CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLIGURIA n. 186/2018 depositata il 07/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] di Savona rilasciò a [OSCURATO:PERSONA] spa unaconcessione demaniale all’utilizzo della banchina denominata Calata delleNumero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/2026Vele per i servizi d’assistenza nelle fasi di imbarco e sbarco passeggeridelle navi da crociera gestite dalla società (Palacrociere). Il 31/7/2015l’Agenzia delle Entrate notificò alla società stessa un avviso di rettifica inautotutela recante il mutamento del classamento da E/1, cui l’unità erasottoposta con dichiarazione validata sin dal 2003, a D/8.Avverso tale provvedimento la società contribuente propose ricorso allaCommissione Tributaria Provinciale di Savona che, con sentenza193/2017, accolse il ricorso.Su appello dell’Agenzia delle Entrate e con la sentenza 186/2019 indicatain epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria respinse ilgravame ritenendo che:- il riesame operato dall’Ufficio a dodici anni dal precedente classamentofosse illegittimo per violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90 ess. mod.;- l’art. 8, secondo comma, del d.P.R. 1142/1949 prevede che le stazionimarittime ricadano in categoria E/1;- la società contribuente gestiva un servizio pubblico utilizzabile dachiunque ne facesse richiesta, come da clausola contrattuale.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.Resiste la società con controricorso integrato da successiva memoria20/1/2021.Il procedimento di legittimità è stato originariamente oggetto di unarelazione-proposta, nella disciplina vigente ratione temporis, che avevaritenuto la manifesta fondatezza del ricorso di legittimità propostodall’Agenzia delle Entrate. Venne quindi fissata adunanza in camera diconsiglio avanti all’allora Sesta Sezione Civile di questa Corte al27/1/2021, all’esito della quale fu adottata ordinanza interlocutoria n.5929/21 con trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione pertrattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/2026Successivamente il presidente di questa Sezione ha ritenuto di fissarenuova adunanza in camera di consiglio, in previsione della quale non sonostate depositate ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2-quater del d.l. 564/1994, d.m. 37/1997,21-nonies l. 241/90 nonché del d.lgs. 300/99 in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.. Lamenta che la Corte di merito non abbiavalutato la specifica disciplina catastale che consente l’eserciziod’autotutela senza limiti temporali, non applicandosi pertanto la disciplinadi cui all’art. 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo.L’esercizio del potere di rettifica non violerebbe i principi di legittimoaffidamento e certezza del diritto, bensì ripristinerebbe, correggendol’errore estimale, la corretta parità di trattamento e giusta contribuzioneex art. 53 Cost.1.1 Il motivo è fondato.1.2 Sul punto è stata già esaustiva la succitata ordinanza interlocutoria,che ha richiamato giurisprudenza, all’epoca recente (Cass. 34001/2019 e12799/2020), secondo cui l’attribuzione di rendita catastale non ha maiefficacia costitutiva diretta d’alcuna obbligazione fiscale ma solo riflessa, alfine delle imposte sul reddito, sul patrimonio e su quelle indirette suitrasferimenti immobiliari, non formando oggetto di dichiarazione annualené esaurendo la propria efficacia con riguardo a una singola annualitàimpositiva. Ove la situazione di fatto e diritto originariamente denunziatanon sia veritiera, è sempre ammessa la revisione del classamento,essendovi un interesse generale alla correttezza della rappresentazioneanche in ossequio al principio di capacità contributiva. Tale principio deveritenersi valido sia a favore del contribuente, su istanza di quest’ultimo,sia a suo svantaggio, come nel caso specifico, a iniziativa dell’Agenzia,Numero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/2026non essendo previsti termini né limiti nel convincimento da parte delcontribuente della correttezza della precedente valutazione.1.3 Il principio è stato ribadito anche in epoca recente (v. Sez. 5 n. 15869del 06/06/2024) chiarendo che l’atto d’attribuzione del classamentocatastale ha natura dichiarativa, contente una valutazione tecnica,vincolata dalla minuziosa disciplina catastale, che comporta unapprezzamento del valore dell’immobile alla luce della situazione esistentealla data della presentazione della domanda di accatastamento o disuccessiva variazione, per assicurare un adeguamento dinamico alla realtàeffettiva; il classamento, dunque, può sempre essere oggetto di revisione.E infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,Cass. n. 19379/2018; nn. 2995 e 3001 del 2015; n. 6411/2014; n.13535/2014; v. anche Cass. n. 17627/2021), al