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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37097/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° ottobre 2020 (dep. il 30 novembre 2020) la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] CALCAGNILE, ha confermato la pronuncia in data 19 febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Torino - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (a lui ascritto per aver reso dichiarazioni false al notaio Raffaella [OSCURATO:PERSONA], all'atto della compravendita di un immobile - ceduto dallo stesso CALCAGNILE - relative allo stato urbanistico di esso) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della non menzione, e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Raffaella [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente, la condanna al risarcimento del danno, liquidato in euro 5.000, e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza)

2. Avverso la sentenza di appello il difensore del CALCAGNILE ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, in relazione all'accertamento compiuto dal perito nominato dall'istituto di credito che ha concesso il mutuo per l'acquisto dell'immobile de quo.

Ad avviso della difesa, sarebbe pacifico che quest'ultimo (che ha condotto indagini complete e indipendenti) prima del rogito non ha rilevato irregolarità nella documentazione comunale inerente all'immobile; da ciò discenderebbe che non vi erano le difformità ritenute oggetto della falsità in imputazione (segnatamente quella di cui alla tavola 2 -bis, allegata all'autorizzazione rilasciata a mente del d.P.R. 380/2001), a fortiori se si considerano le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] e la consulenza tecnica redatta dall'ingegner NELLI.

Dunque, la motivazione sarebbe contraddittoria poiché avrebbe smentito tale dato solo sulla scorta delle supposizioni dell'arch.

MATTIO (come si trae dalla sentenza impugnata, il professionista incaricato dall'acquirente che, ha fatto accesso agli atti depositati presso il Comune).

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il travisamento della testimonianza del funzionario comunale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e della consulenza tecnica redatta dall'ing.

NELLI.

La prima avrebbe riconosciuto come autografa la propria firma apposta sulla tavola 2 -bis già menzionata e ciò dimostrerebbe che la tavola «non sia un falso scansionato, ma una tavola prodotta senza firma e siglata successivamente dal funzionario addetto»; tuttavia, la Corte di appello avrebbe ritenuto irrilevante il riconoscimento della firma della [OSCURATO:PERSONA], affermando - in maniera incomprensibile - che essa non proverebbe l'autenticità della tavola; in tal modo, avrebbe argomentato in maniera del tutto contraria alla logica, poiché l'unica conclusione possibile sarebbe l'esclusione della falsità della tavola e avrebbe travisato la deposizione della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe disatteso le argomentazioni (in parte corrispondenti con quelle spese dal perito nominato dalla banca) in forza delle quali la relazione di consulenza dell'ing.

NELLI ha confutato la falsità della tavola (in particolare, secondo il procedimento ipotizzato dall'arch.

MATTIO); ma si sarebbe in sostanza limitata ad affermare che si possono prospettare diverse modalità di falsificazione, così esprimendosi in maniera illogica, ed omettendo di valutare la prova (costituita dalla relazione di consulenza del NELLI) e travisando il fatto e la stessa consulenza.

2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte l'illogicità della motivazione relativa alle statuizioni civili e l'omessa motivazione sul ritenuto danno di immagine patito dal notaio rogante Raffaella [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza del danno morale, unico lamentato dalla parte civile, che avrebbe rogato la compravendita di un immobile non regolare sotto il profilo delle autorizzazioni edilizie.

La motivazione sarebbe illogica poiché: - qualora si ritenesse - come ha fatto la Corte di merito, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità - che il notaio ha «l'onere di verificare la regolarità dell'immobile», lo stesso notaio nella specie verserebbe in colpa e avrebbe concorso alla produzione del danno (non avendo diritto al risarcimento); - se, invece, il notaio fosse chiamato soltanto a ricevere le dichiarazioni delle parti, non avrebbe patito alcun danno di immagine.

In ogni caso, il notaio non avrebbe dovuto costituirsi parte civile con riferimento al capo di imputazione che qui rileva, poiché non sarebbe né persona offesa né danneggiato dal reato, come evidenziato dalla difesa; e sul punto la Corte di appello non avrebbe argomentato rispetto a quanto dedotto nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili; è, invece, fondato - nei limiti che si esporranno - il terzo motivo.

1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Con essi sono stati addotti il vizio di motivazione e il travisamento della prova, segnatamente degli «accertamenti» compiuti dal perito incaricato dall'istituto di credito che ha concesso all'avente causa del CALCAGNILE un mutuo per l'acquisto dell'immobile, della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] e dell'elaborato redatto dal consulente della difesa ing.

NELLI.

1.1. Anzitutto, con il gravame non era stata sollevata alcuna censura relativa a quanto avrebbe accertato, in ordine allo stato dell'immobile de quo, il riferito perito.

Ragion per cui non può essere ritualmente dedotto un vizio di motivazione sul punto in questa sede (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 — 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 — 01).

Ciò esime dal rilevare la genericità dell'allegazione in discorso, poiché non è stato puntualmente dedotto quale dato probatorio, da trarsi da quanto esposto dal detto perito (che non è stato neppure esplicitato se abbia deposto in giudizio ovvero abbia solo redatto un elaborato su richiesta dell'istituto di credito), sarebbe stato oggetto di travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), essendosi dedotto soltanto che questi non avrebbe ritenuto la falsità della tavola 2 -bis, alla luce della quale si è assunta la falsità della dichiarazione dell'imputato.

Parimenti, del tutto generica è la prospettazione relativa a quanto prospetto dal consulente di parte, ing.

NELLI, non essendo state indicate le argomentazioni spese dallo stesso (né gli elementi dallo stesso addotti) ed atti a incidere sull'iter argomentativo della sentenza impugnata di la Corte di merito avrebbe omesso l'apprezzamento.

Inoltre, le deduzioni svolte nei motivi in esame non si confrontano con la motivazione su cui la Corte territoriale ha fondato la conferma della decisione di primo grado.

Invero, il Giudice distrettuale ha indicato in maniera chiara e logica le ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza della falsa dichiarazione in imputazione: - dando conto della comparazione tra gli allegati, difformi, alla richiesta di autorizzazione presentata illo tempore dall'imputato al Comune, evidenziando come il mutamento di destinazione d'uso di una porzione dell'immobile, asserita dal CALCAGNILE, fosse estranea all'oggetto della detta autorizzazione e, dunque, affermando che la tavola de qua, contraddistinta dal n. 2 -bis - difforme da (ed anzi in palese contrasto con) quella n. 2 (pure presente agli atti del Comune, unitamente alle tavole 1 e 3) e contenente una descrizione di una destinazione che rendeva l'immobile di maggior valore - fosse quella falsa; - negando plausibilità alla prospettazione dell'imputato (sia nella parte in cui ha assunto che un non specificato tecnico comunale gli avrebbe consigliato di mutare la destinazione in discorso e consentito l'inserimento della tavola 2- bis nel carteggio, sia nella parte in cui ha prospettato che nella specie avrebbe avuto luogo un mero errore nel deposito delle tavole); - e ritenendo, dunque, non decisivo il riconoscimento della firma in calce alla tavola 2 -bis da parte della dirigente comunale [OSCURATO:PERSONA], sia perché ella non ha saputo fornire alcun chiarimento in ordine all'anomala presenza di due tavole tra loro difformi in allegato alla stessa richiesta di autorizzazione, sia perché la falsificazione potrebbe essere stata eseguite con modalità tecniche atte a consentire la modifica solo di una parte della tavola, lasciando immutata la firma.

Sotto tale profilo, poi, deve rilevarsi che l'imputato non ha denunciato il travisamento delle dichiarazioni delle [OSCURATO:PERSONA] ma ha prospettato irritualmente un diverso apprezzamento di esse, in questa sede non consentito, dato che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti penali.

2. Il terzo motivo deve essere accolto, nei limiti di seguito chiariti.

Infatti, esso non è fondato nella parte in cui ha contestato la legittimazione del notaio che ha rogato l'atto di compravendita già menzionato a costituirsi parte civile, dato che «i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile» (Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016 - dep. 2017, Conti, Rv. 269024 - 01).

Tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata sull'an del pregiudizio prodotto dall'illecito non può dirsi congrua poiché ha ritenuto in maniera apodittica «indubbio il danno di immagine» patito dal notaio, soggiungendo solo che l'acquirente si rivolse a quest'ultimo stessa «per chiedere conto» dopo l'emersione del falso e facendo riferimento all'attività di conseguenza svolta dal notaio a tutela dello stesso acquirente, ossia a dati logicamente insufficienti a sostenere la dimostrazione dell'esistenza del riferito pregiudizio (cfr. Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246589 - 01).

In parte qua, allora, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali; annulla la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° ottobre 2020 (dep. il 30 novembre 2020) la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] CALCAGNILE, ha confermato la pronuncia in data 19 febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Torino - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (a lui ascritto per aver reso dichiarazioni false al notaio Raffaella [OSCURATO:PERSONA], all'atto della compravendita di un immobile - ceduto dallo stesso CALCAGNILE - relative allo stato urbanistico di esso) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della non menzione, e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Raffaella [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente, la condanna al risarcimento del danno, liquidato in euro 5.000, e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza) 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del CALCAGNILE ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, in relazione all'accertamento compiuto dal perito nominato dall'istituto di credito che ha concesso il mutuo per l'acquisto dell'immobile de quo. Ad avviso della difesa, sarebbe pacifico che quest'ultimo (che ha condotto indagini complete e indipendenti) prima del rogito non ha rilevato irregolarità nella documentazione comunale inerente all'immobile; da ciò discenderebbe che non vi erano le difformità ritenute oggetto della falsità in imputazione (segnatamente quella di cui alla tavola 2 -bis, allegata all'autorizzazione rilasciata a mente del d.P.R. 380/2001), a fortiori se si considerano le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] e la consulenza tecnica redatta dall'ingegner NELLI. Dunque, la motivazione sarebbe contraddittoria poiché avrebbe smentito tale dato solo sulla scorta delle supposizioni dell'arch. MATTIO (come si trae dalla sentenza impugnata, il professionista incaricato dall'acquirente che, ha fatto accesso agli atti depositati presso il Comune). 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il travisamento della testimonianza del funzionario comunale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e della consulenza tecnica redatta dall'ing. NELLI. La prima avrebbe riconosciuto come autografa la propria firma apposta sulla tavola 2 -bis già menzionata e ciò dimostrerebbe che la tavola «non sia un falso scansionato, ma una tavola prodotta senza firma e siglata successivamente dal funzionario addetto»; tuttavia, la Corte di appello avrebbe ritenuto irrilevante il riconoscimento della firma della [OSCURATO:PERSONA], affermando - in maniera incomprensibile - che essa non proverebbe l'autenticità della tavola; in tal modo, avrebbe argomentato in maniera del tutto contraria alla logica, poiché l'unica conclusione possibile sarebbe l'esclusione della falsità della tavola e avrebbe travisato la deposizione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe disatteso le argomentazioni (in parte corrispondenti con quelle spese dal perito nominato dalla banca) in forza delle quali la relazione di consulenza dell'ing. NELLI ha confutato la falsità della tavola (in particolare, secondo il procedimento ipotizzato dall'arch. MATTIO); ma si sarebbe in sostanza limitata ad affermare che si possono prospettare diverse modalità di falsificazione, così esprimendosi in maniera illogica, ed omettendo di valutare la prova (costituita dalla relazione di consulenza del NELLI) e travisando il fatto e la stessa consulenza. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte l'illogicità della motivazione relativa alle statuizioni civili e l'omessa motivazione sul ritenuto danno di immagine patito dal notaio rogante Raffaella [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza del danno morale, unico lamentato dalla parte civile, che avrebbe rogato la compravendita di un immobile non regolare sotto il profilo delle autorizzazioni edilizie. La motivazione sarebbe illogica poiché: - qualora si ritenesse - come ha fatto la Corte di merito, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità - che il notaio ha «l'onere di verificare la regolarità dell'immobile», lo stesso notaio nella specie verserebbe in colpa e avrebbe concorso alla produzione del danno (non avendo diritto al risarcimento); - se, invece, il notaio fosse chiamato soltanto a ricevere le dichiarazioni delle parti, non avrebbe patito alcun danno di immagine. In ogni caso, il notaio non avrebbe dovuto costituirsi parte civile con riferimento al capo di imputazione che qui rileva, poiché non sarebbe né persona offesa né danneggiato dal reato, come evidenziato dalla difesa; e sul punto la Corte di appello non avrebbe argomentato rispetto a quanto dedotto nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili; è, invece, fondato - nei limiti che si esporranno - il terzo motivo. 1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. Con essi sono stati addotti il vizio di motivazione e il travisamento della prova, segnatamente degli «accertamenti» compiuti dal perito incaricato dall'istituto di credito che ha concesso all'avente causa del CALCAGNILE un mutuo per l'acquisto dell'immobile, della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] e dell'elaborato redatto dal consulente della difesa ing. NELLI. 1.1. Anzitutto, con il gravame non era stata sollevata alcuna censura relativa a quanto avrebbe accertato, in ordine allo stato dell'immobile de quo, il riferito perito. Ragion per cui non può essere ritualmente dedotto un vizio di motivazione sul punto in questa sede (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 — 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 — 01). Ciò esime dal rilevare la genericità dell'allegazione in discorso, poiché non è stato puntualmente dedotto quale dato probatorio, da trarsi da quanto esposto dal detto perito (che non è stato neppure esplicitato se abbia deposto in giudizio ovvero abbia solo redatto un elaborato su richiesta dell'istituto di credito), sarebbe stato oggetto di travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), essendosi dedotto soltanto che questi non avrebbe ritenuto la falsità della tavola 2 -bis, alla luce della quale si è assunta la falsità della dichiarazione dell'imputato. Parimenti, del tutto generica è la prospettazione relativa a quanto prospetto dal consulente di parte, ing. NELLI, non essendo state indicate le argomentazioni spese dallo stesso (né gli elementi dallo stesso addotti) ed atti a incidere sull'iter argomentativo della sentenza impugnata di la Corte di merito avrebbe omesso l'apprezzamento. Inoltre, le deduzioni svolte nei motivi in esame non si confrontano con la motivazione su cui la Corte territoriale ha fondato la conferma della decisione di primo grado. Invero, il Giudice distrettuale ha indicato in maniera chiara e logica le ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza della falsa dichiarazione in imputazione: - dando conto della comparazione tra gli allegati, difformi, alla richiesta di autorizzazione presentata illo tempore dall'imputato al Comune, evidenziando come il mutamento di destinazione d'uso di una porzione dell'immobile, asserita dal CALCAGNILE, fosse estranea all'oggetto della detta autorizzazione e, dunque, affermando che la tavola de qua, contraddistinta dal n. 2 -bis - difforme da (ed anzi in palese contrasto con) quella n. 2 (pure presente agli atti del Comune, unitamente alle tavole 1 e 3) e contenente una descrizione di una destinazione che rendeva l'immobile di maggior valore - fosse quella falsa; - negando plausibilità alla prospettazione dell'imputato (sia nella parte in cui ha assunto che un non specificato tecnico comunale gli avrebbe consigliato di mutare la destinazione in discorso e consentito l'inserimento della tavola 2- bis nel carteggio, sia nella parte in cui ha prospettato che nella specie avrebbe avuto luogo un mero errore nel deposito delle tavole); - e ritenendo, dunque, non decisivo il riconoscimento della firma in calce alla tavola 2 -bis da parte della dirigente comunale [OSCURATO:PERSONA], sia perché ella non ha saputo fornire alcun chiarimento in ordine all'anomala presenza di due tavole tra loro difformi in allegato alla stessa richiesta di autorizzazione, sia perché la falsificazione potrebbe essere stata eseguite con modalità tecniche atte a consentire la modifica solo di una parte della tavola, lasciando immutata la firma. Sotto tale profilo, poi, deve rilevarsi che l'imputato non ha denunciato il travisamento delle dichiarazioni delle [OSCURATO:PERSONA] ma ha prospettato irritualmente un diverso apprezzamento di esse, in questa sede non consentito, dato che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti penali. 2. Il terzo motivo deve essere accolto, nei limiti di seguito chiariti. Infatti, esso non è fondato nella parte in cui ha contestato la legittimazione del notaio che ha rogato l'atto di compravendita già menzionato a costituirsi parte civile, dato che «i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile» (Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016 - dep. 2017, Conti, Rv. 269024 - 01). Tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata sull'an del pregiudizio prodotto dall'illecito non può dirsi congrua poiché ha ritenuto in maniera apodittica «indubbio il danno di immagine» patito dal notaio, soggiungendo solo che l'acquirente si rivolse a quest'ultimo stessa «per chiedere conto» dopo l'emersione del falso e facendo riferimento all'attività di conseguenza svolta dal notaio a tutela dello stesso acquirente, ossia a dati logicamente insufficienti a sostenere la dimostrazione dell'esistenza del riferito pregiudizio (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246589 - 01). In parte qua, allora, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali; annulla la sentenza i
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