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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09940/2026

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i [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Quarato- controricorrente -avverso la sentenza del Corte di appello di Lecce n. 943/2024,depositata il 20 novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Lecce, depositata il 20 novembre 2024, che,in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha rideterminato il saldoNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026di un conto corrente dal medesimo accesso presso la [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 3.177,00, in favore della banca, alla datadel 7 luglio 2016, respingendo la domanda di ripetizione di indebitodallo stesso formulata sul fondamento della illegittima capitalizzazionedegli interessi passivi, della applicazione della commissione di massimoscoperto e di spese di chiusura trimestrali e della usurarietà dei tassidi interesse applicati;- la Corte di appello, dopo aver riferito che il giudice di prime cure, inaccoglimento della domanda attorea, aveva condannato la banca alpagamento in favore della società attrice della somma di euro21.292,03, ha accolto il gravame della banca medesima evidenziandoche stante la mancata produzione in giudizio degli estratti conto relativial primo periodo di vigenza contrattuale doveva procedersi allarideterminazione del saldo assumendo quale valore iniziale quello delsaldo risultate dal primo estratto conto disponibile;- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ., nonché la motivazioneomessa e/o perplessa e/o contraddittoria, in relazione al difetto diprocura conferita per il primo grado alla CERVED [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto appellante, e allaconseguente inammissibilità dell’appello per la medesima ragione;- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., ancheper motivazione omessa e/o perplessa e/o contraddittoria «sull’onereprobatorio e sulla valutazione delle prove, oltre che sulla condottaprocessuale osservata dalla Banca resistente, in punto del cd. saldozero»;Numero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026- evidenzia, in particolare, che non poteva porsi a carico del correntistal’onere di produrre in giudizio documentazione, consistente negliestratti conto relativo al periodo iniziale del rapporto (dal 2000 al2005), di quindici anni prima della diffida stragiudiziale (o diciassetteanni prima della notifica dell’atto di citazione), e che il giudice avrebbedovuto attribuire rilevanza alla condotta della banca che avevadolosamente omesso di consegnare tale documentazione;- con il terzo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 119 t.u.b., anche per motivazione omessa e/o perplessa e/ocontraddittoria «sull’onere a carico della Banca di produzione degliestratti conto indipendentemente dal limite di dieci anni»;- con il quarto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1227, 1358 e 2967cod. civ., anche per motivazione omessa e/o perplessa e/ocontraddittoria, «sul capo relativo all’applicazione del cd. saldo zero»;- con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2967 cod. civ. e 210 cod. proc. civ., anche permotivazione omessa e apodittica, «sul capo relativo alla richiesta diordine di esibizione alla Banca degli estratti conto 2000-2005»;- il primo motivo è inammissibile;- con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appellonon può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzionenel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualitàe validità della procura conferita dalla parte appellante, ove laquestione non sia stata tempestivamente sollevata nello stessosecondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenutod'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettivitàe della legittimità dei relativi poteri rappresentativi (così, Cass. 19novembre 2024, n. 29779; Cass. 18 maggio 2017, n. 12461; Cass. 24ottobre 2007, n. 22330);- il motivo di ricorso non indica se e in quale sede tale questione siaNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026stata sollevata nel giudizio di appello, non rispettando, in tal modo, ilrequisito della specificità previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ.;- può, inoltre, aggiungersi che la costituzione nel presente giudizio dellabanca ha valenza di ratifica, la quale può intervenire in ogni stato egrado, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n.27481; Cass. 23 maggio 2006, n. 12088; Cass. 27 ottobre 2005, n.20913);- il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sonoinfondati;- è consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte quello percui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldodel proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla bancadell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamentiche della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr.Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543);- la Corte di appello ha, dunque, correttamente posto a carico delcorrentista l’onere di dimostrare la pretesa restitutoria vantata;- può aggiungersi che laddove manchino gli estratti conto relativi alprimo periodo di vigenza contrattuale e siano accertate prassi bancariecontra legem il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto contodisponibile va assunto quale dato di partenza per il ricalcolo del saldo;- infatti, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sulcorrentista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti,sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e averedeve essere effettuato, come ritenuto nella sentenza impugnata,partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza;- questo non tanto (semplicemente) quando il correntista ometta didepositare tutti gli estratti conto periodici, ma essenzialmente (esoprattutto) quando non sia possibile accertare l'andamento del contomediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (cfr.Numero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026Cass. 8 aprile 2024, n. 9214; Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass.2 maggio 2019, n. 11543);- la Corte ha correttamente declinato tali principi, per cui si sottrae allecensure articolate;- inoltre, facendo espressamente propri i riportati principi erichiamando la giurisprudenza elaborata da questa Corte in proposito,ha assolto l’obbligo motivazionale sulla stessa gravante, il cui sindacatoè da intendersi circoscritto alla verifica del rispetto del cd. minimocostituzionale (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stessosenso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), che nella specierisulta essere soddisfatto;- in ordine all’asserita violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. sirammenta la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazionenormativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo diprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(cfr. Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867);- la censura in esame non rispetta i riferiti limiti;- il terzo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, sonoinammissibili;- la Corte di appello ha affermato che la domanda di ripetizione potevaessere accolta nei limiti risultanti dalla ricostruzione del saldo effettivo,depurato delle indebite annotazioni, muovendo dal primo saldodisponibile, negativo per l’attore, osservando che «il Manca né nelladiffida né in citazione ha dedotto di non aver ottenuto dalla banca gliee/cc sin dall’inizio del rapporto, sicché gravava sul correntista l’obbligoNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026di conservazione della documentazione relativa al rapporto di c/crappresentativa dei suoi diritti»;- parte ricorrente lamenta di aver chiesto già in primo grado l’ordine diesibizione nei confronti della banca relativo agli estratti per il primoperiodo di vigenza contrattuale (2000-2005) e che su tale richiestaistruttoria, non esaminata dal giudice di prime cure non si erapronunciato, la Corte d’Appello si sarebbe dovuta pronunciare;- omette, dunque, di confrontarsi con la riferita ratio decidendi,consistente nella mancata deduzione da parte dell’attore della omessaconsegna degli estratti conto da parte della banca, per cui la censurapecca della necessaria concludenza;- si osserva, in ogni caso, che l’emanazione di ordine di esibizione èdiscrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essereneppure esplicitata, per cui il relativo esercizio non è sindacabile insede di legittimità, trattandosi di strumento istruttorio residuale,utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modoessere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante nonabbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass.1° aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro1.800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Quarato- controricorrente -avverso la sentenza del Corte di appello di Lecce n. 943/2024,depositata il 20 novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Lecce, depositata il 20 novembre 2024, che,in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha rideterminato il saldoNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026di un conto corrente dal medesimo accesso presso la [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 3.177,00, in favore della banca, alla datadel 7 luglio 2016, respingendo la domanda di ripetizione di indebitodallo stesso formulata sul fondamento della illegittima capitalizzazionedegli interessi passivi, della applicazione della commissione di massimoscoperto e di spese di chiusura trimestrali e della usurarietà dei tassidi interesse applicati;- la Corte di appello, dopo aver riferito che il giudice di prime cure, inaccoglimento della domanda attorea, aveva condannato la banca alpagamento in favore della società attrice della somma di euro21.292,03, ha accolto il gravame della banca medesima evidenziandoche stante la mancata produzione in giudizio degli estratti conto relativial primo periodo di vigenza contrattuale doveva procedersi allarideterminazione del saldo assumendo quale valore iniziale quello delsaldo risultate dal primo estratto conto disponibile;- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ., nonché la motivazioneomessa e/o perplessa e/o contraddittoria, in relazione al difetto diprocura conferita per il primo grado alla CERVED [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto appellante, e allaconseguente inammissibilità dell’appello per la medesima ragione;- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., ancheper motivazione omessa e/o perplessa e/o contraddittoria «sull’onereprobatorio e sulla valutazione delle prove, oltre che sulla condottaprocessuale osservata dalla Banca resistente, in punto del cd. saldozero»;Numero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026- evidenzia, in particolare, che non poteva porsi a carico del correntistal’onere di produrre in giudizio documentazione, consistente negliestratti conto relativo al periodo iniziale del rapporto (dal 2000 al2005), di quindici anni prima della diffida stragiudiziale (o diciassetteanni prima della notifica dell’atto di citazione), e che il giudice avrebbedovuto attribuire rilevanza alla condotta della banca che avevadolosamente omesso di consegnare tale documentazione;- con il terzo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 119 t.u.b., anche per motivazione omessa e/o perplessa e/ocontraddittoria «sull’onere a carico della Banca di produzione degliestratti conto indipendentemente dal limite di dieci anni»;- con il quarto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1227, 1358 e 2967cod. civ., anche per motivazione omessa e/o perplessa e/ocontraddittoria, «sul capo relativo all’applicazione del cd. saldo