CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3779-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricon-ente - Contro [OSCURATO:PERSONA] SALERNO; - intimata - avverso la sentenza n. 2821/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03779 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R. . N 3779/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Luciano de Nicola, in qualità di ex socio - titolare di una quota pari al 50% cle, capitale sociale - della [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per l'annullamento della sen- tenza della C.T.R. della Campania, che su impugnazione da parte dello stesso avverso l'avviso di accertamento, relativamente a recupero di tas- sazione per l'anno 2012 per dividendi occulti realizzati in seno a [OSCURATO:SOCIETA] - previo accertamento in rettifica di maggior reddito in capo alla società - ha respinto l'appello del contribuente. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che "l'unico motivo assunto dagli appellanti è costituito dal presunto difetto di motiva- zone dell'accertamento ricevuto quale socio, per essere stata omessa la leqazione dell'atto presupposto. Si precisa che l'accertamento a carico dela società era divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione. Ap:pare pertanto incongrua l'eccezione dell'appellante vista la sua percen- tuale di socio, che era al 50% ma anche dal fatto che lo stesso era ammi- nistratore unico della società e legale rappresentante della stessa e che per Vanno in contestazione non aveva proceduto neanche alla regolare presentazione della dichiarazione né aveva tenuto una regolare contabilità. in reddito era stato desunto dalla GDF mediante accertamenti ban- cari. Pertanto è pertinente la censura della CTP su rilievo della mancata p:-.(.2,va offerta dal ricorrente sulla non percezione dei redditi di partecipa- L'Ufficio si costituisce con controricorso e deposita memoria. Censiderato che: Il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata in quanto contrastante con le emergenze fattuali enucleate dai giudizi di merito, senza articolare alcun motivo specifico e senza indicare il parametro normativo asseritamente violato. 2. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di specificità, in quanto si risolve nella prospettazione di una promiscua ma non dettagliata plu- ralità di doglianze di merito, senza la formulazione di censure specifi- camente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360 c.p.c.. 3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ri- corso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessa- riamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo - o come nella specie, senza alcuna articolazione dl motivi - sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabil- mente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enu- cieata dal codice di rito (Cass. 19959/14; Cass. 11603/2018). 4. Nel caso di specie, il ricorso non solo non è articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., ma la genericità dell'impugnazione è tale da non comprendere quali motivi siano da ritenersi proposti oltre che in relazione alla violazione di quali norme. Dopo aver richiamato e contestato in maniera generica la sentenza di primo grado, il ricorrente riporta il contenuto della sen- tenza di appello della quale, in modo generico deduce l'erroneità inte- grale senza ulteriori specificazioni, limitandosi a riproporre l'imposta- zione defensionale già sviluppata, sostenendo che "la laconica e sinte- tica decisione dei giudici di secondo grado rileva nella sua interezza affermazioni inesatte, non rispondendo al vero e del tutto infondate, che peraltro contrastano con le esigenze fattuali sopra riportate". Tale impostazione discorsiva del ricorso, che sottopone a questa Corte "al- cune considerazioni di merito e di metodo" non è in grado di superare vaglio di ammissibilità, non consentendo tale modalità di redazione del ricorso di enucleare con chiarezza i motivi di doglianza né le viola- zioni che si intendono sollevare e non è conforme agli indicati principi della giurisprudenza in materia di specificità del ricorso per cassazione. 4. il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese se- guono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis d