CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 30 maggio 2024 la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 dicembre 2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno, mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa, e all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata in concorso e di danneggiamento seguito da incendio in concorso.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Assumeva che la Corte d'Appello aveva omesso di fornire adeguata motivazione in relazione alle censure sollevate con l'atto di appello in relazione alla detta aggravante e in particolare aveva omesso di valutare il fatto che il Mascali era estraneo a qualsivoglia associazione di tipo mafioso. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava anch'essa un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. Assumeva che la Corte d'Appello non aveva motivato in alcun modo in ordine aile doglianze sollevate con l'atto di appello in ordine al trattamento sanzionatorio. 5. Il ricorso depositato nell'interesse del Mascali è inammissibile poiché con esso viene dedotto un motivo non consentito in quanto il corrispondente motivo Ci appello era stato fatto oggetto di rinuncia da parte del ricorrente; di ciò viene dato atto nella motivazione della sentenza impugnata, ove, a pag. 3, si legge che "All'odierna udienza i difensori degli imputati, muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare ai motivi di appello, tranne quello relativo al trattamento sanzionatorio, concordando con il PG la pena". 6. Parimenti inammissibile è il ricorso depositato nell'interesse del Viglianesi in quanto avente ad oggetto un motivo non consentito. Ed invero, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (cfr., fra le tante, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, Ferrarini, Rv. 278142 - 01). Nella specie non si verte in ipotesi di pena illegale, sicché non è consentito contestare con il ricorso per cassazione la sentenza impugnata in punto di adeguatezza della motivazione in ordine alla pena concordata fra le parti. 7. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa