CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 novembre 2024
Cassazione n. 06259/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Mirko per il reato di cui agli artt.624 bis, 625, comma 1 n.2 cod.pen., per avere sottratto attrezzi di lavoro (decespugliatori, saldatrici, trapano) presso case rurali nelle campagne del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] Mirko propone un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello di Messina omesso del tutto di provvedere sul secondo motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA] in punto di riconoscimento della circostanza attenuante dell'avere provocato alle persone offese un pregiudizio di speciale tenuità, in considerazione del trascurabile valore economico dei beni trafugati e del fatto che gli stessi erano stati immediatamente restituiti agli aventi diritto, circostanze queste che erano state valorizzate nella stessa sentenza di primo grado senza che venissero tradotte nel riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art.62 n.4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con riferimento al motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio per eccessività della pena (motivo n.3 dell'atto di appello della difesa del [OSCURATO:PERSONA]) e, in particolare con riferimento al secondo motivo di appello con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di valutarsi le condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, comma 1 n.4 cod.pen., in ragione del modesto valore degli attrezzi agricoli sottratti per il loro stato di vetustà e per essere stati gli stessi immediatamente restituiti agli aventi diritto, la motivazione della sentenza della Corte di appello è del tutto assente, così da integrare il vizio di motivazione assente e apparente di cui all'art.125, comma 3, in relazione all'art.546 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. 2. La Corte di appello invero, pure avendo riportato il contenuto delle censure articolate dal [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento sanzionatorio a pagina 3 della sentenza impugnata, ha poi del tutto omesso di spendere un qualsiasi argomento per confutare il contenuto delle suddette censure, né la sentenza contiene percorsi motivazionali da cui sia possibile ritenere che abbia, seppure implicitamente, valutato il contenuto delle censure di cui sopra, disattendendole. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art.62, n.4. cod.pen. e rinvia, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.