contribuente deve esserericonosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la renditaproposta con la procedura Docfa, quando la situazione di fatto o di dirittoab origine denunziata non sia veritiera. Quanto all’Ufficio, come è stato piùvolte evidenziato, il termine di dodici mesi dalla presentazione della Docfa,fissato dall'art. 1 del d. m. 19 aprile 1994 n. 701, per la determinazionedella rendita catastale definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria(eventualmente modificativa della rendita proposta dal contribuente), nonha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo unamodalità di esercizio dei poteri per la formazione e l'aggiornamento delcatasto (Cass. n. 6218/2020; n. 34246/2019; nn. 2995, 3355 e 3358 e5051 del 2015; nn. 6411 e 13535 del 2014; n. 5843/2011; nn. 19379 e19380 del 2008; n. 16824/2006). Per un verso, dunque, poiché la renditacatastale ha efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve esserela facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica,di correzione, altrimenti la non emendabilità di dichiarazioni inesattefinirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoipresupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva (art.Numero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/202653 Cost.). Per altro verso, l'Amministrazione finanziaria, senzaconseguenze sulla caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempreintervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente anche oltre iltermine annuale di cui sopra (v. da ultimo anche Ord. Sez. 5 n. 9380 del10/4/2025). Devono pertanto ritenersi superate o non pertinenti lepronunce richiamate nel controricorso in tema di termine ragionevole, e lacircolare invocata (11/T del 26/10/2005) che in realtà accenna solo alproblema, citando un parere dell’Avvocatura, salvo poi insistere sulladistinzione tra effetti retroattivi, se la rettifica corregge un errore, o nonretroattivi, se la rettifica è frutto solo di diversa valutazione. Non puòpertanto sostenersi che l’amministrazione evinca un’ipotesi d’invalidità permera tardività nell’adozione dell’atto, in assenza d’un termine di legge.1.4 Quanto inoltre al principio dell’affidamento, lo stesso può essererilevante in tema di sanzioni, ma non al fine di rendere inattaccabileun’errata categoria catastale. Secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, in tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamentoincolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n.212 del 2000, costituisce espressione di un principio generaledell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagliartt. 3, 23, 53 e 97 Cost. (e, in materia di tributi armonizzati, in quellidell'ordinamento dell'Unione europea) sicché deve ritenersi che lasituazione d’incertezza interpretativa, anche ove determinata dacomportamenti dell’Amministrazione finanziaria, non influisce sulladebenza dell'imposta, e può essere valutata solo ai fini dell'esclusionedell'applicazione delle sanzioni (vv. ad es. Cass. Sez. 5, 09/01/2019, n.370, Rv. 652305 – 01). Il legittimo affidamento del contribuente comportapertanto l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessoriconseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, manon incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalleintenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendoNumero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/2026esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Sez.5, Sentenza n. 5934 del 25/03/2015, Rv. 635008 - 01). Si tratta diprincipi valevoli anche in ambito catastale.2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6, 8 e 30 del d.P.R. 1142/1949, 2, commi 40 e ss.,del d.l. 262/2006 conv. nella legge 286/2006, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.. Sostiene che abbia errato la Corte di merito nelqualificare l’intera area del terminal crocieristico quale “stazionemarittima” di trasporto trattandosi invece di un vero e proprio “terminalpasseggeri” denominato “Palacrociere”. Sostiene che il concetto distazione marittima di cui all’art. 8 citato riguardi la stazione pubblica ditrasporto marittimo e non qualsiasi terminal passeggeri. Errata sarebbealtresì la qualifica d’esercente d’un servizio di pubblico trasporto attribuitaalla contribuente.2.1 Anche questo motivo è fondato.2.2 Va innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità proposta nelcontroricorso, atteso che la censura non investe le valutazioni in fatto sullecaratteristiche del “Palacrociere” ma l’applicazione della normativa di cuiall’art. 8, comma secondo, d.P.R. 1142/1949.2.3 Non v’è dubbio che tale struttura, in quanto tale, non svolge alcunservizio pubblico di trasporto e che le stazioni, in generale, non hanno talecaratteristica, ma ciò che rileva ai fini dell’invocata