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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 27989/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 1000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. 2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di gravame, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta, avanzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conversione della pena in regime di detenzione domiciliare.

Il giudice d'appello non ha provveduto sul punto neppure con ordinanza separata, nulla disponendo in ordine alla suddetta richiesta di sostituzione della pena, limitandosi a recepire quanto affermato dal giudice di prime cure anche in ordine all'affermazione della responsabilità, sulla base di una asserita ammissione da parte dell'imputato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In giurisprudenza si è affermato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017).

Nel caso in disamina, dall'esame del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che il difensore dell'imputato ha formulato la richiesta, con il suo consenso, di sostituzione della pena della reclusione nella detenzione domiciliare, allegando documentazione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte territoriale non si è pronunciata, né con separata ordinanza né con la sentenza impugnata, limitandosi a rideterminare la pena in mesi sei di reclusione e di euro 1000 di multa.

Nel tessuto argonnentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la richiesta di sostituzione della pena non sia stata accolta.

Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante sia stata formulata una specifica richiesta.

Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).

Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.

2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 1000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. 2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di gravame, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta, avanzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conversione della pena in regime di detenzione domiciliare. Il giudice d'appello non ha provveduto sul punto neppure con ordinanza separata, nulla disponendo in ordine alla suddetta richiesta di sostituzione della pena, limitandosi a recepire quanto affermato dal giudice di prime cure anche in ordine all'affermazione della responsabilità, sulla base di una asserita ammissione da parte dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In giurisprudenza si è affermato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017). Nel caso in disamina, dall'esame del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che il difensore dell'imputato ha formulato la richiesta, con il suo consenso, di sostituzione della pena della reclusione nella detenzione domiciliare, allegando documentazione. Al riguardo, tuttavia, la Corte territoriale non si è pronunciata, né con separata ordinanza né con la sentenza impugnata, limitandosi a rideterminare la pena in mesi sei di reclusione e di euro 1000 di multa. Nel tessuto argonnentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la richiesta di sostituzione della pena non sia stata accolta. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante sia stata formulata una specifica richiesta. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere e
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