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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22995/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESS:NA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con sentenza del 31/05/2021 la Corte di appello di Messina ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di sua responsabilità per il furto in abitazione commesso il 29/01/2017 presso la canonica della Parrocchia di S. Maria delle Grazie in Rodia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare in ragione della mancata assunzione dell'esame dell'imputato, pur ritualmente ammesso.

La Corte territoriale ha posto in rilievo come la difesa non abbia sollecitato il giudice a procedere all'ammesso esame del proprio assistito presente: anche a voler ritenere integrata una nullità, essa sarebbe relativa e non tempestivamente eccepita dal difensore né nell'udienza prevista per l'esame né all'udienza successiva.

Contestando la decisione sul punto, il ricorrente afferma che la motivazione sarebbe illogica e la nullità assoluta.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

La Corte di appello avrebbe valorizzato un dato tutt'affatto certo, quale la disponibilità da parte dell'imputato dell'autovettura (appartenente ad altra persona) che era stata notata, il giorno dopo il furto, nel luogo ove era stata riposta parte della refurtiva.

Che l'imputato avesse a disposizione l'autovettura risulterebbe dalla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria che si era riferito ad un periodo successivo di circa un mese rispetto al fatto, da una perquisizione ancora successiva e da dichiarazioni di un teste (Silipigni) che sarebbero inutilizzabili e inattendibili: inutilizzabili perché rese da soggetto che, in quanto precedente utilizzatore dell'auto, doveva essere sentito nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen.; inattendibili, perché il dato temporale ritenuto provato dalla Corte di appello è risultato solo da contestazioni mosse al teste nel corso della sua deposizione e non da un ricordo spontaneo.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica.La motivazione sarebbe apparente, fondata solo sulla ritenuta insensibilità del ricorrente, dimostrata dai precedenti, ad esigenze rieducative e non invece sull'esigenza di non irrigidire eccessivamente la sanzione

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla non ritenuta nullità della sentenza di primo grado, dedotta in appello sotto il profilo dell'assoluta mancanza di motivazione (in quella prima sentenza) sul trattamento sanzionatorio.

Più precisamente, la mancata indicazione della pena-base aveva messo l'imputato nella condizione di non potersi difendere sul punto.

2.5. Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato contenimento della pena, da parte della Corte di appello, nei minimi edittali.

La motivazione sul trattamento sanzionatorio sarebbe del tutto apparente.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato e come tale inammissibile.

La piana lettura degli articoli 178, 179, 180 e 182 cod. proc. pen. fornisce risposta alla questione che il ricorrente ripropone in questa sede, dopo averla eccepita in sede di appello.

L'esame dell'imputato è stato richiesto ed ammesso.

Secondo il ricorrente, non consentirne lo svolgimento avrebbe comportato un vulnus al diritto dell'imputato di intervenire e difendersi (cfr. art. 178, comma lett. c), cod. proc. pen.).

Non trattandosi, però, di questione attinente alla omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi di presenza obbligatoria, la nullità ipotizzabile non sarebbe in ogni caso assoluta (cfr. art. :179 cod. proc. pen., che delle nullità stabilite nell'art. 178, comma 1 lett. c) richiama appunto solo quelle inerenti omessa citazione dell'imputato e assenza del difensore), ma rientrerebbe nel novero di quelle previste dall'art. 180 cod. proc. pen., che non possono essere eccepite da chi ha concorso a darvi causa (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.).

Alla luce di queste premesse, è evidente che la dedotta nullità non potesse nemmeno essere eccepita dal ricorrente: secondo quanto lo stesso ricorrente dichiara, una volta ammesso il proprio esame e rinviato il processo per espletare l'istruttoria, l'imputato è stato presente all'udienza nella quale sono state assunte le prove e la difesa non ha sollecitato di procedere all'esame del proprio assistito; all'esito di quell'udienza, il giudice ha disposto un rinvio per sentire un testimone de relato e, all'udienza successiva, l'imputato ha liberamente deciso di non presentarsi; ancora una volta, nulla è stato sollecitato dalla difesa.

Ritenere che il diritto di difesa possa esplicarsi attraverso un malizioso silenzio, attendendo le iniziative del giudice e profittando della sua eventuale inazione per eccepire un vizio cui si è dato causa, è contrario ai principi di un ordinamento giuridico «che aspiri a un minimo di ordine e completezza» (l'espressione è tratta dalla sentenza delle Sezioni Unite Rossi, di qt..d a poco nuovamente citata), il quale «tende a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati„ pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e distorta»; al fine di evitare, cioè, l'abuso del processo, che « consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti» (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 02; v. anche Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Maier, Rv. 281311 - 02 e Sez. 3, n. 38707 del 30/03/2016, Porcarelli, non massimata).

2. Inammissibile è pure il secondo motivo.

Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della sottesa valutazione probatoria, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cessazione.

La motivazione della sentenza impugnata (che si salda con quella di primo grado, trattandosi di doppia conforme con riguardo all'affermazione di responsabilità) è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).In particolare, la Corte di appello ha tratto la prova della responsabilità dalla concatenazione logica degli elementi raccolti: la sicura presenza dell'imputato nel luogo ove è stata occultata parte della refurtiva (prelevata nel frattempo dai carabinieri), la notte successiva ai fatti; la circostanza che in tale occasione egli avesse a disposizione l'autovettura, poi ritrovata nuovamente nella sua disponibilità all'atto della successiva perquisizione e, prima di allora, in un'altra occasione nella quale egli è stato visto dialogare, alla guida di quell'auto, con il soggetto che gliela avrebbe ceduta.

Rispetto a quest'ultimo, nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata con riferimento alle modalità di assunzione del teste (posto che nei suoi confronti non vi era alcun indizio di reità), ma ancor prima occorre osservare che le dichiarazioni del Silipigni appaiono irrilevanti nell'economia della decisione, che giunge all'affermazione di responsabilità a partire dalla concatenazione degli elementi appena evidenziati, incompatibili - se unitariamente considerati - con una spiegazione diversa.

3. Inammissibili sono i motivi sul trattamento sanzionatorio (il terzo, con cui si censura la decisione sotto il profilo della mancata esclusione della recidiva, ed il quinto, con cui si denunciano vizi motivazionali relativi alla commisurazione della pena).

Se, con riguardo alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, la Corte di cassazione a Sezioni unite ha avuto modo di affermare che esse, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto cli mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01), in generale con riferimento all'onere di motivazione sulla misura della pena la giurisprudenza richiede uno specifico apprezzamento dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. laddove la sanzione sia determinata in misura pari o superiore al medio edittale (per tutte Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso di specie, la commisurazione della pena è stata correttamente giustificata, mediante apprezzamento delle modalità del fatto, del luogo in cui lo stesso è stato perpetrato, delle caratteristiche della persona offesa (un religioso che aveva offerto aiuto economico all'imputato che poi si è reso responsabile di un furto ai suoi danni), del valore dei beni sottratti, di un precedente penale per atti persecutori non preso in considerazione ai fini della recidiva (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata).

La motivazione è dunque ineccepibile e non palesemente illogica.Quanto al riconoscimento della recidiva reiterata specifica (per inciso va rilevato che nei confronti del ricorrente vi era stata anche una pregressa dichiarazione di recidiva, con sentenza 14.1.2009 della Corte di appello di Messina, risultante dal certificato del casellario), le osservazioni del ricorrente sono manifestamente infondate perché la Corte di appello ha espressamente menzionato i numerosi e gravi precedenti per reati contro il patrimonio, quali rapina, furto ed estorsione, commessi sin dalla giovane età, quale sintomo della «dedizione a tale tipologia di delitto ... abitudine di vita», valutando poi la personalità del soggetto quale risultava dall'inefficacia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, misura che non aveva distolto l'imputato dalla ricaduta nel delitto: un espresso e compiuto riferimento, dunque, al giudizio di più spiccata pericolosità che caratterizza chi, dopo numerose condanne per reati analoghi, ne commette uno ulteriore, dello stesso genere e di rilevante gravità.

La motivazione sul punto è coerente rispetto ai principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte che ha invitato il giudice di merito a «verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 - 01)

4. Manifestamente infondato, e quindi inammissibile, pure il quarto motivo.

4.1. Persino nel caso di assoluta mancanza di motivazione nel corpo della prima decisione, non potrebbe invocarsi nullità della sentenza (salvo, naturalmente nel caso di ricorso per saltum), poiché il giudice di secondo grado ha l'onere di colmare la motivazione mancante, sostanzialmente svolgendo quel compito al quale si sia sottratto il giudice di primo grado: «la sentenza carente, in tutto o in parte, della motivazione non può considerarsi inesistente, poiché il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile se non impugnato.

Il vizio della carenza anche assoluta di motivazione è, dunque, sanabile dal giudice di merito successivo, che, investito di pieni poteri decisori, provvede, quando è necessario, a redigere la motivazione mancante» (Sez. 3, n. 4562 del 21/02/1994, Marconi, Rv. 197336; cfr. anche, tra le non massimate, Sez. 7, n. 4089 del 17/12/2021, dep. 2022, Ettaleb e Sez. 2, n. 21386 del 12/05/2015, Fisichella).

