CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 29717/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30868-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N . 1 212 /20 19 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 23/9/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Salerno, con sentenza del 16/5/2017, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, dei pagamenti che la società fallita aveva eseguito, tra il 16/6/2009 ed il 23/11/2009, in favore della Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per la somma complessiva di €. 421.635,43, ed ha, per l’effetto, condannato quest’ultima alla restituzione, in favore del Fallimento, della somma ricevuta nella misura residua ai pagamenti eseguiti in corso di causa. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto appello avverso tale sentenzadeducendo, in sostanza, che: - le parti, nel corso del giudizio di primo grado, avevano concluso una transazione ad effetto novativo, la quale, in mancanza di una clausola risolutiva espressa e di una diffida ad adempiere, non consentiva di decidere sulla domanda proposta sul mero presupposto dell’inadempimento della convenuta agli obblighi assunti in sede transattiva; - il tribunale, pertanto, aveva erroneamente omesso di valutare l’esistenza della transazione. 1.3. L’appellante, quindi, ha prodotto in giudizio la copia del contratto di transazione sottoscritto tra le parti in data 21/12/2011 ed ha, quindi, chiesto di dichiarare l’esistenza e l’efficacia della transazione. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto,ha resistito al gravame, sul rilievo, tra l’altro, che la transazione non aveva effetto novativo e che il relativo accordo prevedeva che, all’atto della sua esecuzione, il giudizio in corso sarebbe stato estinto per inattività delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il mancato pagamento delle cinque rate bimestrali di €. 20.000 ciascuna aveva determinato l’inefficacia dell’accordoper il mancato verificarsi della condizione alla quale era subordinato l’abbandono del giudizio. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. 1.6. La corte, in particolare, dopo aver affermato che l’eccezione di transazione, non configurandosi come un’eccezione in senso stretto, può essere proposta in appello ma Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 che l’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , esclude che nel giudizio d ’ appello possano essere prodotti documenti nuovi; ha, in sostanza, rilevato, quanto al caso in esame, che: - “ il contratto di transazione, pur risalendo al 31.12.2011, non è stato mai prodotto”(come risulta dagli indici delle produzioni di primo grado) “nel procedimento di primo grado”; - l ’ appellante , dal suo canto, nell ’ esibire in appello il relativo documento, non ha dedotto “ di non averlo potuto produrre tempestivamenteper causa ad essa non imputabile ” ; tale documento è, dunque, “inammissibile”e “non può essere”, pertanto, “esaminato ai fini della decisione”. 1.7. Le parti, tuttavia, ha proseguito la corte, hanno dedotto che “nel corso del giudizio di primo grado” hanno stipulato una “transazione”ed è altresì “pacifico”, alla luce delle rispettive allegazioni, che : - tale contratto “ p revedeva il pagamento di complessiva di 100.000,00 euro in cinque rate bimestrali di 20.000 euro ciascunaa decorreredal 21.12 . 2011 ”; -“i pagamenti sono stati eseguiti e ricevuti fino alla concorrenza della minor somma di € 65.000 e poi sono stati interrotti”. 1.8. [OSCURATO:PERSONA],in effetti, nel corso del giudizio innanzi al tribunale, “ha chiesto e ottenuto ripetuti rinvii inattesa della compiuta esecuzione dell’accordotransattivo”, ma, a fronte del “mancato integrale adempimento nei termini pattuiti”, ha, infine, chiesto la decisione della causa. 1.9. La mancata produzione tempestiva del contratto di transazione non consente, tuttavia, ha prosegui to la corte, di accertare se la stessa aveva, come dedotto dall’appellante, natura novativa. 1.10. D’altra parte, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusionedell’accordo. 1.11. In nessun caso, però, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ove la parte, nell’opporsi alla relativa richiesta, eccepisca la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia della transazione ovvero, se si tratta di transazione semplice, la risoluzione della stessa per inadempimento. 1.12. Nel caso in esame, ha osservato la corte, è pacifico che “i patti transattivi non siano stati adempiuti” dall a società appellante, la quale, nei termini stabiliti nel contratto, non ha provveduto al pagamento integrale della somma concordata, sicché risulta fondata ‘“l’eccezione di inadempimento formulata dalla curatela”, con la conseguenza che la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata dal giudice di primo grado né può essere dichiarata dal giudice del gravame. 