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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25832/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso diBencze Peter, nato inUngheria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/05/2024 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 24 maggio 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 28 novembre 2023 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato del capo B), consistente nella violazione degli art. 110, 112, primo comma, n. 2, 81 cpv, cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle fatture delle società LV [OSCURATO:PERSONA] KFT e [OSCURATO:PERSONA] KFT.

2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione delbis in idem perché era stato assolto dal reato associativo del capo A) che ricomprendeva anche le condotte del reato del capo B); deduce poi con il secondo motivo il travisamento delle prove decisive in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso nel reato e ribadisce la seguente versione difensiva: non si era fatto promotore presso i coimputati di iniziative relative alla costituzione di società o all’apertura di conti correnti in Ungheria, ma si era limitato a spiegare il sistema normativo ungherese; non aveva gestito di fatto la LV [OSCURATO:PERSONA] KFT e la [OSCURATO:PERSONA] KFT ma si era informato in merito all’adempimento delle obbligazioni; non aveva gestito il flusso di denaro tra l’Ungheria e l’Italia e non aveva partecipato a frodi carosello, ma aveva discusso solo di meccanismi di risparmio fiscale; lamenta, infine, con il terzo motivo la violazione di legge in relazione all’entità del profitto e alla conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo finalizzato alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato quanto all’accertamento di responsabilità.

Il primo motivo relativo alla violazione del bis in idem è inconsistente.

E’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini della preclusione del giudicato secondo l’art. 649 cod. proc. pen., l'identità del fatto sussiste quando vi sia una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi, condotta, evento, nesso causale, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (tra le più recenti, Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01 e Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 – 01).

Nel caso in esame, il capo A), relativo al reato associativo, reca la descrizione di una condotta solo parzialmente sovrapponibile a quella del capo B), perché non specifica che l’imputato era il gestore di fatto di cartiere che emettevano le fatture per le operazioni oggettivamente inesistenti.

Del resto, è lo stesso ricorrente, il quale non contesta l’elemento oggettivo dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma solo quello soggettivo, a osservare come il reato di cui al capo B) presenta una condotta ulteriore rispetto a quella precedente, che si arrestaalla realizzazione della struttura organizzativa necessaria alla consumazione di una pluralità di reati fiscali in ambito internazionale, essendo stata contestata l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, secondo l’elenco specifico.

Il secondo motivo attiene al travisamento delle prove in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Nonostante la diversa intenzione enunciata in apertura, il ricorrente propone una lettura alternativa delle intercettazioni per sostenere che aveva svolto una lecita attività di consulenza sulla legislazione bancaria e fiscale ungherese.

Va ribadito che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta conversione del sequestro probatorio in preventivo con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso diBencze Peter, nato inUngheria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/05/2024 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 24 maggio 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 28 novembre 2023 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato del capo B), consistente nella violazione degli art. 110, 112, primo comma, n. 2, 81 cpv, cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle fatture delle società LV [OSCURATO:PERSONA] KFT e [OSCURATO:PERSONA] KFT. 2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione delbis in idem perché era stato assolto dal reato associativo del capo A) che ricomprendeva anche le condotte del reato del capo B); deduce poi con il secondo motivo il travisamento delle prove decisive in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso nel reato e ribadisce la seguente versione difensiva: non si era fatto promotore presso i coimputati di iniziative relative alla costituzione di società o all’apertura di conti correnti in Ungheria, ma si era limitato a spiegare il sistema normativo ungherese; non aveva gestito di fatto la LV [OSCURATO:PERSONA] KFT e la [OSCURATO:PERSONA] KFT ma si era informato in merito all’adempimento delle obbligazioni; non aveva gestito il flusso di denaro tra l’Ungheria e l’Italia e non aveva partecipato a frodi carosello, ma aveva discusso solo di meccanismi di risparmio fiscale; lamenta, infine, con il terzo motivo la violazione di legge in relazione all’entità del profitto e alla conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo finalizzato alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato quanto all’accertamento di responsabilità. Il primo motivo relativo alla violazione del bis in idem è inconsistente. E’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini della preclusione del giudicato secondo l’art. 649 cod. proc. pen., l'identità del fatto sussiste quando vi sia una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi, condotta, evento, nesso causale, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (tra le più recenti, Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01 e Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 – 01). Nel caso in esame, il capo A), relativo al reato associativo, reca la descrizione di una condotta solo parzialmente sovrapponibile a quella del capo B), perché non specifica che l’imputato era il gestore di fatto di cartiere che emettevano le fatture per le operazioni oggettivamente inesistenti. Del resto, è lo stesso ricorrente, il quale non contesta l’elemento oggettivo dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma solo quello soggettivo, a osservare come il reato di cui al capo B) presenta una condotta ulteriore rispetto a quella precedente, che si arrestaalla realizzazione della struttura organizzativa necessaria alla consumazione di una pluralità di reati fiscali in ambito internazionale, essendo stata contestata l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, secondo l’elenco specifico. Il secondo motivo attiene al travisamento delle prove in relazione all’elemento soggettivo del reato. Nonostante la diversa intenzione enunciata in apertura, il ricorrente propone una lettura alternativa delle intercettazioni per sostenere che aveva svolto una lecita attività di consulenza sulla legislazione bancaria e fiscale ungherese. Va ribadito che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta conversione del sequestro probatorio in preventivo con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appel
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