulta inidonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata rendendo la motivazione contestata confliggente con il modo di ragionare comune per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 2, n. 23790 del 31/3/2022, Morra; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Borriello; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758).2. Considerazioni molto simili debbono essere svolte in relazione al secondo motivo d'impugnazione. E' opportuno soffermarsi sugli accadimenti che, secondo il GIP, avevano una forza dimostrativa tale da giustificare, sia pure ai fini della sussistenza dei gravi indizi, la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato, sotto il profilo oggettivo, una stabile cooperazione all'attività del gruppo criminale, sorretta dalla consapevolezza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione in modo duraturo. Il 13/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] telefonò a [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di mandargli "due canne" (pag. 312 ordinanza). Il 6/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] telefonò a [OSCURATO:PERSONA] il quale comprese immediatamente il motivo della chiamata e comunicò che avrebbe "buttato dal balcone" quello che l'interlocutore cercava ( pagg. 321 e 322 dell'ordinanza). Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si coordinò con [OSCURATO:PERSONA] per sapere dove si trovasse l'acquirente da questi indicatogli. Il 7/2/2023 [OSCURATO:PERSONA] venne indicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] come colui che avrebbe potuto coadiuvare [OSCURATO:PERSONA] in caso di bisogno durante il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato lontano. Vi sono, poi, le conversazioni del 12/5/2023 nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] addebitò l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alle foto compromettenti dagli arrestati pubblicati sui social network, rammaricandosi che i giovani non avessero seguito le indicazioni da lui impartite, e Romano chiese se fosse stato arrestato anche [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando di avere contezza dei rapporti che esistevano fra i quattro spacciatori (pag. 326 dell'ordinanza). 2.1 II ricorrente si duole del limitato o inesistente valore probatorio che il Tribunale del riesame aveva dato a queste condotte ed emergenze proponendo un ragionamento probatorio alternativo che valorizza le predette circostanze e che si assume avere una maggior persuasività rispetto a quello contestato. 2.2 Non spiega, però, il ricorrente perché rapporti di collaborazione, peraltro sporadica, instaurati da Schennbri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio o contatti ancor più occasionali con [OSCURATO:PERSONA] sarebbero accompagnati dalla consapevolezza, in capo al primo, dell'esistenza della struttura associativa cui gli altri facevano parte e dalla volontà di agevolare l'attività del sodalizio, elementi questi sì in grado di scardinare la logicità del ragionamento probatorio del Tribunale. 2.3 Si è, quindi, in presenza di mere doglianze di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, restando preclusa a questa Corte l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli dei giudici di merito. Il ricor
Sentenza Cassazione n. 08278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris