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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1989

Cassazione n. 23441/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1989 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 20/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 10/02/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 497 bis cod. pen. (capo A); artt. 81, 482, 477 cod. pen. (capo B), artt. 81, 468 cod. pen. (capo C), art. 648-bis cod. pen. (capo D), artt. 648, 61 n. 2) cod. pen. (capo E), con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso (a cui si è aggiunta memoria difensiva), che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento al giudizio di responsabilità della ricorrente ai sensi degli artt. 648 e 648-bis cod. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito che, a pag. 4 della sentenza impugnata, hanno dato pertinentemente conto del compendio probatorio a carico della prevenuta, la quale deteneva, a bordo del veicolo a lei in uso, tre cacciaviti di notevoli dimensioni, un frangivetri e due rotoli di nastro isolante, il tutto utilizzabile "per asportare veicoli"; unitamente a ciò, la stessa - oltre a risultare priva di documenti di circolazione del mezzo - non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione in merito alla provenienza del veicolo, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1989 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 20/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 10/02/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 497 bis cod. pen. (capo A); artt. 81, 482, 477 cod. pen. (capo B), artt. 81, 468 cod. pen. (capo C), art. 648-bis cod. pen. (capo D), artt. 648, 61 n. 2) cod. pen. (capo E), con la recidiva specifica ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso (a cui si è aggiunta memoria difensiva), che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento al giudizio di responsabilità della ricorrente ai sensi degli artt. 648 e 648-bis cod. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito che, a pag. 4 della sentenza impugnata, hanno dato pertinentemente conto del compendio probatorio a carico della prevenuta, la quale deteneva, a bordo del veicolo a lei in uso, tre cacciaviti di notevoli dimensioni, un frangivetri e due rotoli di nastro isolante, il tutto utilizzabile "per asportare veicoli"; unitamente a ciò, la stessa - oltre a risultare priva di documenti di circolazione del mezzo - non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione in merito alla provenienza del veicolo, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023
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