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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34899/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte di appello di Palermo aveva riformato la sentenza assolutoria del Tribunale di Sciacca del 15 marzo 2019, accogliendo l'appello del Procuratore generale, e condannato [OSCURATO:PERSONA] i delitti di estorsione (Capo A) e tentata estorsione (Capo B) alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro mila di multa, così calcolata: anni cinque di reclusione ed euro 1300 di multa per il capo A), aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo B) di mesi se di reclusione ed euro 200 di multa, ridotta per il rito la pena sopra indicata.

La Corte di cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 51246 del 18/10/2023, ha annullato la sentenza indicata senza rinvio con riferimento al capo A) perché è estinto per prescrizione; con rinvio per il solo trattamento sanzionatorio in relazione al capo B) di cui ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità, rigettandone nel resto.

In sede di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato la pena per il solo delitto di tentata estorsione, in ragione dell'avvenuta prescrizione del reato più grave, in due anni di reclusione ed euro 500 di multa anni così calcolata: sei anni di reclusione ed euro 1500 di multa, ridotta della metà ai sensi dell'art. 56 cod. pen. ed ulteriormente ridotta per il rito.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto la sentenza impugnata, richiamando quella annullata, non aveva tenuto conto che la pronuncia rescindente, a pag. 7, aveva disposto che il giudice del rinvio provvedesse alla rivalutazione dell'intero trattamento sanzionatorio.

Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è avvenuto con clausole di stile senza considerare gli argomenti difensivi, anche alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale e della corte di legittimità.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 133 cod. pen. in quanto è rimasta immutata la pena base della sentenza annullata, nonostante quanto prescritto dalla sentenza rescindente, inclusa la circostanza che il direttore Artolli, a prescindere dall'operato dell'imputato, fosse riuscito ad ottenere la riduzione dei compensi, così da incidere anche sulla entità del calcolo per il tentativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati.La pronuncia rescindente di questa Corte (Sez. 2, n. 51246 del 18/10/2023), dopo avere dichiarato prescritto il reato più grave di estorsione consumata (Capo A) e dopo avere ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo al delitto contestato di tentata estorsione (Capo B), ha ritenuto assorbito quello concernente il trattamento sanzionatorio - relativo al 'diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla gravosità della pena applicata - mandando al giudice del rinvio di provvedere alla sua rivalutazione proprio in forza del parziale annullamento della sentenza.

La Corte di merito, con motivazioni immune da censure, sotto il profilo logico e giuridico, ha escluso di applicare all'imputato le circostanze attenuanti generiche, richiamando i medesimi argomenti adottati dalla sentenza oggetto di annullamento, in cui si dava atto dell'assenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento, della reiterata modalità della condotta e dell'intensità del dolo, cioè situazioni di fatto rimaste immutate e tali da legittimare la conferma di quelle motivazioni.

Nel caso concreto risulta pertinente, dunque, il principio affermato da questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generichefon ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata, anche quando consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto operata con la pronuncia rescindente (Sez. 6, n. 3059 del 30/10/2024, dep. 2025, Mamone, Rv. 287424).

Con riferimento alla determinazione della pena per il residuo reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata è partita quasi dalla pena minima prevista per il delitto di estorsione e già questo l'avrebbe esonerata dal rendere una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza nel quale sono implicitamente inclusi gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283).

Ciononostante, alle pagg. 3 e 4, ha inteso giustificare la pena irrogata, compresa l'entità della riduzione per il tentativo pari alla metà, illustrando le numerose condotte minacciose poste in essere dal ricorrente nei confronti dei diversi collaboratori e dipendenti del resort "Verde", in cui gestiva dal 2009 le aree verdi, al fine di costringere il nuovo direttore a non ridimensionare gli incarichi assegnatigli adottando le medesime modalità estorsive praticate nel 2009.

D'altra parte, giova ricordare che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali, ma anche dai reati amministrati prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato_ e significativi della sua personalità (Sez. 4, n. 18795 del 7/04/2016, Rv. 266705).

23. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte di appello di Palermo aveva riformato la sentenza assolutoria del Tribunale di Sciacca del 15 marzo 2019, accogliendo l'appello del Procuratore generale, e condannato [OSCURATO:PERSONA] i delitti di estorsione (Capo A) e tentata estorsione (Capo B) alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro mila di multa, così calcolata: anni cinque di reclusione ed euro 1300 di multa per il capo A), aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo B) di mesi se di reclusione ed euro 200 di multa, ridotta per il rito la pena sopra indicata. La Corte di cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 51246 del 18/10/2023, ha annullato la sentenza indicata senza rinvio con riferimento al capo A) perché è estinto per prescrizione; con rinvio per il solo trattamento sanzionatorio in relazione al capo B) di cui ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità, rigettandone nel resto. In sede di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato la pena per il solo delitto di tentata estorsione, in ragione dell'avvenuta prescrizione del reato più grave, in due anni di reclusione ed euro 500 di multa anni così calcolata: sei anni di reclusione ed euro 1500 di multa, ridotta della metà ai sensi dell'art. 56 cod. pen. ed ulteriormente ridotta per il rito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto la sentenza impugnata, richiamando quella annullata, non aveva tenuto conto che la pronuncia rescindente, a pag. 7, aveva disposto che il giudice del rinvio provvedesse alla rivalutazione dell'intero trattamento sanzionatorio. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è avvenuto con clausole di stile senza considerare gli argomenti difensivi, anche alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale e della corte di legittimità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 133 cod. pen. in quanto è rimasta immutata la pena base della sentenza annullata, nonostante quanto prescritto dalla sentenza rescindente, inclusa la circostanza che il direttore Artolli, a prescindere dall'operato dell'imputato, fosse riuscito ad ottenere la riduzione dei compensi, così da incidere anche sulla entità del calcolo per il tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati.La pronuncia rescindente di questa Corte (Sez. 2, n. 51246 del 18/10/2023), dopo avere dichiarato prescritto il reato più grave di estorsione consumata (Capo A) e dopo avere ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo al delitto contestato di tentata estorsione (Capo B), ha ritenuto assorbito quello concernente il trattamento sanzionatorio - relativo al 'diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla gravosità della pena applicata - mandando al giudice del rinvio di provvedere alla sua rivalutazione proprio in forza del parziale annullamento della sentenza. La Corte di merito, con motivazioni immune da censure, sotto il profilo logico e giuridico, ha escluso di applicare all'imputato le circostanze attenuanti generiche, richiamando i medesimi argomenti adottati dalla sentenza oggetto di annullamento, in cui si dava atto dell'assenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento, della reiterata modalità della condotta e dell'intensità del dolo, cioè situazioni di fatto rimaste immutate e tali da legittimare la conferma di quelle motivazioni. Nel caso concreto risulta pertinente, dunque, il principio affermato da questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generichefon ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata, anche quando consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto operata con la pronuncia rescindente (Sez. 6, n. 3059 del 30/10/2024, dep. 2025, Mamone, Rv. 287424). Con riferimento alla determinazione della pena per il residuo reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata è partita quasi dalla pena minima prevista per il delitto di estorsione e già questo l'avrebbe esonerata dal rendere una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza nel quale sono implicitamente inclusi gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283). Ciononostante, alle pagg. 3 e 4, ha inteso giustificare la pena irrogata, compresa l'entità della riduzione per il tentativo pari alla metà, illustrando le numerose condotte minacciose poste in essere dal ricorrente nei confronti dei diversi collaboratori e dipendenti del resort "Verde", in cui gestiva dal 2009 le aree verdi, al fine di costringere il nuovo direttore a non ridimensionare gli incarichi assegnatigli adottando le medesime modalità estorsive praticate nel 2009. D'altra parte, giova ricordare che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali, ma anche dai reati amministrati prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato_ e significativi della sua personalità (Sez. 4, n. 18795 del 7/04/2016, Rv. 266705). 23. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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