4.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha indicato chiaramente sia la pena base, motivata congruamente nel modo che si è detto, sia l'aumento a titolo di recidiva, calcolato ai sensi dell'art. 63, comma, 4, cod. pen. ed ha dunque evidentemente colmato eventuali lacune motivazionali rinvenibili sul punto nella precedente decisione di merito.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESS:NA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza del 31/05/2021 la Corte di appello di Messina ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di sua responsabilità per il furto in abitazione commesso il 29/01/2017 presso la canonica della Parrocchia di S. Maria delle Grazie in Rodia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare in ragione della mancata assunzione dell'esame dell'imputato, pur ritualmente ammesso. La Corte territoriale ha posto in rilievo come la difesa non abbia sollecitato il giudice a procedere all'ammesso esame del proprio assistito presente: anche a voler ritenere integrata una nullità, essa sarebbe relativa e non tempestivamente eccepita dal difensore né nell'udienza prevista per l'esame né all'udienza successiva. Contestando la decisione sul punto, il ricorrente afferma che la motivazione sarebbe illogica e la nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La Corte di appello avrebbe valorizzato un dato tutt'affatto certo, quale la disponibilità da parte dell'imputato dell'autovettura (appartenente ad altra persona) che era stata notata, il giorno dopo il furto, nel luogo ove era stata riposta parte della refurtiva. Che l'imputato avesse a disposizione l'autovettura risulterebbe dalla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria che si era riferito ad un periodo successivo di circa un mese rispetto al fatto, da una perquisizione ancora successiva e da dichiarazioni di un teste (Silipigni) che sarebbero inutilizzabili e inattendibili: inutilizzabili perché rese da soggetto che, in quanto precedente utilizzatore dell'auto, doveva essere sentito nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen.; inattendibili, perché il dato temporale ritenuto provato dalla Corte di appello è risultato solo da contestazioni mosse al teste nel corso della sua deposizione e non da un ricordo spontaneo. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica.La motivazione sarebbe apparente, fondata solo sulla ritenuta insensibilità del ricorrente, dimostrata dai precedenti, ad esigenze rieducative e non invece sull'esigenza di non irrigidire eccessivamente la sanzione 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla non ritenuta nullità della sentenza di primo grado, dedotta in appello sotto il profilo dell'assoluta mancanza di motivazione (in quella prima sentenza) sul trattamento sanzionatorio. Più precisamente, la mancata indicazione della pena-base aveva messo l'imputato nella condizione di non potersi difendere sul punto. 2.5. Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato contenimento della pena, da parte della Corte di appello, nei minimi edittali. La motivazione sul trattamento sanzionatorio sarebbe del tutto apparente. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e come tale inammissibile. La piana lettura degli articoli 178, 179, 180 e 182 cod. proc. pen. fornisce risposta alla questione che il ricorrente ripropone in questa sede, dopo averla eccepita in sede di appello. L'esame dell'imputato è stato richiesto ed ammesso. Secondo il ricorrente, non consentirne lo svolgimento avrebbe comportato un vulnus al diritto dell'imputato di intervenire e difendersi (cfr. art. 178, comma lett. c), cod. proc. pen.). Non trattandosi, però, di questione attinente alla omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi di presenza obbligatoria, la nullità ipotizzabile non sarebbe in ogni caso assoluta (cfr. art. :179 cod. proc. pen., che delle nullità stabilite nell'art. 178, comma 1 lett. c) richiama appunto solo quelle inerenti omessa citazione dell'imputato e assenza del difensore), ma rientrerebbe nel novero di quelle previste dall'art. 180 cod. proc. pen., che non possono essere eccepite da chi ha concorso a darvi causa (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.). Alla luce di queste premesse, è evidente che la dedotta nullità non potesse nemmeno essere eccepita dal ricorrente: secondo quanto lo stesso ricorrente dichiara, una volta ammesso il proprio esame e rinviato il processo per espletare l'istruttoria, l'imputato è stato presente all'udienza nella quale sono state assunte le prove e la difesa non ha sollecitato di procedere all'esame del proprio assistito; all'esito di quell'udienza, il giudice ha disposto un rinvio per sentire un testimone de relato e, all'udienza successiva, l'imputato ha liberamente deciso di non presentarsi; ancora una volta, nulla è stato sollecitato dalla difesa. Ritenere che il diritto di difesa possa esplicarsi attraverso un malizioso silenzio, attendendo le iniziative del giudice e profittando della sua eventuale inazione per eccepire un vizio cui si è dato causa, è contrario ai principi di un ordinamento giuridico «che aspiri a un minimo di ordine e completezza» (l'espressione è tratta dalla sentenza delle Sezioni Unite Rossi, di qt..d a poco nuovamente citata), il quale «tende a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati„ pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e distorta»; al fine di evitare, cioè, l'abuso del processo, che « consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 02; v. anche Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Maier, Rv. 281311 - 02 e Sez. 3, n. 38707 del 30/03/2016, Porcarelli, non massimata). 2. Inammissibile è pure il secondo motivo. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della sottesa valutazione probatoria, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cessazione. La motivazione della sentenza impugnata (che si salda con quella di primo grado, trattandosi di doppia conforme con riguardo all'affermazione di responsabilità) è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).In particolare, la Corte di appello ha tratto la prova della responsabilità dalla concatenazione logica degli elementi raccolti: la sicura presenza dell'imputato nel luogo ove è stata occultata parte della refurtiva (prelevata nel frattempo dai carabinieri), la notte successiva ai fatti; la circostanza che in tale occasione egli avesse a disposizione l'autovettura, poi ritrovata nuovamente nella sua disponibilità all'atto della successiva perquisizione e, prima di allora, in un'altra occasione nella quale egli è stato visto dialogare, alla guida di quell'auto, con il soggetto che gliela avrebbe ceduta. Rispetto a quest'ultimo, nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata con riferimento alle modalità di assunzione del teste (posto che nei suoi confronti non vi era alcun indizio di reità), ma ancor prima occorre osservare che le dichiarazioni del Silipigni appaiono irrilevanti nell'economia della decisione, che giunge all'affermazione di responsabilità a partire dalla concatenazione degli elementi appena evidenziati, incompatibili - se unitariamente considerati - con una spiegazione diversa. 3. Inammissibili sono i motivi sul trattamento sanzionatorio (il terzo, con cui si censura la decisione sotto il profilo della mancata esclusione della recidiva, ed il quinto, con cui si denunciano vizi motivazionali relativi alla commisurazione della pena). Se, con riguardo alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, la Corte di cassazione a Sezioni unite ha avuto modo di affermare che esse, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto cli mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01), in generale con riferimento all'onere di motivazione sulla misura della pena la giurisprudenza richiede uno specifico apprezzamento dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. laddove la sanzione sia determinata in misura pari o superiore al medio edittale (per tutte Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, la commisurazione della pena è stata correttamente giustificata, mediante apprezzamento delle modalità del fatto, del luogo in cui lo stesso è stato perpetrato, delle caratteristiche della persona offesa (un religioso che aveva offerto aiuto economico all'imputato che poi si è reso responsabile di un furto ai suoi danni), del valore dei beni sottratti, di un precedente penale per atti persecutori non preso in considerazione ai fini della recidiva (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata). La motivazione è dunque ineccepibile e non palesemente illogica.Quanto al riconoscimento della recidiva reiterata specifica (per inciso va rilevato che nei confronti del ricorrente vi era stata anche una pregressa dichiarazione di recidiva, con sentenza 14.1.2009 della Corte di appello di Messina, risultante dal certificato del casellario), le osservazioni del ricorrente sono manifestamente infondate perché la Corte di appello ha espressamente menzionato i numerosi e gravi precedenti per reati contro il patrimonio, quali rapina, furto ed estorsione, commessi sin dalla giovane età, quale sintomo della «dedizione a tale tipologia di delitto ... abitudine di vita», valutando poi la personalità del soggetto quale risultava dall'inefficacia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, misura che non aveva distolto l'imputato dalla ricaduta nel delitto: un espresso e compiuto riferimento, dunque, al giudizio di più spiccata pericolosità che caratterizza chi, dopo numerose condanne per reati analoghi, ne commette uno ulteriore, dello stesso genere e di rilevante gravità. La motivazione sul punto è coerente rispetto ai principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte che ha invitato il giudice di merito a «verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 - 01) 4. Manifestamente infondato, e quindi inammissibile, pure il quarto motivo. 4.1. Persino nel caso di assoluta mancanza di motivazione nel corpo della prima decisione, non potrebbe invocarsi nullità della sentenza (salvo, naturalmente nel caso di ricorso per saltum), poiché il giudice di secondo grado ha l'onere di colmare la motivazione mancante, sostanzialmente svolgendo quel compito al quale si sia sottratto il giudice di primo grado: «la sentenza carente, in tutto o in parte, della motivazione non può considerarsi inesistente, poiché il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile se non impugnato. Il vizio della carenza anche assoluta di motivazione è, dunque, sanabile dal giudice di merito successivo, che, investito di pieni poteri decisori, provvede, quando è necessario, a redigere la motivazione mancante» (Sez. 3, n. 4562 del 21/02/1994, Marconi, Rv. 197336; cfr. anche, tra le non massimate, Sez. 7, n. 4089 del 17/12/2021, dep. 2022, Ettaleb e Sez. 2, n. 21386 del 12/05/2015, Fisichella). 4.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha indicato chiaramente sia la pena base, motivata congruamente nel modo che si è detto, sia l'aumento a titolo di recidiva, calcolato ai sensi dell'art. 63, comma, 4, cod. pen. ed ha dunque evidentemente colmato eventuali lacune motivazionali rinvenibili sul punto nella precedente decisione di merito. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.N11. Dichiara inammissibile i
Sentenza Cassazione n. 22995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris