CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 dicembre 1961
Cassazione n. 16001/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1961; avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, Comune di Spezzano della Sila; lette le memorie del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha cocluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattv motivi, ricorre per l'annullamento della sentenza del 25 giugno 2024 del Giudiceiter l'udienza pre-dibattimentale del Tribunale di Salerno che ha dichiarato non dpversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2), 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4) perché estinti per prescrizione. 2.11 difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato due memorie, con allegata dichiarazione della sua assistita di rinuncia alla prescrizione, e conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 3.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, Comune di Spezzano della Sila, ha trasmesso memoria con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. 4.11 Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.11 ricorso deve essere qualificato come appello. 6.0sserva il Collegio: 6.1.contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. l'imputato può proporre appello ai sensi dell'art. 554- quater, comma 1, cod. proc. pen.; 6.2.contro la sentenza pronunciata in grado di appello l'imputato può proporre ricorso per cassazione per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (art. 554-quater, comma 4, cod. proc. pen.); 6.3.è stato affermato (e deve essere ribadito) che la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 554- quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per salturn", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01, che ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello); 6.4.ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in