zero»;- con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2967 cod. civ. e 210 cod. proc. civ., anche permotivazione omessa e apodittica, «sul capo relativo alla richiesta diordine di esibizione alla Banca degli estratti conto 2000-2005»;- il primo motivo è inammissibile;- con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appellonon può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzionenel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualitàe validità della procura conferita dalla parte appellante, ove laquestione non sia stata tempestivamente sollevata nello stessosecondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenutod'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettivitàe della legittimità dei relativi poteri rappresentativi (così, Cass. 19novembre 2024, n. 29779; Cass. 18 maggio 2017, n. 12461; Cass. 24ottobre 2007, n. 22330);- il motivo di ricorso non indica se e in quale sede tale questione siaNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026stata sollevata nel giudizio di appello, non rispettando, in tal modo, ilrequisito della specificità previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ.;- può, inoltre, aggiungersi che la costituzione nel presente giudizio dellabanca ha valenza di ratifica, la quale può intervenire in ogni stato egrado, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n.27481; Cass. 23 maggio 2006, n. 12088; Cass. 27 ottobre 2005, n.20913);- il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sonoinfondati;- è consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte quello percui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldodel proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla bancadell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamentiche della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr.Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543);- la Corte di appello ha, dunque, correttamente posto a carico delcorrentista l’onere di dimostrare la pretesa restitutoria vantata;- può aggiungersi che laddove manchino gli estratti conto relativi alprimo periodo di vigenza contrattuale e siano accertate prassi bancariecontra legem il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto contodisponibile va assunto quale dato di partenza per il ricalcolo del saldo;- infatti, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sulcorrentista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti,sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e averedeve essere effettuato, come ritenuto nella sentenza impugnata,partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza;- questo non tanto (semplicemente) quando il correntista ometta didepositare tutti gli estratti conto periodici, ma essenzialmente (esoprattutto) quando non sia possibile accertare l'andamento del contomediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (cfr.Numero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026Cass. 8 aprile 2024, n. 9214; Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass.2 maggio 2019, n. 11543);- la Corte ha correttamente declinato tali principi, per cui si sottrae allecensure articolate;- inoltre, facendo espressamente propri i riportati principi erichiamando la giurisprudenza elaborata da questa Corte in proposito,ha assolto l’obbligo motivazionale sulla stessa gravante, il cui sindacatoè da intendersi circoscritto alla verifica del rispetto del cd. minimocostituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stessosenso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), che nella specierisulta essere soddisfatto;- in ordine all’asserita violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. sirammenta la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazionenormativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo diprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867);- la censura in esame non rispetta i riferiti limiti;- il terzo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, sonoinammissibili;- la Corte di appello ha affermato che la domanda di ripetizione potevaessere accolta nei limiti risultanti dalla ricostruzione del saldo effettivo,depurato delle indebite annotazioni, muovendo dal primo saldodisponibile, negativo per l’attore, osservando che «il Manca né nelladiffida né in citazione ha dedotto di non aver ottenuto dalla banca gliee/cc sin dall’inizio del rapporto, sicché gravava sul correntista l’obbligoNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026di conservazione della documentazione relativa al rapporto di c/crappresentativa dei suoi diritti»;- parte ricorrente lamenta di aver chiesto già in primo grado l’ordine diesibizione nei confronti della banca relativo agli estratti per il primoperiodo di vigenza contrattuale (2000-2005) e che su tale richiestaistruttoria, non esaminata dal giudice di prime cure non si erapronunciato, la Corte d’Appello si sarebbe dovuta pronunciare;- omette, dunque, di confrontarsi con la riferita ratio decidendi,consistente nella mancata deduzione da parte dell’attore della omessaconsegna degli estratti conto da parte della banca, per cui la censurapecca della necessaria concludenza;- si osserva, in ogni caso, che l’emanazione di ordine di esibizione èdiscrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essereneppure esplicitata, per cui il relativo esercizio non è sindacabile insede di legittimità, trattandosi di strumento istruttorio residuale,utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modoessere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante nonabbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass.1° aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro1.800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 5054/2025Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 9940/2026Data pubblicazione 17/04/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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