CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: ; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3855/13/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 4 ottobre2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF RIMBORSORilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio rifiutoformatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazionedell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 T.F.U.E. e degli artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999, per non avere la CTR ritenuto la pregiudizialità necessaria dell’indagine avviata dalla Commissione europea con decisione (2012) 7128 final. 2. Il motivo è infondato, essendo intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata la decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea, con la quale l’organo comunitario si è definitivamente espresso in ordine alla compatibilità della normativa interna con il diritto unionale. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della decisione 5549 finaldel 14 agosto 2015 della Commissione europea. Sostiene che la CTR aveva errato nel riconoscere il diritto al rimborso, essendo il contribuente titolare di redditi di lavoro autonomo e di partita IVA. 4. Il motivo è inammissibile. Dal contenuto dellasentenza impugnata emerge che la richiesta di rimborso riguardava ritenute a titolo diacconto IRPEFsulle spettanze mensili erogate dal sostituto d’imposta. A fronte di tale dato testuale, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza,non ha riprodotto nel ricorso il contenuto dell’istanza di rimborsoné depositato la suddetta istanza unitamente al ricorso.Peraltro, dallo svolgimento del processo riportato in ricorso non risulta che la questione circa la non spettanza del rimborso per essere il contribuente lavoratore autonomo sia stata specificamente dedottanel corso del giudizio. 5. Con il terzo motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017. Sostiene la ricorrente che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto - legge sarebbe estensibile all’odierno giudizio poiché l’art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della suaentrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio. 6. Il motivo è infondato. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della l. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (in termini, tra le tante, Cass. n. 2846 e n. 5300 del 2019). 7. Inconclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 2