CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1980
Cassazione n. 09265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 17/08/1980 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I R.G. 31825/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato a due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento alla attivazione dei poteri istruttori officiosi ex art. 507 c.p.p., è manifestamente infondato e aspecifico perché non tiene conto di un dato fondamentale, vale a dire che il Tribunale aveva revocato l'ordinanza concernente l'esame dibattimentale asseritamente emessa in violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., dopo che la difesa, nell'esercizio delle proprie libere prerogative, aveva prestato il consenso alla produzione al fascicolo per il dibattimento della relazione contenente gli accertamento del teste Pesando, colui che il Giudice monocratico avrebbe dovuto escutere ai sensi, appunto, dell'art. 507 cod. proc. pen.; non si comprende, dunque, quale riverbero in termini di inutilizzabilità avrebbe la presunta violazione di una norma che, di fatto, non ha condotto ad alcuna attività istruttoria. A voler tacer del fatto che il potere di supplenza giudiziale può giustificarsi, come in questo caso, in ragione dell'inerzia dell'organo di accusa, essendo finalità insopprimibile del processo la scoperta della verità (Sez. 6, Sentenza n. 43786 del 09/10/2012, Rv. 253955) Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge per insussistenza del reato ascritto, è meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, in ragione dell'irrilevanza della mancata dicitura relativa alla validità del documento per l'espatrio, dal momento che la carta di identità — come ritenuto dalla Corte di merito — è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali ex arti. L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall'art. 10 D.Lgs. n. 52 del 2002 (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv. 279473, in motivazione; Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277548, N. 46831 del 2007 Rv. 238889, N. 35885 del 2007 Rv. 237714, N. 47563 del 2015 Rv. 265534). Peraltro lo stesso precedente citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 25218, cit., richiamando Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916) pone a carico dell'imputato un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto - senza inversione alcuna dell'onere della prova - a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, onere nella specie non soddisfatto per quanto concerne la mancata idoneiità del documento a consentire l'espatrio. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estens