CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37195/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale c i sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento ai servizi sociali ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. A ragione osservava che l'istante era detenuto per il reato di cui all'art. 628, corr ma 3, cod. pen, con fine pena superiore a 4 anni sicché ricorreva una condizione ostativa alla concessione della misura. 2. Avverso il predetto provvedimento, il Bedini ia proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Il Tribunale di sorveglianza, in violazione di D iù norme di legge e segnatamente degli artt. 3 Cost., 73 e 76 cod. pen., 4-bis Crd. pen. e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 e comunque in assenza della necessaria motivazione, aveva fatto esclusivo riferimento alla pena complessiva che il Belini deve ancora scontare senza procedere, come imposto dalla giurisprudenza cos',-ituzionale e di legittimità nel caso in cui occorre verificare l'ammissibilità, in ccrso di esecuzicne, della domanda di concessione dei benefici penitenziari, allo :;cioglimento de cumulo, imputando, in tal modo, al periodo di pena già sofferto la :razione riferibile all'unico reato ostativo. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "in tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura relativa alla pena detentiva inflitta o ancora da espiare è prevista in via aternativa in sei anni o in quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissior e virtuale del cJmulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione" (Sez. 1, n. 12339 del 2D/02/2020, Suderi, Rv. 278701; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294). Il provvedimento impugnato, pertanto, nel dichiara -e inammissibile l'istanza si è uniformato a tale considerato indirizzo interpretativo fondato sul tenore letterale della disciplina dettata dall'art. 94 d.P.R. n. 30? del 1990 che opera un riferimento all'insieme dei reati compresi nel titolo ,?secutivo escludendo la concessione del beneficio in presenza della condizione che (anche) uno (solo) di essi corrisponda ad alcuno di quelli indicati dall'art. 4 bis Ori pen.. La disposizione non è irrazionale ma risponde alla esigenza di limitare più restrittivamente, la applicazione della misura alternativa (col requisito t:?mporale magciormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato (Sez. 1, n. 41322 del 07.10.2009, Rv 245057). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediriento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremiia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor .ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i