Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35582/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1580-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE 13756881602, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1456/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate — Riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della ClP di Roma, dove erano accolte le ragioni della parte contribuente, in tema di nullità della notifica di atto amministrativo svolta dal "licenziatario privato".

Più in particolare, il collegio d'appello ha ritenuto affetta da nullità radicale ed insanabile la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, perché eseguita da operatore privato, privo della qualità di fidefacente.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 4 e 5, primo comma, d.lgs. n. 261/1999, nonché della

1. n. 124/2017, nella sostanza lamentando che la riserva di notifica ai pubblici ufficiali o equiparati fosse unicamente per atti processuali o equiparati, mentre per atti amministrativi o tributari fosse sufficiente l'opera di operatore privato licenziatario.

Sul punto è intervenuta, anche di recente, questa Corte, affermando che in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla

1. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti Ric. 2021 n. 01580 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della

1. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (cfr. Cass.V, n. 25521/2020).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1580-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE 13756881602, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1456/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate — Riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della ClP di Roma, dove erano accolte le ragioni della parte contribuente, in tema di nullità della notifica di atto amministrativo svolta dal "licenziatario privato". Più in particolare, il collegio d'appello ha ritenuto affetta da nullità radicale ed insanabile la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, perché eseguita da operatore privato, privo della qualità di fidefacente. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 4 e 5, primo comma, d.lgs. n. 261/1999, nonché della 1. n. 124/2017, nella sostanza lamentando che la riserva di notifica ai pubblici ufficiali o equiparati fosse unicamente per atti processuali o equiparati, mentre per atti amministrativi o tributari fosse sufficiente l'opera di operatore privato licenziatario. Sul punto è intervenuta, anche di recente, questa Corte, affermando che in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla 1. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti Ric. 2021 n. 01580 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della 1. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (cfr. Cass.V, n. 25521/2020). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti
Sentenza Cassazione n. 35582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris