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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25381/2026

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li avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,3262 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLUCA GROSSI;- controricorrente -Numero registro generale 21013/2024avverso la sentenza n. 124/2024 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 338/2023;Data pubblicazione 16/09/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appellodi L’Aquila ha respinto il gravame proposto dall’INPS avverso ladecisione di primo grado e ha dunque accolto la domanda diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovute le somme richiestedall’Istituto con l’avviso di addebito recante il numero38320220001466147000, a titolo di contributi, eccedenti ilminimale, dovuti alla gestione commercianti per gli utiliderivanti dalla partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’anno2015.A fondamento della decisione, la Corte di merito hapremesso che [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico e sociodella [OSCURATO:SOCIETA]., impresa commerciale, di cui detiene quote peril 60%.Ha chiarito che la pretesa dell’INPS è riferita alla partevariabile della contribuzione, calcolata sul reddito d’impresadichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio inragione della quota di partecipazione agli utili, a prescinderedalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e,quindi, ancorché non distribuiti ai soci.Numero registro generale 21013/2024La Corte d’appello, richiamando propri precedenti, haN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026disatteso la tesi dell’Inps e ritenuto, viceversa, insussistenteData pubblicazione 16/09/2026l’obbligo contributivo per i redditi derivanti dalla merapartecipazione del socio alla società s.r.l., in difetto di effettivapercezione degli utili, come per tabulas risultava dimostrato nelcaso di specie; dai verbali emergeva che l’assemblea avevadeliberato di accantonare gli utili a fondo di riserva.2.– Avverso la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorsoper cassazione, articolando un motivo.3.– [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanzacamerale; l’Inps ha depositato memoria.5. - Con ordinanza interlocutoria n.4486 del 2026, la causaè stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza.6.– In prossimità dell’odierna udienza, la Procura Generaleha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.7.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto leconclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensorihanno ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti,formulando le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e dell’art.1344 cod.civ.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver esclusodal reddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzioneNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026“a percentuale”, sol perché non sono stati distribuiti, Ngulmi eruo tdii lrai ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026prodotti da [OSCURATO:SOCIETA].: in tale società ha prestato la propriaopera [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo iscritto allagestione artigiani e commercianti proprio in virtù del lavorosvolto nella società.Per l’Inps, i redditi complessivi prodotti dalla societàrappresentano redditi d’impresa e, pertanto, dovrebbe essereassoggettato a contribuzione il reddito «conseguibile in astratto[…] anche se materialmente non è stato percepito» (pagina 10del ricorso per cassazione).Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non sianostati distribuiti; essi sono conseguenti all’esercizio dell’attivitàlavorativa (inerente all’impresa) che è quella che giustifical’iscrizione nella forma assicurativa e determina l’obbligazionecontributiva (memoria del 15 gennaio 2026).Non si potrebbe rimettere alla volontà dello stessolavoratore (recte: dell’obbligato al versamento dei contributi) odi un organo societario (l’assemblea dei soci) la determinazione,con la decisione di non distribuire gli utili, della base imponibiledei contributi, rilevanti ai fini del calcolo dell’importo delleprestazioni previdenziali e pensionistiche; in tal modo verrebbeanche vanificato «il principio solidaristico […] che è uno deifondamenti del diritto previdenziale» (pag.12 del ricorso percassazione).2.– Le censure vanno disattese.4.– Nel presente giudizio, si controverte di socio eamministratore di società a responsabilità limitata, iscritto allagestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale eprevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nellabase imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cuiNumero registro generale 21013/2024si esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberatoN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditiData pubblicazione 16/09/2026“per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233(Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi),a decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontaredel contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestionidei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani edegli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti ecoadiutori» al «12 per cento del reddito annuo derivante dalladichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanitàe di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dallalegge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatoreha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscrittialle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliartigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,coadiuvanti e coadiutori «alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi siriferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata«soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa chedà titolo all’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità deiredditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),Numero registro generale 21013/2024anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligoN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026d’iscrizione.Data pubblicazione 16/09/2026Ne discende l’ampliamento della base imponibilecontributiva (da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n.11208) e, specularmente, della base pensionabile, «conevidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e,dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicuratadall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 delConsiderato in diritto).7.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto allagestione artigiani e commercianti di computare nella baseimponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante diuna società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass.,sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando inrelazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizionealla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica,difatti, come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessitermini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizionilegislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dalprimo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»Numero registro generale 21013/2024(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizioneN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026confermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,Data pubblicazione 16/09/2026comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice edalla società in nome collettivo è, dunque, un reddito propriodel socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siapure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàpartecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).8.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione artigiani e commercianti, invirtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includerenella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazionea una società di capitali in cui non presti alcuna attivitàlavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizionedel socio fondatore della società che non collabori al lavoroaziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza.

Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,Numero registro generale 21013/2024sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato inN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aiData pubblicazione 16/09/2026fini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allagestione artigiani e commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav.,19 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez.

VI-L, 6 aprile 2022, n.11206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dallaCircolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).9.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un meroapporto al capitale.

Il controricorrente svolge l’attività lavorativanella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nellaprospettiva di una tutela previdenziale adeguata del lavoroprestato nel contesto della società di capitali, ha puntualizzatoche «I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commerciantidevono versare il contributo previdenziale sulla base del redditodi impresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto

2.2. dei Motivi delladecisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito siadichiarato ai fini IRPEF.Numero registro generale 21013/2024Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo cheN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026la società di capitali opti per il regime della imputazione “perData pubblicazione 16/09/2026trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazionedegli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la sceltadell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socioe può essere denunciato ai fini IRPEF.

In difetto di talipresupposti, il reddito è riconducibile alla società.12.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il datoletterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole dellegislatore e si connota per una puntuale accezione tecnica,come conferma il raffronto con la disciplina pregressa,contraddistinta da un analogo tenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercentidel 1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa inquello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche.Successivamente, per gli artigiani e gli esercenti attivitàcommerciali, anche il già citato art. 1 della legge n. 233 del 1990non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, purmodulando la base imponibile secondo una latitudine piùristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026e agevolmente verificabile e non su un dato vNirumtuerao ldei r,a ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia aifini IRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e,con scelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo atale reddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito siadenunciato dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un redditodella società e non – come la legge prescrive – un redditodell’obbligato.13.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria allaluce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgeredell’obbligo quanto la determinazione del suo contenutopostulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riservadi legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimonialiimposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in unpiù generico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versantesistematico, dall’intento del legislatore di armonizzare ladisciplina previdenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assettoprefigurato dalla legge, nell’assumere «una base imponibilecorrispondente a quella dell’ambito tributario», attua «laconvergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tradisciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alladefinizione proprio della base imponibile, a testimonianza di unaNumero registro generale 21013/2024esigenza di tendenziale armonizzazione in materia» (sentenzaN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).Data pubblicazione 16/09/2026Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimerele questioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma diriferimento della connessa normativa previdenziale.15.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi disegno contrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.16.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nondi redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivapercezione del reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione “pertrasparenza” caratteristico delle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e nondall’obbligato, può venire in rilievo alla stregua della ratio legisdel d.l. n. 384 del 1992, che si prefigge di ampliare la baseimponibile contributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dareàdito a un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questaCorte ha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditiderivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cuiNumero registro generale 21013/2024l’obbligato non svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 deNl umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/20262019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione).Data pubblicazione 16/09/202618.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzaree interpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aresponsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità chel’ufficio della Procura Generale paventa.19.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva.

Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebberimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta ineditanell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rangopubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributivae nel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chipartecipi al lavoro aziendale di una società a responsabilitàlimitata rispecchia la scelta del legislatore di modellare lanormativa previdenziale su quella tributaria, a sua voltaragionevolmente correlata alle particolarità dei diversi tipiNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026societari e del grado d’immedesimazione tra società e soNcuimoe reo d ai ral ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza direprimere l’impiego strumentale e distorto dell’accantonamentodegli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoalla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressivaconvergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivineppure dai riflessi favorevoli sulla determinazione delleprestazioni erogate e dai princìpi solidaristici che permeanol’ordinamento previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modopuntuale e vincolante, non può travalicare i limiti così tracciatisol perché a tale estensione fa riscontro l’incremento delleprestazioni previdenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplinatributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale(art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento deicontributi parametrati su un livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio chepartecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoroaziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciòtenuto a iscriversi alla gestione artigiani e commercianti deveversare un contributo annuo commisurato alla parte di redditoNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribNuumitearo dai ral ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societariae dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure peraver escluso dalla base imponibile contributiva gli utiliaccantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati aifini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazione“per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.25.– Le spese del presente giudizio possono esserecompensate in ragione della novità e della complessità dellequestioni dibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, aNumero registro generale 21013/2024norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002N, umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026ove dovuto.Data pubblicazione 16/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 7 luglio 2026.La Consigliera est.

