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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 18036/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 20 febbraio 2020 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione loro ascritto al capo A) della rubrica per non avere commesso il fatto ed ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Lanciano del 31 ottobre 2016, già in parte riformata dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 6 luglio 2018, confermando la confisca del veicolo (un carroattrezzi) IVECO targato [OSCURATO:TARGA].

3. Gli imputati, con motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denunciano violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto della confisca, sulla scorta della motivazione di annullamento disposta dalla Corte di Cassazione che, ai fini della prova del riciclaggio, aveva ritenuto non rilevante l'abbinamento ponte-telaio dell'autocarro e, comunque, non riconducibile agli imputati la condotta di illegittimo abbinamento dal momento che i ricorrenti avevano acquistato l'autocarro da un rivenditore tedesco con un regolare contratto.

Premesso che gli imputati erano già stati assolti dal delitto di riciclaggio dell'autocarro, per non avere commesso il fatto, rileva il difensore che non sono decisivi, ai fini della confisca, la deposizione del teste che aveva esaminato ponte e telaio dell'autocarro ed aveva rilevato la falsificazione del numero identificativo del telaio evidenziando, attraverso l'uso di un comune righello, il disallineamento dei caratteri alfanumerici e la circostanza che il ponte posteriore del veicolo era abbinato ad altro telaio, costruito per un mercato straniero e immatricolato in Inghilterra, che non risultava provento di furto.elementi, questi, la cui univocità ai fini della sussistenza del delitto di riciclaggio è stata esclusa dalla consulenza di parte il cui esame è stato pretermesso dai giudici del merito.

3. I ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla disposta confisca dell'autocarro che, pertanto, va restituito all'avente diritto.

Va rammentato che gli odierni ricorrenti erano già stati assolti dalla Corte di appello con sentenza del 6 luglio 2018 per non avere commesso il fatto con riferimento al delitto di riciclaggio del carroattrezzi fiat Iveco targato [OSCURATO:TARGA] valorizzando la circostanza che i predetti avevano comprovato l'acquisto dell'automezzo, identificato con targa e numeri di telaio risultanti dalla documentazione di acquisto e dai documenti di circolazione.

La Seconda Sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva, invece, disposto l'annullamento con rinvio della disposta confisca dell'autocarro evidenziando che la "Corte di merito - dinanzi al rilievo difensivo svolto nei motivi di appello, secondo cui l'abbinamento in origine del ponte ad altro telaio non costituisce ex se 2 n L prova del riciclaggio - aveva valorizzato il mancato allineamento dei numero del telaio per poi evocare in termini meramente dubitativi il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen." affermando "ciò induce ad ipotizzare un'attività di riciclaggio che tuttavia non è certo imputabile agli attuali imputati, i quali acquistarono il veicolo da un rivenditore tedesco con regolare contratto".

Secondo la sentenza di annullamento "tale percorso argomentativo era del tutto inidoneo a supportare una decisione di confisca presupponente la certa commissione del riciclaggio" e si imponeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche in considerazione del tenore meramente assertivo ed autoreferenziale con cui era stata rigettata la doglianza difensiva, in ordine alla violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., sulla natura ripetibile dell'accertamento svolto dagli operanti.

La sentenza oggi impugnata ha certamente risolto tale ultimo aspetto e, richiamando sia il contenuto della deposizione originaria del verbalizzante che le dichiarazioni da questi rese in sede di rinnovazione dell'istruttoria, ha escluso che le verifiche effettuate dalla Polizia avessero comportato modifiche sostanziali sul metallo del telaio, in corrispondenza del numero identificativo, non essendo state utilizzate sostanze elettrolitiche funzionali a rilevare la presenza di numeri sovrascritti - ma un mero diluente per asportare la vernice con la quale il telaio, dopo che è impresso il numero seriale, viene trattato dalla casa costruttrice.

Non può, invece, ritenersi che sia stato chiarito e superato il dubbio sulla idoneità dell'accertamento svolto e del risultato che ne è conseguito in relazione alla commissione del delitto di riciclaggio, presupposto della disposta confisca del carroattrezzi quale corpo di reato.

La sentenza impugnata, infatti, ha ribadito, ai fini della certa sussistenza del delitto di riciclaggio, che dall'analisi condotta sul telaio appartenente al carroattrezzi confiscato era emersa una evidente difformità tra i caratteri del numero di identificazione consistente nel disallineamento "tra le tre misure...tra i tre punti", disallineamento accertato dal verbalizzante attraverso l'ispezione condotta con righello.

Ad avviso del Collegio le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito valorizzando unicamente il disallineamento tra i caratteri, astrattamente rilevante ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, non consentono di ritenere superato il dubbio sulla sussistenza del reato che già la sentenza di annullamento con rinvio aveva evidenziato e posto che, ai fini della confisca, i risultati di prova devono essere esaminati secondo lo standard probatorio di cui all'art. 533 cod. proc. pen..

