CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25920/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio legale indicato nella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (TRLRT75M15A703Z) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio legale indicato nella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato presso lo studio legale indicato nella PEC dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 975/2022 depositata il 23/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2.2.2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva azione revocatoria nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di inefficacia di due atti dispositivi, intervenuti a distanza di quattro anni l’uno dall’altro, in favore dei suoi due figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con tali atti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la nuda proprietà di due immobili (siti l’uno in Milano, via dei Giardini, 3 e l’altro in Levanto, Loc. al Mesco) e in data 27.4-27.6.2016 aveva ceduto la proprietà dell’intero capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’attrice [OSCURATO:PERSONA] che tali atti erano stati compiuti in pregiudizio del suo credito, pari ad euro 835.447,32, come accertato con sentenza n.4203/2013 del Tribunale di Milano. Precisava di aver istaurato due procedimenti esecutivi: il primo avente ad oggetto un immobile sito in provincia di Piacenza del valore commerciale di circa euro 572.000; il secondo avente ad oggetto il pignoramento delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. il cui capitale sociale era interamente detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dichiarato estinto dal G.E. a seguito della perizia redatta dal dr. Beretta di Milano, da cui emergeva che al 31.12.2015 il patrimonio netto della Società ammontava ad euro 1.038.578 e successivamente era divenuto passivo, per cui non era conveniente continuare l’esecuzione. Si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA] la quale, in via pregiudiziale, chiedeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento sub R.G. 17082/2017, promosso avverso la sentenza nrg 1348/17 della Corte di Appello di Milano, dinanzi alla Corte di Cassazione; chiedeva dichiarare la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia d’Impresa riguardo alla domanda di revocatoria avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande. Con atto del 10.11.2017 BPM, già attore in revocatoria in relazione al solo atto di donazione del marzo 2012 (nella diversa causa sub R.G. 14885/2017 Trib. Milano), spiegava, altresì, intervento nella presente controversia avente NRG 7471/2017, estendendo la domanda revocatoria anche all’atto dispositivo del 2016 riguardante la cessione ai figli della nuda proprietà del 100% delle azioni/quote della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e successiva rinuncia al relativo diritto di usufrutto. Con atto del 28.11.2017, interveniva in causa anche [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, affermando di essere creditore di euro 113.916,50 oltre interessi e spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], come da sentenza n. 4203/2013 del Tribunale di Milano e chiedeva revocarsi le donazioni immobiliari e la donazione delle quote di cui innanzi. Interveniva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], affermando di essere creditore, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di €27.642,53 oltre interessi e spese di causa, come stabilito nella suddetta sentenza n. 4203/2013. Rigettate le istanze di sospensione e di incompetenza per materia, poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Milano disponeva la riunione della due cause, nrg 7471/17 e nrg 14885/17, e dichiarava la contumacia dei figli della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interveniva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dal [OSCURATO:SOCIETA], facendo propri tutti gli atti processuali e le richieste di [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza parziale del 03.07.2019, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarava l’inefficacia di tutti gli atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in danno delle sue ragioni e la condannava, unitamente ai figli, in solido, al pagamento delle spese di lite. In parziale accoglimento delle domande svolte dall’intervenuto [OSCURATO:PERSONA] dichiarava ex art. 2901 c.c., l’inefficacia, nei suoi confronti, del solo atto di cessione ai figli, in pari quote, della nuda proprietà del 100% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] spa, trasformata in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., trattenendo per sé l’usufrutto poi rinunciato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva soddisfatto le sue ragioni creditorie, in parte, prima dell’intervento, e condannava [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai figli, in