La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA] TricomiNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,3262 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLUCA GROSSI;- controricorrente -Numero registro generale 21013/2024avverso la sentenza n. 124/2024 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 338/2023;Data pubblicazione 16/09/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appellodi L’Aquila ha respinto il gravame proposto dall’INPS avverso ladecisione di primo grado e ha dunque accolto la domanda diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovute le somme richiestedall’Istituto con l’avviso di addebito recante il numero38320220001466147000, a titolo di contributi, eccedenti ilminimale, dovuti alla gestione commercianti per gli utiliderivanti dalla partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’anno2015.A fondamento della decisione, la Corte di merito hapremesso che [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico e sociodella [OSCURATO:SOCIETA]., impresa commerciale, di cui detiene quote peril 60%.Ha chiarito che la pretesa dell’INPS è riferita alla partevariabile della contribuzione, calcolata sul reddito d’impresadichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio inragione della quota di partecipazione agli utili, a prescinderedalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e,quindi, ancorché non distribuiti ai soci.Numero registro generale 21013/2024La Corte d’appello, richiamando propri precedenti, haN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026disatteso la tesi dell’Inps e ritenuto, viceversa, insussistenteData pubblicazione 16/09/2026l’obbligo contributivo per i redditi derivanti dalla merapartecipazione del socio alla società s.r.l., in difetto di effettivapercezione degli utili, come per tabulas risultava dimostrato nelcaso di specie; dai verbali emergeva che l’assemblea avevadeliberato di accantonare gli utili a fondo di riserva.2.– Avverso la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorsoper cassazione, articolando un motivo.3.– [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanzacamerale; l’Inps ha depositato memoria.5. - Con ordinanza interlocutoria n.4486 del 2026, la causaè stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza.6.– In prossimità dell’odierna udienza, la Procura Generaleha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.7.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto leconclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensorihanno ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti,formulando le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e dell’art.1344 cod.civ.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver esclusodal reddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzioneNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026“a percentuale”, sol perché non sono stati distribuiti, Ngulmi eruo tdii lrai ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026prodotti da [OSCURATO:SOCIETA].: in tale società ha prestato la propriaopera [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo iscritto allagestione artigiani e commercianti proprio in virtù del lavorosvolto nella società.Per l’Inps, i redditi complessivi prodotti dalla societàrappresentano redditi d’impresa e, pertanto, dovrebbe essereassoggettato a contribuzione il reddito «conseguibile in astratto[…] anche se materialmente non è stato percepito» (pagina 10del ricorso per cassazione).Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non sianostati distribuiti; essi sono conseguenti all’esercizio dell’attivitàlavorativa (inerente all’impresa) che è quella che giustifical’iscrizione nella forma assicurativa e determina l’obbligazionecontributiva (memoria del 15 gennaio 2026).Non si potrebbe rimettere alla volontà dello stessolavoratore (recte: dell’obbligato al versamento dei contributi) odi un organo societario (l’assemblea dei soci) la determinazione,con la decisione di non distribuire gli utili, della base imponibiledei contributi, rilevanti ai fini del calcolo dell’importo delleprestazioni previdenziali e pensionistiche; in tal modo verrebbeanche vanificato «il principio solidaristico […] che è uno deifondamenti del diritto previdenziale» (pag.12 del ricorso percassazione).2.– Le censure vanno disattese.4.– Nel presente giudizio, si controverte di socio eamministratore di società a responsabilità limitata, iscritto allagestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale eprevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nellabase imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cuiNumero registro generale 21013/2024si esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberatoN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditiData pubblicazione 16/09/2026“per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233(Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi),a decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontaredel contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestionidei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani edegli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti ecoadiutori» al «12 per cento del reddito annuo derivante dalladichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanitàe di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dallalegge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatoreha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscrittialle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliartigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,coadiuvanti e coadiutori «alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi siriferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata«soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa chedà titolo all’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità deiredditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),Numero registro generale 21013/2024anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligoN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026d’iscrizione.Data pubblicazione 16/09/2026Ne discende l’ampliamento della base imponibilecontributiva (da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n.11208) e, specularmente, della base pensionabile, «conevidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e,dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicuratadall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 delConsiderato in diritto).7.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto allagestione artigiani e commercianti di computare nella baseimponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante diuna società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass.,sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando inrelazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizionealla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica,difatti, come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessitermini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizionilegislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dalprimo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»Numero registro generale 21013/2024(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizioneN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026confermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,Data pubblicazione 16/09/2026comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice edalla società in nome collettivo è, dunque, un reddito propriodel socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siapure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàpartecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).8.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione artigiani e commercianti, invirtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includerenella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazionea una società di capitali in cui non presti alcuna attivitàlavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizionedel socio fondatore della società che non collabori al lavoroaziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,Numero registro generale 21013/2024sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato inN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aiData pubblicazione 16/09/2026fini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allagestione artigiani e commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav.,19 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n.11206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dallaCircolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).9.