CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7011/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 172 ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina , n. 4957/2016 depositata il 26luglio 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’Ufficio dell’Agenzia delle e ntrate di Frosinone , in data 9 dicembre 2011 , notificava alla Autostern s .r.l. l’avviso di accertamento n. TKQ036D02525/2011 IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2006 per l’importo complessivo di euro 12.916,00 , oltre interessi, sanzioni e spese. Tale avviso veniva redatto in conseguenza di un processo verbale di constatazionedel 27 ottobre 2011 redatto dalla Guardia di Finanza per presunte irregolarità nell’emissione di fatture. Tale avviso di accertamento veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 176/2/13 depositata l’11 novembre 2013, accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento impugnato. 2. –Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponeva atto di appello. Si costituiva in giudizio la società contribuente depositando controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, con sentenza n.4957/40/16 depositata il 26 luglio 2016 , ha acco lto l’appello, confermando integralmente l’avviso di accertamento. 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La contribuente ha depositato una memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000.Secondo quanto prospettato, sarebbe corretto l’operato dei giudici di primo grado, i quali hanno dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento perché emesso in violazione del termine di giorni 60 stabilito dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Nel caso specifico, il processo verbale di constatazione risulterebbeessere stato emesso il 27 ottobre 2011, mentre l’avviso di accertamento è stato notificato il 9 dicembre 2011, cioè solo 41 giorni dopo, senza sostanziale e particolare motivata urgenza. 1.1. –Il motivo è fondato. In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico "ex ante", relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria e vagliata dall'organo giudicante (Cass. n. 29987/2022). Le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale ( Cass. n. 11110/2022). L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento, a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato(Cass. n. 21517/2023). Nel caso di specie, tale termine dilatorio risulta violato e, secondo la giurisprudenza di questa S.C., l'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, come invece ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, non può costituire la ragione d’urgenza. 2. – L 'accoglimento del primo determina l'assorbimento dei restanti (c on il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/73 in combinato disposto con l’art. 56 del d.P.R. 633/73, anchein relazione all’art. 112 e 360 co. 1n. 4 c.p.c. - carenza di motivazione dell’avviso di accertamento. Con il terzo motivo si censura la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 in combinato disposto con l’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche in relazione agli art.112 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. sulla mancanza di una specifica contestazione in tema di IRES e IRAP). 3. – Il ricorso va dunque accolto . Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. conl'annullamento dell'atto impositivo. Le spese di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso , assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'atto impositivo; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPAper il primo grado , in euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPAper l’appello, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA per il gi