solido,al pagamento delle spese di lite in suo favore. Il Tribunale accertava che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto intervento solo ad adiuvandum quanto alle ragioni dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rigettava l’azione ex. art. 2901 c.c. avanzata dall’intervenuto [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardivamente formulata, ma condannava [OSCURATO:PERSONA] e i figli, in solido, al pagamento delle spese di lite come per [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarava ammissibile l’intervento svolto da [OSCURATO:SOCIETA]. nella causa n. 7471/2017 R.G., a cui era stata riunita la causa 14885/17 R.G. Non definitivamente pronunciando quanto alla posizione delle restanti parti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], ed i due figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimetteva la causa sul ruolo, in ragione al rilievo ex officio di prospettata carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire/legittimazione ad agire di dei creditori. Con sentenza n. 3799/2020 il Tribunale di Milano respingeva l’eccezione di carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire/legittimazione di BPM e di carenza di legittimazione ad intervenire ex art. 2901 c.c. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata nel giudizio da [OSCURATO:PERSONA] spa; dichiarava inefficace nei confronti degli stessi gli atti di donazione dei beni immobili, di cessione delle quote della società Turati e di rinuncia al diritto di usufrutto. Avverso la sentenza parziale del 3.7.2019 relativa al procedimento sub R.G. n. 7471/2017, cui era stato riunito il procedimento pendente sub R.G. 14885/201, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] censurando i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. in relazione agli atti indicati in sentenza e chiedendo il rigetto di tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della ditta [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con vittoria di spese e onorari del doppio grado. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, i quali chiedevano il rigetto dell’appello e la conferma della decisione. Restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 23 marzo 2022 rigettava l’appello e provvedeva sulle spese, integrando le statuizioni relative alla regolamentazione di queste ultime con ordinanza di correzione del 6 giugno 2022. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e EdilArrigoni. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta la falsa applicazione dell’artt. 2901 e 2607 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente il c.d. eventus damni sebbene i creditori non avessero allegato né provato alcuna diminuzione della garanzia generica conseguente a quegli atti, riguardanti beni il cui valore economico era già interamente compromesso: tanto sia in relazione al valore delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedute nel 2016, il cui valore viene indicato dal Tribunale pari ad euro 0, quanto in relazione all’immobile di Levanto –la cui nuda proprietà è stata trasferita con atto del 2012 –, che il Tribunale aveva rilevato essere gravato da un’ipoteca a garanzia di un ingente debito di Equitalia. Con il medesimo motivo si lamenta in subordine la violazione del combinato disposto dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla Corte per aver escluso il primo motivo di appello riguardante l’inesistenza dell’eventus damni in relazione agli atti della debitrice –per non aver arrecato alcuna modifica qualitativa e/o quantitativa al patrimonio, in quanto beni privi di valore economico alcuno. Sarebbe errato l’assunto secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] «aveva l’onere di provare che il suo patrimonio residuo, sia con riferimento agli immobili oggetto di cessione che con riferimento alle quote della società Turati, fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori». Secondo la ricorrente nessuno di quegli atti dispositivi era idoneo ad arrecare un pregiudizio ai creditori, poiché il valore economico/commerciale di quei beni – al momento delle rispettive cessioni –“risultava già integralmente evaporato”. Sotto altro profilo, la Corte avrebbe equivocato nel valutare le prove relative al pregiudizio subito. Al contrario, la documentazione prodotta dai creditori non riguarderebbe il presupposto dell’eventus damni. Infatti, il contratto d’appalto, la domanda riconvenzionale, la c.t.u. e la sentenza del 2013 riguardano la formazione del credito per cui [OSCURATO:PERSONA] agisce in revocatoria. Le visure camerali delle società riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] nulla attestano circa il valore delle quote di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] visure e perizie riguardanti gli immobili di proprietà della debitrice redatte da periti nominati dal giudice riguardano solo gli immobili oggetto di esecuzione immobiliare (lotti 2 e 4, cfr. tabella), sicché anche quella documentazione resta del tutto irrilevante rispetto all’accertamento della consistenza dei beni oggetto di revocatoria. Parimenti inconferente sarebbe – in relazione all’ipotetico valore delle quote della Turati – l’allegazione che la Corte milanese estrapola dalla memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2 c.p.c. dell’esponente, per cui «l’unico cespite di cui la società dispone è costituito dall’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n.7, nel cuore di Milano … per il quale riporta la valutazione della banca dati dell’Agenzia del territorio che, per immobili simili, stima un valore di circa tre milioni di euro». Al contrario, la valutazione del valore di un immobile “in pancia” ad una s.r.l. è elemento che –da solo – non consente di individuare il valore delle quote della Società. Il motivo è inammissibile La non corretta rappresentazione da parte del giudice di appello della fattispecie concreta, ossia l’errore che ricade sull’accertamento dei fatti non è censurabile come violazione di legge. Con il motivo si deduce l’esistenza di errori di valutazione del fatto, ovvero situazioni di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, oppure non avrebbe tenuto conto in modo adeguato e che invece, sarebbero rilevanti ai fini della decisione. Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Sotto altro profilo la censura non si confronta con la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale che ha correttamente applicato la giurisprudenza in materia secondo cui “ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l’atto di disposizione deldebitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modifica qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del denaro, realizza il pericolo di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151). La Corte, con motivazione ragionevole e fondata sui dati documentali, ha precisato che il patrimonio dell’appellante, a seguito degli atti di disposizione compiuti dal 2012 in poi, a titolo gratuito, aveva subito una progressiva modificazione sia qualitativa che quantitativa concretizzando, di per sé, il pregiudizio subito dagli appellati, rilevato dal giudice di primo grado nelle tabelle riepilogative n. 1 e 2 della sentenza impugnata, e questo senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] era debitrice anche nei confronti di BPM e di Equitalia. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto all’onere della prova, con riguardo all’eventus damni, producendo il contratto di appalto del 2002, la comparsa con domanda riconvenzionale nella causa promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2006, la ctu depositata nella predetta causa nel 2010, la sentenza del 2013 ed aveva anche fornito le visure camerali delle società riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA], visure e perizie riguardanti gli immobili di proprietà della debitrice redatte da periti nominati dal giudice: documentazione idonea a dimostrare il proprio credito e il danno subito a seguito delle variazioni in peius del patrimonio della debitrice. Con riferimento specifico al valore delle quote della Turati, ha argomentato che la stessa [OSCURATO:PERSONA], con propria memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2 c.p.c., depositata nelle cause riunite NRG 7471/2017 e 14885/2017, aveva affermato che “l’unico cespite di cui la società dispone è costituito dall’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n.7, nel cuore di Milano, a pochi passi dal c.d. quadrilatero della moda” e per il quale riporta la valutazione della banca dati dell’Agenzia del territorio che, per immobili simili, stima un valore di circa tre milioni di euro.” Sula base di tali premesse ha ragionevolmente dedotto che l’atto dispositivo delle quote della [OSCURATO:PERSONA] avesse diminuito significativamente il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che risultava dimostrato l’elemento dell’eventus damni causato dall’atto di donazione della nuda proprietà delle quote. La Corte correttamente ha evidenziato che sulla [OSCURATO:PERSONA] gravava l’onere di provare che il suo patrimonio residuo, sia con riferimento agli immobili oggetto di cessione che con riferimento alle quote della società Turati, fosse tale da soddisfare le ragioni dei creditori (Cass.n. 23907/2019 del 25/9/2019), con ciò superando il motivo di appello con il quale la debitrice aveva lamentato che il primo Giudice non avesse considerato l’esatto valore del suo patrimonio in relazione al pregiudizio richiesto dagli appellati e ciò al fine di evitare gli effetti della domanda revocatoria. Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione dell’artt. 2901 e 2607 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente riscontrato la sussistenza del c.d. eventus damni in relazione alla fuoriuscita dal patrimonio del debitore dei beni di cui al primo atto dispositivo oggetto di revocatoria in forza del rapporto tra patrimonio residuo della [OSCURATO:PERSONA] e ammontare dei debiti. In particolare, la Corte avrebbe erroneamente computato tra questi ultimi l’importo massimo di una fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA] anziché il minor debito oggetto di una pretesa monitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Con il medesimo motivo si lamenta in subordine la violazione del combinato disposto dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla Corte per aver escluso il primo motivo di appello in poche righe, limitandosi a sostenere (l’errata) conclusione per cui «la Corte rileva che nella sentenza, in luogo dei due milioni della fideiussione, viene correttamente indicato l’importo del decreto ingiuntivo n. 11747/2014 pari ad € 828.289», circostanza disattesa dalla sentenza di prime cure. La Corte avrebbe errato nel fare riferimento ad una debitoria di due milioni rinveniente da una fideiussione, in luogo del debito reale indicato nel decreto ingiuntivo n. 11747/2014 pari ad € 828.289. Il motivo è infondato. La doglianza dedotta è stata oggetto di valutazione da parte della Certe territoriale la quale ha argomentato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria per quanto già si è detto con riferimento al primo motivo. Sotto altro profilo non sussistel’ipotesi di motivazione apparente. Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale ha evidenziato che alla data del 2012 la [OSCURATO:PERSONA], per effetto della fideiussione rilasciata, era debitrice, fino al limite eventuale di due milioni di euro e che, pertanto, non avrebbe dovuto modificare in peius l’assetto del proprio patrimonio pregiudicando la garanzia prestata alla Banca. Come rilevato in sentenza la quantificazione dell’importo garantito è avvenuta in occasione del decreto ingiuntivo n. rg 11747 del 2014, in data successiva al primo atto di disposizione del marzo del 2012. La Corte ha evidenziato che il Tribunale nelle tabelle inserite in sentenza aveva correttamente indicato l’importo del decreto ingiuntivo n. 11747/2014 pari ad € 828.289 in luogo dei due milioni previsti dalla fideiussione. Anche il secondo profilo dedotto è primo di fondamento, non ricorrendo la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art.132 c. II n,4 cpc e art.118 disp att. cpc in relazione all’art.360, c. I n.4 c.p.c, con riferimento alla motivazione apparente. Nel caso di specie la sentenza contiene l’esposizione dei motivi sui quali la decisione di fonda, e neppure è prospettabile una motivazione solo apparente, che si traduce in argomentazioni non idonee a rilevare le ragioni della decisione. Al contrario, la Corte milanese, nel valutare le tabelle redatte dal Tribunale, ha rilevato in modo chiaro che il giudice di prime cure aveva correttamente indicato l’importo del decreto ingiuntivo in luogo del maggior importo garantito nella fideiussione di cui sopra. Quindi, il Tribunale aveva correttamente evidenziato la sussistenza di una garanzia fideiussoria sino al limite di due milioni di euro contratta nel 2012 (data del primo atto dispositivo) e che il debito successivamente accertato –per escussione della garanzia - era pari ad €.828.289 nel 2016 (data del secondo atto dispositivo). Per il resto opera il principio già enunciato secondo cui il debitore deve garantire con il suo patrimonio anche obbligazioni future, obbligazioni ancora non liquide ed esigibili, ma della cui esistenza e del cui ipotetico ammontare la debitrice era ben consapevole e cioè dell’esistenza della garanzia prestata. Con il terzo motivo si lamenta la falsa applicazione dell’artt. 2901 e 2607 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente accordato la tutela revocatoria ex art. 2901 c.c. al creditore [OSCURATO:PERSONA] – con riferimento all ’atto di cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 2006 –in relazione ad un credito sorto dopo la conclusione dell’atto oggetto di revocatoria e in assenza di un elemento soggettivo in capo alla parte disponente. La Corte avrebbe rilevato che «la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre i propri beni alle iniziative dei creditori, anche discendenti dal giudizio di gravame, deve essere collocato all’epoca dell’atto dispositivo allorquando l’insorgenza della pretesa creditoria dell’odierno intervenuto era già nota e attuale seppur “litigiosa”. La statuizione avrebbe omesso di considerare la peculiare natura dei crediti riguardanti le spese di lite, ai quali non potrebbe applicarsi il consueto orientamento in punto di credito eventuale litigioso, quale mera ragione e/o aspettativa. Il credito conseguente alle spese di lite non è equiparabile alla categoria del credito litigioso. Sotto tale profilo non potrebbe configurarsi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza e la volontà di recare pregiudizio alle future ragioni creditorie del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione del presupposto soggettivo in capo alla ricorrente. Il motivo è inammissibile. Come già evidenziato la censura pur formalmente riferita ad una reiterata violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva. Le prospettazioni avverse non si limitano ad una richiesta di riesame in punto di legittimità della sentenza ma chiedono esclusivamente una diversa valutazione ed interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto applicabili. La precedente decisione della Corte d’Appello aveva ritenuto vittorioso il [OSCURATO:PERSONA] e gli ha riconosciuto la somma di €.20.000,00 oltre accessori per spese legali di appello e le presunte compensazioni attenevano ad altre parti processuali e non al [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo diviene irrilevante l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’assenza di consapevolezza di recare pregiudizio alle future ragioni del [OSCURATO:PERSONA] spogliandosi delle quote di una società, che deteneva la proprietà di un immobile di oltre tre milioni di euro in presenza di beni ipotecati a favore di terzi ovvero venduti e tenuto conto che il bene donato era l’unico privo di vincoli. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 105, co. 2° c.p.c. ed ai principi in materia di titolarità in capo all’interveniente adesivo di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, per aver la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’intervento ad adiuvandum dispiegato in causa da [OSCURATO:PERSONA] – volto ad ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi a favore di [OSCURATO:PERSONA] –in forza di un proprio credito (dello [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricorrente, non avrebbe potuto svolgere un intervento ad adiuvandum non vantando alcun interesse per sostenere le ragioni di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà [OSCURATO:PERSONA] agiva in revocatoria allegando l’esistenza di un proprio credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], corrispondente alla condanna alle spese. Le argomentazioni offerte dalla Corte sarebbero in contrasto con la disciplina dell’art. 105, co. 2°, c.p.c. e con i principi della giurisprudenza che attengono all’ammissibilità dell’intervento. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato un intervento allegando un proprio interesse a sostenere le ragioni di [OSCURATO:PERSONA], quanto invece un proprio interesse alla tutela del suo credito. Dopo aver individuato il pericolo «di essere sottoposto a procedura da parte dell’Agenzia dell’Entrate ovvero ad azione di regresso da parte di altro convenuto coobbligato che adempisse a tale obbligazione» puntualizza che «l’intervento promosso da [OSCURATO:PERSONA] è da intendersi poi azionato in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ed è da considerarsi un intervento autonomo». Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisione della Corte. Il Tribunale aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto esclusivamente un intervento ad adiuvandum quanto alle ragioni dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed aveva pertanto rigettato l’azione ex. art. 2901 c.c. avanzata dall’intervenuto [OSCURATO:PERSONA] in termini di inefficacia degli atti revocandi nei suoi confronti, in quanto tardivamente formulata, ma condannava [OSCURATO:PERSONA] e i figli, in solido, al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, censurava la parte della sentenza nella quale il Giudice dichiarava ammissibile l’intervento ex art. 105 co. 2 cpc di [OSCURATO:PERSONA] ad adiuvandum. Sosteneva, infatti, che questi non è portatore di un interesse giuridico degno di tutela per intervenire a favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha esaminato le censure della appellante rilevando che l’intervento adesivo richiede l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una delle due parti oltre alla presenza di un interesse concreto e attuale. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] risultava creditore in forza della sentenza del Tribunale di Milano nrg 4203/2013 confermata in appello e divenuta definitiva per [OSCURATO:PERSONA], nella quale anche la [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], era creditrice. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], oltre al proprio credito per competenze legali, liquidate con sentenza Corte di Appello di Milano n.1343/2017 pubblicata il 30.03.2017 e divenuta definitiva, risultava coobbligato al pagamento in solido con [OSCURATO:PERSONA] della tassa di registro della citata sentenza del Tribunale nonché di quella della Corte d’Appello, atteso che la debitrice [OSCURATO:PERSONA] non vi aveva provveduto. Da qui discende, secondo la Corte, l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel sostenere le ragioni della [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tali argomentazioni la ricorrente contrappone solo la generica reiterazione della tesi prospettata in appello. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, applicabile ratione temporis essendo l'atto di citazione in appello del 2/2/2017, nonché dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello liquidato a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] compensi senza tenere conto del diverso valore delle rispettive pretese. La Corte d’appello milanese avrebbe liquidato a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso importo, ossia euro 8.066,00 ciascuno, sebbene [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in revocatoria allegando un credito di oltre 835.000,00 euro, [OSCURATO:PERSONA] di circa euro 10/15.000,00 euro oltre accessori (pari a 7/8 di euro 20.000,00 detratti euro 6.620,00 e [OSCURATO:PERSONA] di euro 20.000 oltre accessori. Per questi ultimi la Corte meneghina avrebbe dovuto applicare lo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 5.201 ed euro 26.000, espungendo il compenso dovuto la fase di trattazione/istruttoria, che non è stata svolta nel giudizio di gravame. Ai sensi dell’art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda ed a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro. Pertanto, il valore della causa si determina ai fini della sola competenza e degli oneri di iscrizione al ruolo con riferimento al valore della domanda e delle altre domande proposte nello stesso processo: tra queste rientra anche quella oggetto di intervento volontario autonomo nel quale si faccia valere un proprio diritto che, conseguentemente, introduce una domanda distinta da quella delle altre parti. Ma ai diversi fini nella liquidazione delle spese legali del terzo interveniente occorre distinguere i due casi dell'intervento ad adiuvandum o adesivo dipendente, da quella in cui il terzo faccia valere una propria autonoma domanda. In questo secondo caso il meccanismo previsto dall’art. 10 c.p.c. non opera giacché la liquidazione delle spese processuali in favore del terzo che intervenga in giudizio per far valere una propria autonoma domanda deve essere commisurata al valore della sua pretesa e non a quello complessivo della causa. Da ciò discende che il terzo vittorioso riceverà il rimborso delle spese legali parametrato al valore della specifica domanda. Nello stesso modo il difensore del terzo richiederà al proprio cliente il pagamento delle competenze parametrate al valore della domanda introdotta dal terzo e non al valore della intera controversia. Nel diverso caso dell'intervento ad adiuvandumil terzo non fa valere un proprio diritto autonomo, né propone una nuova domanda contro una delle parti. L'intervento è finalizzato a sostenere le ragioni di una delle parti già presenti nel processo poiché il terzo ha un interesse giuridico, non meramente economico o di fatto, all'esito favorevole nel giudizio per tale parte. Nella misura in cui interventore adesivo dipendente non formuli una propria domanda, non sussiste l'ipotesi del “valore della sua domanda” pertanto la posizione ancillare del terzo che promuova un intervento adesivo dipendente renderà legittima la liquidazione delle spese sulla base del criterio della soccombenza complessiva della parte rispetto alla domanda principale. La liquidazione va pertanto parametrata al valore della causa principale o alla specifica fase nella quale l'intervento è il risultato funzionale è utile. Alla luce di quanto precede il motivo proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è infondato perché tale intervento è stato qualificato come ad adiuvandum, mentre la censura è astrattamente fondata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto una autonoma domanda “affermando di essere creditore, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di € 27.642,53 oltre interessi e spese di causa, come stabilito nella suddetta sentenza n. 4203/2013”. Il controricorrente pur non proponendo ricorso incidentale (non necessario nel momento in cui si deve operare una nuova liquidazioni delle spese di lite) ha dedotto che nella nota spesa per mero errore non è stata inserita la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, sebbene tale fase si sia effettivamente svolta. Invero, con provvedimento del 25.02.2020 la corte d’appello fissava udienza per la trattazione e la discussione sulla ammissibilità dell’appello (doc.9 del controricorso). La determinazione delle spese di secondo grado va operata sulla base dello scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000 riferito ai valori medi (inclusa la fase istruttoria/trattazione cui la Corte ha rinviato). Orbene applicando i parametri medi si perviene alla liquidazione di euro 9.991,00superiore a quella oggetto di censura (euro 8.06,00). Da ciò discende la carenza di interesse della parte ricorrente sul punto e la conseguente inammissibilità della censura anche sotto tale profilo. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00