Il risultato di prova valorizzato dai giudici di merito, nonostante la professionalità dell'agente che aveva eseguito il rilievo e che lo ha confermato nel giudizio seguito all'annullamento, discende da un mero accertamento, condotto con metodiche rudimentali (si tratta di una misurazione condotta con righello e lente di ingrandimento) e dalle quali esula una valutazione critica e scientifica del risultato che non ha trovato ulteriore riscontro idoneo a validarne la conclusione della certa contraffazione.

Nella sentenza impugnata si dà atto, infatti, che il telaio, ispezionato con l'apposita lente e l'uso di un calibro, non presentava modifiche sostanziali che secondo le dichiarazioni del verbalizzante — pure riportate in sentenza - possono consistere o i una riduzione del calibro, conseguente alla limatura che si deve effettuare per imprimere un nuovo numero, o nella presenza di crepe o metallo aggiunto.

Si tratta di aspetti, questi ultimi, che, come sottolineato nei motivi di ricorso, erano stati esaminati, e valorizzati per escludere la contraffazione del numero cli telaio, nella consulenza tecnica di parte che i giudici del merito non hanno esaminato anche per confrontarne i rilievi critici con le dichiarazioni dei verbalizzante sulla presenza del disallineamento.

E' superflua la disamina degli ulteriori motivi di ricorso che si soffermano sulle caratteristiche dell'assale posteriore del veicolo — recante un numero seriale non contraffatto, chiaramente rilevabile ma abbinato in origine ad altro veicolo — poiché la stessa sentenza impugnata non ha valorizzato, ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio, queste caratteristiche che sono all'evidenza riferibili ad un pezzo riconducibile alla componentistica del veicolo piuttosto che al suo elemento strutturale, quale il telaio — oggetto della supposta contraffazione - e che di per sé stesse non rivelano una contraffazione dei dati identificativi dell'assale stesso.

In applicazione del canone del ragionevole dubbio, che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria e che, in generale, esplica i suoi effetti anche sul metodo di accertamento del fatto, deve pervenirsi alla revoca della disposta confisca poiché, in sede di legittimità, la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di confermare la sentenza di condanna, e in relazione alla confisca di cosa costituente il corpo del reato di riciclaggio, come nel caso, di ritenere accertato il reato presupposto, a condizione che, in caso di prospel:tazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290). [OSCURATO:PERSONA] ritiene al riguardo superfluo, ai sensi dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., un ulteriore rinvio, apparendo inutile rimettere di nuovo la questione ai giudici di merito, che hanno mostrato di avere utilizzato, ai fini della decisione, tutti gli elementi cli fatto acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che non sono suscettibili (escluse ulteriori caratteristiche del telaio deponenti per la contraffazione del numero identificativo) di approfondimento ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca del veicolo IVECO targato [OSCURATO:TARGA], confisca che r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 20 febbraio 2020 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione loro ascritto al capo A) della rubrica per non avere commesso il fatto ed ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Lanciano del 31 ottobre 2016, già in parte riformata dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 6 luglio 2018, confermando la confisca del veicolo (un carroattrezzi) IVECO targato [OSCURATO:TARGA]. 3. Gli imputati, con motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denunciano violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto della confisca, sulla scorta della motivazione di annullamento disposta dalla Corte di Cassazione che, ai fini della prova del riciclaggio, aveva ritenuto non rilevante l'abbinamento ponte-telaio dell'autocarro e, comunque, non riconducibile agli imputati la condotta di illegittimo abbinamento dal momento che i ricorrenti avevano acquistato l'autocarro da un rivenditore tedesco con un regolare contratto. Premesso che gli imputati erano già stati assolti dal delitto di riciclaggio dell'autocarro, per non avere commesso il fatto, rileva il difensore che non sono decisivi, ai fini della confisca, la deposizione del teste che aveva esaminato ponte e telaio dell'autocarro ed aveva rilevato la falsificazione del numero identificativo del telaio evidenziando, attraverso l'uso di un comune righello, il disallineamento dei caratteri alfanumerici e la circostanza che il ponte posteriore del veicolo era abbinato ad altro telaio, costruito per un mercato straniero e immatricolato in Inghilterra, che non risultava provento di furto.elementi, questi, la cui univocità ai fini della sussistenza del delitto di riciclaggio è stata esclusa dalla consulenza di parte il cui esame è stato pretermesso dai giudici del merito. 3. I ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla disposta confisca dell'autocarro che, pertanto, va restituito all'avente diritto. Va rammentato che gli odierni ricorrenti erano già stati assolti dalla Corte di appello con sentenza del 6 luglio 2018 per non avere commesso il fatto con riferimento al delitto di riciclaggio del carroattrezzi fiat Iveco targato [OSCURATO:TARGA] valorizzando la circostanza che i predetti avevano comprovato l'acquisto dell'automezzo, identificato con targa e numeri di telaio risultanti dalla documentazione di acquisto e dai documenti di circolazione. La Seconda Sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva, invece, disposto l'annullamento con rinvio della disposta confisca dell'autocarro evidenziando che la "Corte di merito - dinanzi al rilievo difensivo svolto nei motivi di appello, secondo cui l'abbinamento in origine del ponte ad altro telaio non costituisce ex se 2 n L prova del riciclaggio - aveva valorizzato il mancato allineamento dei numero del telaio per poi evocare in termini meramente dubitativi il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen." affermando "ciò induce ad ipotizzare un'attività di riciclaggio che tuttavia non è certo imputabile agli attuali imputati, i quali acquistarono il veicolo da un rivenditore tedesco con regolare contratto". Secondo la sentenza di annullamento "tale percorso argomentativo era del tutto inidoneo a supportare una decisione di confisca presupponente la certa commissione del riciclaggio" e si imponeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche in considerazione del tenore meramente assertivo ed autoreferenziale con cui era stata rigettata la doglianza difensiva, in ordine alla violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., sulla natura ripetibile dell'accertamento svolto dagli operanti. La sentenza oggi impugnata ha certamente risolto tale ultimo aspetto e, richiamando sia il contenuto della deposizione originaria del verbalizzante che le dichiarazioni da questi rese in sede di rinnovazione dell'istruttoria, ha escluso che le verifiche effettuate dalla Polizia avessero comportato modifiche sostanziali sul metallo del telaio, in corrispondenza del numero identificativo, non essendo state utilizzate sostanze elettrolitiche funzionali a rilevare la presenza di numeri sovrascritti - ma un mero diluente per asportare la vernice con la quale il telaio, dopo che è impresso il numero seriale, viene trattato dalla casa costruttrice. Non può, invece, ritenersi che sia stato chiarito e superato il dubbio sulla idoneità dell'accertamento svolto e del risultato che ne è conseguito in relazione alla commissione del delitto di riciclaggio, presupposto della disposta confisca del carroattrezzi quale corpo di reato. La sentenza impugnata, infatti, ha ribadito, ai fini della certa sussistenza del delitto di riciclaggio, che dall'analisi condotta sul telaio appartenente al carroattrezzi confiscato era emersa una evidente difformità tra i caratteri del numero di identificazione consistente nel disallineamento "tra le tre misure...tra i tre punti", disallineamento accertato dal verbalizzante attraverso l'ispezione condotta con righello. Ad avviso del Collegio le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito valorizzando unicamente il disallineamento tra i caratteri, astrattamente rilevante ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, non consentono di ritenere superato il dubbio sulla sussistenza del reato che già la sentenza di annullamento con rinvio aveva evidenziato e posto che, ai fini della confisca, i risultati di prova devono essere esaminati secondo lo standard probatorio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.. Il risultato di prova valorizzato dai giudici di merito, nonostante la professionalità dell'agente che aveva eseguito il rilievo e che lo ha confermato nel giudizio seguito all'annullamento, discende da un mero accertamento, condotto con metodiche rudimentali (si tratta di una misurazione condotta con righello e lente di ingrandimento) e dalle quali esula una valutazione critica e scientifica del risultato che non ha trovato ulteriore riscontro idoneo a validarne la conclusione della certa contraffazione. Nella sentenza impugnata si dà atto, infatti, che il telaio, ispezionato con l'apposita lente e l'uso di un calibro, non presentava modifiche sostanziali che secondo le dichiarazioni del verbalizzante — pure riportate in sentenza - possono consistere o i una riduzione del calibro, conseguente alla limatura che si deve effettuare per imprimere un nuovo numero, o nella presenza di crepe o metallo aggiunto. Si tratta di aspetti, questi ultimi, che, come sottolineato nei motivi di ricorso, erano stati esaminati, e valorizzati per escludere la contraffazione del numero cli telaio, nella consulenza tecnica di parte che i giudici del merito non hanno esaminato anche per confrontarne i rilievi critici con le dichiarazioni dei verbalizzante sulla presenza del disallineamento. E' superflua la disamina degli ulteriori motivi di ricorso che si soffermano sulle caratteristiche dell'assale posteriore del veicolo — recante un numero seriale non contraffatto, chiaramente rilevabile ma abbinato in origine ad altro veicolo — poiché la stessa sentenza impugnata non ha valorizzato, ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio, queste caratteristiche che sono all'evidenza riferibili ad un pezzo riconducibile alla componentistica del veicolo piuttosto che al suo elemento strutturale, quale il telaio — oggetto della supposta contraffazione - e che di per sé stesse non rivelano una contraffazione dei dati identificativi dell'assale stesso. In applicazione del canone del ragionevole dubbio, che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria e che, in generale, esplica i suoi effetti anche sul metodo di accertamento del fatto, deve pervenirsi alla revoca della disposta confisca poiché, in sede di legittimità, la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di confermare la sentenza di condanna, e in relazione alla confisca di cosa costituente il corpo del reato di riciclaggio, come nel caso, di ritenere accertato il reato presupposto, a condizione che, in caso di prospel:tazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290). [OSCURATO:PERSONA] ritiene al riguardo superfluo, ai sensi dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., un ulteriore rinvio, apparendo inutile rimettere di nuovo la questione ai giudici di merito, che hanno mostrato di avere utilizzato, ai fini della decisione, tutti gli elementi cli fatto acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che non sono suscettibili (escluse ulteriori caratteristiche del telaio deponenti per la contraffazione del numero identificativo) di approfondimento ulteriore. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca del veicolo IVECO targato [OSCURATO:TARGA], confisca che r
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