1.13. La corte, quindi, ha rigettato l’appelloe confermato la sentenza impugnata. 1.14. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per duemotivi, la cassazione della sentenza. 1.15. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 1.16. Le parti hanno depositato memorie. 1.17. [OSCURATO:PERSONA], in particolare , ha ribadito che “l’accordo in parola non può considerarsi produttivo di alcun effetto giuridico in quanto l’effetto principale, se non unico, dello stesso era stato dalle parti concordemente ed espressamente subordinato all’esecuzione integrale e tempestiva delle obbligazioni (pecunarie) nello stesso contenute”, per cui “il mancato adempimento della Merola, … ha determinato l’inefficacia dell’accordo del dicembre 2011 e, dunque, ha Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 consentito che la causa fosse introitata a sentenza e quindi decisa”. 1.18. La società ricorrente, dal suo canto, ha dedotto che, una volta accertata l’esistenza di un valido accordo transattivo e del suo contenuto, occorreva che la corte d’appello accertasse “se nella transazione (ed alla stregua, dunque, dell’interpretazione del contratto …) fosse … riscontrabile”, come eccepito dal Fallimento, “una … condizione di adempimento, incidente sull’efficacia del contratto”. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c. nonché degli artt. 1453 e 1460 c.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver ammesso che una transazione è intervenuta tra le parti e che la stessa non è stata integralmente adempiuta, ha ritenuto che l ’ eccezione di inadempimento formulata dalFallimento era fondata e che, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata né dal giudice di primo grado né dal giudice del gravame, omettendo, per contro, di considerare che: -la stipula della transazione, in forza della sua perdurante efficacia in quanto mai oggetto di risoluzione per inadempimento, impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito delladomanda proposta; - la transazion e , infatti, anche se semplic e , si configura sempre come un fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto azionato; -la transazione, pertanto, fino a che non sia “ tolta di mezzo”, con l’accertamento della sua invalidità o della sua inefficacia oppure con la sua risoluzione per inadempimento in uno dei modi previsti dagli artt. 1453 ss c.c., continua ad operare ed il rapporto litigioso con la stessa definito non può dar luogo a Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 pretese azionabili; -il Fallimento, del resto, non ha mai sollevato alcuna eccezione d’inadempimento, la quale, del resto, non sarebbe stata idonea a vanificare definitivamente il rapporto contrattuale ponendolo nel nulla; -la transazione intercorsa tra le parti, non essendo mai stata risolta per inadempimento, era, dunque, efficace, con la conseguenza che il debito della società convenuta doveva considerarsi limitatoalla somma concordata. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’appello sul rilievo che il suo accoglimento dipendeva esclusivamente dalla possibilità di accertare la natura novativa della transazione, senza, tuttavia, considerare che la società appellante aveva solo l’onere di allegare l’esistenza, peraltro pacifica, del contratto di transazione, spettando, per contro, al Fallimento di eccepire e provarela “tesi … fantasiosa … secondo cui il mero evento dell’inadempimento della transazione ne avrebbe determinato la definitiva caducazione”, illustrando e dimostrando “ il meccanismo giuridico ” e la “ previsione contrattuale” in forza della quale “il mancato pagamento” “avrebbe determinato automaticamente” “il venir meno del contratto di transazione” e, di conseguenza, “la reviviscenza della pretesa con quest(a) rinunziata”. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati. 2.4. Non v’è dubbio che: -la transazione può atteggiarsi come atto di composizione del rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome e diverse da quelle originarie (transazione novativa) ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti (transazione semplice) (Cass. n. 17869 del 2021); - nella prima si verifica l’estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva; - nella seconda , invece, rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell’assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi (Cass. n. 1950 del 2003, in motiv.); -la transazione, peraltro, è novativa sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente o comunqueinequivocamente previsto la volontà di costituire, in sostituzione di quelleprecedenti, nuove ed autonome situazioni giuridiche (Cass. n. 1946 del 2003; Cass. n. 7194 del 2019; Cass. n. 9347 del 2023), sia nel caso in cui sussista una situazione d’oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. n. 21371 del 2020); - n e consegue che, al di fuori dell ’ ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 21371 del 2020; Cass. n. 23064 del 2016), ovvero se, al contrario, le stessesi siano limitate ad apportaremodifiche alle obbligazioni preesistenti e d a regolare il relativorapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese (Cass. n. 13717 del2006). 2.5. Ed è altresì indubbio che: - l ’ estinzione dell’obbligazione per effetto di una transazione conclusa dopo l’introduzione del giudizio può essere rilevata anche d’ufficio ed Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 anche per la prima volta in grado d’appello, overisulti da prove ritualmente acquisite (Cass. n. 15931 del 2012); -l’eccezione di intervenuta transazione, infatti, non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto (per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi) ed è, pertanto, rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis(Cass. n. 26118 del 2021; Cass. n. 18586 del 2023; Cass.n. 15589 del 2025); - l ’ estinzione della pretesa inizialmente azionata non può essere, per contro, dichiarata quando, pur a fronte di una transazione, una delle partiabbia (fondatamente) eccepito che tale contratto si era risol to per inadempimento , sempre che si tratti di transazione semplice (Cass. n. 1950 del 2003) ovvero di transazione novativa nella quale le parti, a norma dell’inciso finale dell’art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che( solo ) in tal i ipotesi la verifica zione della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione (cfr. Cass. n. 32109 del 2019; Cass. n. 645 del 2024); - l a transazione novativa, per contro, non è, di regola, assoggettata, come prevede l’art. 1976 c.c.,la risoluzione per inadempimento (Cass.n. 645 del 2024). 2.6. Resta, nondimeno, il principio per cuila transazione, a prescindere dalla sua natura novativa o semplice, integra di per sé un fatto impeditivo all’accertamento dell’esistenza della pretesa azionata nella sua configurazione originaria: la distinzione tra transazione novativa e transazione semplice sta, invero, nel fatto “nella prima si verifica l’estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 diverso per contenuto e fonte costitutiva; nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell’assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi”. 2.7. Tanto l’una quanto l ’ altra forma di transazione, tuttavia, si configurano, sul piano processuale, come “fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato” poiché, eliminando la posizione di contrasto fra le parti, fanno venire meno l’interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l’inutilità della pronuncia medesima (Cass. n. 1950 del 2003, in motiv.), salvo il caso (ed è questo il punto)in cui il giudice accerti, in fatto, che l’accordo, in ragione del suo contenuto, abbia , dopo la sua stipulazione, perduto, con effetto retroattivo, l ’ efficacia estintiva e/o modificativa del sottostante rapporto sostanziale intercorrente tra le parti. 2.8. La sentenza impugnatanon si è attenuta ai principi esposti: lì dove, in particolare, pur a fronte della transazione (pacificamente) stipulata tra le parti, ha escluso, in ragione della mera fondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento, che tale contratto costituiva un fatto ancora impeditivo al riconoscimento del diritto azionato dal Fallimento (e cioè la restituzione della somma oggetto del pagamento revocato), senza verificare, in fatto , ( e così cadendo nel denunciato vizio di falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c.), se, in ragione delle relative pattuizioni, l’accertato inadempimento da parte della società convenuta atutti i relativi obblighi aveva effettivamente caducato gli effetti (estintivi e/o modificativi) medio temporeprodotti dellastessa ( come sostiene il Fallimento, per cui “l’accordo in parola non può considerarsi Ric. 2019n.30868 - Sez. 1 – CC del 23 settembre 20 2 5 produttivo di alcun effetto giuridico in quanto l’effetto principale, se non unico, dello stesso era stato dalle parti concordemente ed espressamente subordinato all’esecuzione integrale e tempestiva delle obbligazioni (pecunarie) nello stesso contenute”, per cui “il mancato adempimento della Merola, … ha determinato l’inefficacia dell’accordo del dicembre 2011 e, dunque, ha consentito che la causa fosse introitata a sentenza e quindi decisa”), o ppure se, al contrario, pur a fronte di tale inadempimento, la transazione aveva conservato gli effetti estintivi e/o modificativi già prodotti (come sostiene la ricorrente, la quale ha dedotto la natura “fantasiosa” della “tesi … secondo cui il mero evento dell’inadempimento della transazione ne avrebbe determinato la definitiva caducazione”). Il ricorso dev ’ essere, pertanto, accolto : e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cass