esenzione è che lastessa sia destinata al trasporto pubblico universale, per tale intendendosiquello funzionale alle esigenze della mobilità generale della collettività(Cass. Sez. 5, 21/02/2019, n. 5070, Rv. 652952 – 01). Nel caso specificoappare evidente come la struttura in questione, al di là dell’impegno di cuialla concessione a consentire ad armatori terzi di attraccare le loroimbarcazioni secondo le tariffe giornaliere per metro lineare indicate, inquanto adibita in via esclusiva al servizio dei crocieristi, appartenga allacategoria "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze diNumero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/2026un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senzaradicali trasformazioni" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 6555 del 09/03/2020, Rv.657542 – 01).2.4 Va inoltre ricordato, a tal riguardo, l’insegnamento secondo cui lacategoria E è propria degli immobili con una marcata caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rendesostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio edi produzione industriale (Cass. Sez. 5, 21/12/2024, n. 33741, Rv.673248 – 01).3. Con il terzo motivo l’Ufficio censura l’omesso esame d’un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti costituito dall’utilizzo, da parte dellacontribuente, dell’area per esigenze imprenditoriali, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 c.p.c.. Sostiene che non osti a tale censura laprevisione di cui all’art. 360, comma quarto, c.p.c. atteso che, purtrattandosi di “doppia conforme”, le ragioni poste dal primo giudice allabase della decisione sarebbero diverse da quelle evidenziate dallaCommissione Tributaria Regionale. Il primo giudice ha infatti ritenuto divalorizzare il fatto che il complesso sia gestito dall’[OSCURATO:PERSONA] quale persona giuridica di diritto pubblico, da cui deriva che iterminal sarebbero unità immobiliari di stazione marittima pubblica qualestruttura di servizio d’interesse generale dei porti e appartenente aldemanio marittimo. Il giudice d’appello, invece, ha basato la suaconvinzione sull’esistenza di una presunta “stazione marittima” senz’alcunriferimento alla gestione pubblica dell’area o al demanio marittimo.Sostiene che l’immobile andrebbe classificato D/8 in quanto costruito oadattato per speciali esigenze dell’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] enon suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (r.d.l.652/1939 e istruzione II del 24/5/1942). Sostiene che la categoria E, adifferenza della D, prevede un’elencazione tassativa degli immobili che vipossono appartenere (Cass. 23608/08) tra i quali non v’è quello inNumero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/2026oggetto. Contesta pertanto che il giudice di merito non abbia adottato unaspecifica decisione in ordine al profilo del pubblico servizio che si esplicale tariffe prestabilite e l’accesso generalizzato, che soli giustificano lacategoria proposta, il tutto in contrasto con l’atto di concessione, comerilevato dall’Agenzia sin dalla memoria del 24/8/2016 e ribaditonell’appello.3.1 Anche questo motivo è fondato.3.2 Deve anche qui respingersi l’eccezione d’inammissibilità per presuntanon autosufficienza di cui al controricorso, avendo la ricorrente allegato etrascritto nel ricorso ciò che era necessario all’illustrazione del motivo, tracui le parti rilevanti della concessione.3.3 Nel merito le ragioni dell’accoglimento sono analoghe a quelle delmotivo precedente, ribadendosi come l’unità immobiliare non sia destinataa trasporto pubblico universale, per tale intendendosi quello funzionalealle esigenze della mobilità generale della collettività, con conseguenteimpossibilità di qualificarla “stazione marittima” nel senso succitato. Lapretesa di escludere qualsivoglia distinzione tra la destinazione a serviziopubblico o privato ricomprenderebbe in categoria E qualsiasi luogo adibitoad arrivi e partenze d’una pluralità di persone.4. Il ricorso va pertanto accolto e, non risultando necessari ulterioriaccertamenti in fatto, alla cassazione della sentenza può seguire ladecisione nel merito con reiezione dell’originario ricorso del contribuente.5. Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, deve darsi atto delsopravvenuto consolidarsi della giurisprudenza sulla possibilità di rivederele valutazioni in ordine alla categoria catastale e sull’attribuzione dellacategoria di pertinenza al settore in oggetto, con conseguente necessità dicompensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P.Q.MNumero registro generale 26524/2019Numero sezionale 4621/2026Numero di raccolta generale 17850/2026Data pubblicazione 04/06/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,respinge l’originario ricorso della contribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]