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un meroapporto al capitale. Il controricorrente svolge l’attività lavorativanella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nellaprospettiva di una tutela previdenziale adeguata del lavoroprestato nel contesto della società di capitali, ha puntualizzatoche «I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commerciantidevono versare il contributo previdenziale sulla base del redditodi impresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi delladecisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito siadichiarato ai fini IRPEF.Numero registro generale 21013/2024Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo cheN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026la società di capitali opti per il regime della imputazione “perData pubblicazione 16/09/2026trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazionedegli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la sceltadell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socioe può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di talipresupposti, il reddito è riconducibile alla società.12.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il datoletterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole dellegislatore e si connota per una puntuale accezione tecnica,come conferma il raffronto con la disciplina pregressa,contraddistinta da un analogo tenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercentidel 1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa inquello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche.Successivamente, per gli artigiani e gli esercenti attivitàcommerciali, anche il già citato art. 1 della legge n. 233 del 1990non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, purmodulando la base imponibile secondo una latitudine piùristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026e agevolmente verificabile e non su un dato vNirumtuerao ldei r,a ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia aifini IRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e,con scelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo atale reddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito siadenunciato dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un redditodella società e non – come la legge prescrive – un redditodell’obbligato.13.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria allaluce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgeredell’obbligo quanto la determinazione del suo contenutopostulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riservadi legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimonialiimposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in unpiù generico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versantesistematico, dall’intento del legislatore di armonizzare ladisciplina previdenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assettoprefigurato dalla legge, nell’assumere «una base imponibilecorrispondente a quella dell’ambito tributario», attua «laconvergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tradisciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alladefinizione proprio della base imponibile, a testimonianza di unaNumero registro generale 21013/2024esigenza di tendenziale armonizzazione in materia» (sentenzaN umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).Data pubblicazione 16/09/2026Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimerele questioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma diriferimento della connessa normativa previdenziale.15.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi disegno contrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.16.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nondi redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivapercezione del reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione “pertrasparenza” caratteristico delle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e nondall’obbligato, può venire in rilievo alla stregua della ratio legisdel d.l. n. 384 del 1992, che si prefigge di ampliare la baseimponibile contributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dareàdito a un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questaCorte ha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditiderivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cuiNumero registro generale 21013/2024l’obbligato non svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 deNl umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/20262019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione).Data pubblicazione 16/09/202618.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzaree interpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aresponsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità chel’ufficio della Procura Generale paventa.19.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebberimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta ineditanell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rangopubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributivae nel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chipartecipi al lavoro aziendale di una società a responsabilitàlimitata rispecchia la scelta del legislatore di modellare lanormativa previdenziale su quella tributaria, a sua voltaragionevolmente correlata alle particolarità dei diversi tipiNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026societari e del grado d’immedesimazione tra società e soNcuimoe reo d ai ral ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza direprimere l’impiego strumentale e distorto dell’accantonamentodegli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoalla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressivaconvergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivineppure dai riflessi favorevoli sulla determinazione delleprestazioni erogate e dai princìpi solidaristici che permeanol’ordinamento previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modopuntuale e vincolante, non può travalicare i limiti così tracciatisol perché a tale estensione fa riscontro l’incremento delleprestazioni previdenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplinatributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale(art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento deicontributi parametrati su un livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio chepartecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoroaziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciòtenuto a iscriversi alla gestione artigiani e commercianti deveversare un contributo annuo commisurato alla parte di redditoNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribNuumitearo dai ral ccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societariae dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure peraver escluso dalla base imponibile contributiva gli utiliaccantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati aifini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazione“per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.25.– Le spese del presente giudizio possono esserecompensate in ragione della novità e della complessità dellequestioni dibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, aNumero registro generale 21013/2024norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002N, umero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026ove dovuto.Data pubblicazione 16/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 7 luglio 2026.La Consigliera est. La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA] TricomiNumero registro generale 21013/2024Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 25381/2026Data pubblicazione 16/09/2026
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