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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14275/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6009/19 proposto da: -) Aloxall s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 2, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Aluservice s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro 18 ottobre 2018 n. 1054; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Aluservice s.r.I., creditrice di [OSCURATO:PERSONA], nel 2013 iniziò l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.

A tal fine pignorò il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società Aloxall s.r.I., a titolo di compenso per l'attività di amministratore della medesima Aloxall.

2. Con ordinanza 22 luglio 2013 il giudice dell'esecuzione assegnò alla Aluservice il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Aloxall, R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 quantificato in "euro 700 mensili sino alla concorrenza del credito azionato", pari ad euro 93.533,52 (così nel ricorso).

3. Sette giorni dopo, il 31 luglio 2013, l'assemblea dei soci della Aloxall deliberò di "azzerare il compenso a tutti i componenti del consiglio di amministrazione in considerazione dell'andamento negativo della situazione aziendale".

In virtù di tale delibera, la Aloxall versò alla Aluservice solo euro 1.400: e cioè le due mensilità dovute all'amministratore e maturate prima della delibera di azzeramento dei compensi.

Rifiutò di pagare le successive mensilità.

4. Con atto notificato il 26 febbraio 2014 la Aluservice iniziò una seconda esecuzione forzata, questa volta nei confronti della Aloxall, fondata sul titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione del 22 luglio 2013.

Avverso tale iniziativa la Aloxall propose contestualmente opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

A fondamento dell'opposizione dedusse, per quanto in questa sede rileva, che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione (l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi) era privo della formula esecutiva.

5. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza 18 ottobre 2018 rigettò l'opposizione agli atti esecutivi con la seguente motivazione: "l'omessa apposizione della formula esecutiva nel titolo notificato è sanata dalla circostanza che l'attrice ha svolto anche opposizione nel merito (vedere in questo senso Cassazione 15378/06 e 6957/07)".

6. Tale sentenza, in questa parte, è stata impugnata per cassazione dalla Aloxall, mentre i capi con cui è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. hanno formato oggetto di appello. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022

1. Con i primi tre motivi di ricorso (da esaminare congiuntamente in quanto pongono questioni tra loro strettamente connesse o coincidenti) la Aloxall, prospettando la violazione di differenti norme del codice di rito, nella sostanza deduce che: -) erroneamente il Tribunale ha ritenuto valido il precetto, nonostante esso fosse fondato su un atto che, essendo privo della formula esecutiva, non poteva considerarsi "titolo esecutivo"; -) erroneamente, di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto valida la notificazione del titolo esecutivo, dal momento che l'atto notificato non poteva qualificarsi come "titolo esecutivo".

1.1. I motivi suddetti sono infondati.

La finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.

Pertanto l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento.

Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione.

Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 c.p.c. (Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, Rv. 656889 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/03/2007, Rv. 596759 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15378 del 06/07/2006, Rv. 593562 - 01).

R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022

1.2. La sanatoria della suddetta nullità ovviamente impedisce di considerare invalida la notificazione del precetto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

2. Con l'ultimo motivo (il quarto) la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha "dichiarato la sentenza provvisoriamente esecutiva".

Deduce che tale affermazione sarebbe erronea in quanto la decisione pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha natura dichiarativa.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Da un lato, infatti, la regolazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata ha ex se efficacia esecutiva, avendo ormai questa Corte da tempo chiarito che il capo di condanna alle spese è sempre esecutivo, anche quando accede ad una sentenza dichiarativa o costitutiva.

Dall'altro lato, è ozioso interrogarsi sull' "efficacia esecutiva" di una sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi: gli effetti di quella sentenza r infatti si esauriscono nel consentire il prosieguo del processo esecutivo, e qualunque statuizione adottata al riguardo dal giudice dell'esecuzione è insuscettibile di recare pregiudizi di sorta all'odierna ricorrente.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata attività difensiva da parte della società Aluservice.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6009/19 proposto da: -) Aloxall s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 2, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Aluservice s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro 18 ottobre 2018 n. 1054; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Aluservice s.r.I., creditrice di [OSCURATO:PERSONA], nel 2013 iniziò l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine pignorò il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società Aloxall s.r.I., a titolo di compenso per l'attività di amministratore della medesima Aloxall. 2. Con ordinanza 22 luglio 2013 il giudice dell'esecuzione assegnò alla Aluservice il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Aloxall, R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 quantificato in "euro 700 mensili sino alla concorrenza del credito azionato", pari ad euro 93.533,52 (così nel ricorso). 3. Sette giorni dopo, il 31 luglio 2013, l'assemblea dei soci della Aloxall deliberò di "azzerare il compenso a tutti i componenti del consiglio di amministrazione in considerazione dell'andamento negativo della situazione aziendale". In virtù di tale delibera, la Aloxall versò alla Aluservice solo euro 1.400: e cioè le due mensilità dovute all'amministratore e maturate prima della delibera di azzeramento dei compensi. Rifiutò di pagare le successive mensilità. 4. Con atto notificato il 26 febbraio 2014 la Aluservice iniziò una seconda esecuzione forzata, questa volta nei confronti della Aloxall, fondata sul titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione del 22 luglio 2013. Avverso tale iniziativa la Aloxall propose contestualmente opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. A fondamento dell'opposizione dedusse, per quanto in questa sede rileva, che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione (l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi) era privo della formula esecutiva. 5. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza 18 ottobre 2018 rigettò l'opposizione agli atti esecutivi con la seguente motivazione: "l'omessa apposizione della formula esecutiva nel titolo notificato è sanata dalla circostanza che l'attrice ha svolto anche opposizione nel merito (vedere in questo senso Cassazione 15378/06 e 6957/07)". 6. Tale sentenza, in questa parte, è stata impugnata per cassazione dalla Aloxall, mentre i capi con cui è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. hanno formato oggetto di appello. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 1. Con i primi tre motivi di ricorso (da esaminare congiuntamente in quanto pongono questioni tra loro strettamente connesse o coincidenti) la Aloxall, prospettando la violazione di differenti norme del codice di rito, nella sostanza deduce che: -) erroneamente il Tribunale ha ritenuto valido il precetto, nonostante esso fosse fondato su un atto che, essendo privo della formula esecutiva, non poteva considerarsi "titolo esecutivo"; -) erroneamente, di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto valida la notificazione del titolo esecutivo, dal momento che l'atto notificato non poteva qualificarsi come "titolo esecutivo". 1.1. I motivi suddetti sono infondati. La finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 c.p.c. (Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, Rv. 656889 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/03/2007, Rv. 596759 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15378 del 06/07/2006, Rv. 593562 - 01). R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 1.2. La sanatoria della suddetta nullità ovviamente impedisce di considerare invalida la notificazione del precetto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. 2. Con l'ultimo motivo (il quarto) la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha "dichiarato la sentenza provvisoriamente esecutiva". Deduce che tale affermazione sarebbe erronea in quanto la decisione pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha natura dichiarativa. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Da un lato, infatti, la regolazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata ha ex se efficacia esecutiva, avendo ormai questa Corte da tempo chiarito che il capo di condanna alle spese è sempre esecutivo, anche quando accede ad una sentenza dichiarativa o costitutiva. Dall'altro lato, è ozioso interrogarsi sull' "efficacia esecutiva" di una sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi: gli effetti di quella sentenza r infatti si esauriscono nel consentire il prosieguo del processo esecutivo, e qualunque statuizione adottata al riguardo dal giudice dell'esecuzione è insuscettibile di recare pregiudizi di sorta all'odierna ricorrente. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata attività difensiva da parte della società Aluservice. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. R.G.N. 6009/19 Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 Così deciso in Ro