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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti al capo a) della rubrica (art. 110, 81, cod. pen. 44 lett. c) d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004) per intervenuta prescrizione.

Nella fattispecie la condotta contestata consisteva nella comprovata realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale, non rimosse alla scadenza del termine fissato dall'autorità amministrativa.

2. Avverso tale decisione il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si censura la dichiarazione di prescrizione.

In sostanza ci si duole dell'interpretazione fornita dai giudici di merito che, assumendo maggiormente persuasiva la tesi giurisprudenziale volta a individuare il momento della decorrenza del termine della prescrizione alla data di scadenza dell'autorizzazione stagionale, e quindi disattendendo l'orientamento per il quale il dies a quo della decorrenza della prescrizione andrebbe individuato nella data dell'effettiva rimozione dell'opera, avrebbero erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo d'imputazione.

Ad avviso del ricorrente, invece, i giudici avrebbero dovuto distinguere la fase del perfezionamento del reato, coincidente con l'omessa rimozione delle opere stagionali allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione, da quella del perfezionamento del reato stesso, che, attesa la natura permanente della contravvenzione, avrebbe dovuto essere individuata nella data di rimozione delle opere, non avvenuta nel caso di specie almeno fino all'anno 2020, con conseguente non maturazione del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato Invero, va ricordato che, in tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali, il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso (Sez. 3, n. 846 del 19/11/2019 - dep. 13/01/2020, PMT C/ Ferrara, Rv. 278376).

Ciò discende dalla natura di reato istantaneo che si perfeziona con la mancata rimozione dell'opera nel termine stabilito dall'autorizzazione, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo.

In linea generale, poi, ad avviso di questo Collegio e di altre decisioni di questa Sezione, cui si ritiene di dover dare continuità (da ultimo: Sez. 3, n. 49422, del 7 novembre 2019, Mosole,), dal sistema emergono significative indicazioni per escludere che la mancata rimozione del manufatto abusivamente realizzato sia qualificabile come condotta omissiva la cui protrazione costituisce reato anche per le frazioni temporali successive alla scadenza del termine fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento abilitativo a tempo.

In primo luogo, ritenere i reati in questione comunque perfezionati sin dalla scadenza del termine per la rimozione delle opere e permanenti fino al momento della effettiva rimozione, o a quello in cui si verifica l'impossibilità di provvedere a tale attività, significherebbe ipotizzare la protrazione della loro consumazione per un periodo di tempo imprevedibile ed indeterminato, eventualmente anche lunghissimo e pluridecennale.

In secondo luogo tale opzione ermeneutica implicherebbe una irragionevole deviazione rispetto alla disciplina generale relativa ai reati di cui agli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, i quali, in caso di interventi edilizi realizzati senza permesso di costruire ovvero in totale difformità o in variazione essenziale dal permesso, si ritiene si consumino, al più tardi, con il materiale completamento dei lavori, anche a fronte del medesimo interesse protetto dalla norma incriminatrice e dell'identica tipologia di pregiudizio prodotto in danno della collettività. 2.Avendo,la decisione impugnata, fatto buon governo del principio di diritto enunciato il ricorso deve essere riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti al capo a) della rubrica (art. 110, 81, cod. pen. 44 lett. c) d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004) per intervenuta prescrizione. Nella fattispecie la condotta contestata consisteva nella comprovata realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale, non rimosse alla scadenza del termine fissato dall'autorità amministrativa. 2. Avverso tale decisione il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si censura la dichiarazione di prescrizione. In sostanza ci si duole dell'interpretazione fornita dai giudici di merito che, assumendo maggiormente persuasiva la tesi giurisprudenziale volta a individuare il momento della decorrenza del termine della prescrizione alla data di scadenza dell'autorizzazione stagionale, e quindi disattendendo l'orientamento per il quale il dies a quo della decorrenza della prescrizione andrebbe individuato nella data dell'effettiva rimozione dell'opera, avrebbero erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo d'imputazione. Ad avviso del ricorrente, invece, i giudici avrebbero dovuto distinguere la fase del perfezionamento del reato, coincidente con l'omessa rimozione delle opere stagionali allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione, da quella del perfezionamento del reato stesso, che, attesa la natura permanente della contravvenzione, avrebbe dovuto essere individuata nella data di rimozione delle opere, non avvenuta nel caso di specie almeno fino all'anno 2020, con conseguente non maturazione del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato Invero, va ricordato che, in tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali, il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso (Sez. 3, n. 846 del 19/11/2019 - dep. 13/01/2020, PMT C/ Ferrara, Rv. 278376). Ciò discende dalla natura di reato istantaneo che si perfeziona con la mancata rimozione dell'opera nel termine stabilito dall'autorizzazione, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo. In linea generale, poi, ad avviso di questo Collegio e di altre decisioni di questa Sezione, cui si ritiene di dover dare continuità (da ultimo: Sez. 3, n. 49422, del 7 novembre 2019, Mosole,), dal sistema emergono significative indicazioni per escludere che la mancata rimozione del manufatto abusivamente realizzato sia qualificabile come condotta omissiva la cui protrazione costituisce reato anche per le frazioni temporali successive alla scadenza del termine fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento abilitativo a tempo. In primo luogo, ritenere i reati in questione comunque perfezionati sin dalla scadenza del termine per la rimozione delle opere e permanenti fino al momento della effettiva rimozione, o a quello in cui si verifica l'impossibilità di provvedere a tale attività, significherebbe ipotizzare la protrazione della loro consumazione per un periodo di tempo imprevedibile ed indeterminato, eventualmente anche lunghissimo e pluridecennale. In secondo luogo tale opzione ermeneutica implicherebbe una irragionevole deviazione rispetto alla disciplina generale relativa ai reati di cui agli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, i quali, in caso di interventi edilizi realizzati senza permesso di costruire ovvero in totale difformità o in variazione essenziale dal permesso, si ritiene si consumino, al più tardi, con il materiale completamento dei lavori, anche a fronte del medesimo interesse protetto dalla norma incriminatrice e dell'identica tipologia di pregiudizio prodotto in danno della collettività. 2.Avendo,la decisione impugnata, fatto buon governo del principio di diritto enunciato il ricorso deve essere riget
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