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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18277/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero,.4ft persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso ledendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sono stati ritenuti responsabili della fattispecie di cui agli artt.110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte di merito nel riformare la sentenza di primo grado, su appello dei P.M., ha ritenuto che il primo giudice avesse erroneamente dichiarato la prescrizione del reato nella ricorrenza delle duplici aggravanti contestate.

Agli imputati, dipendenti della ditta di manutenzione "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." era contestato di essersi appropriati di energia elettrica, sottraendola alla Scuola elementare "[OSCURATO:PERSONA] XXIII" mediante utilizzo di un mezzo fraudolento (cavo della lunghezza di circa trenta metri che collegava il contatore della scuola ad una piattaforma aerea semovente alimentata elettricamente).

2. La difesa dei ricorrenti articola un motivo unico di ricorso nel quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

L'appello del P.M., assume la difesa, doveva essere respinto, non avendo l'appellante considerato che le aggravanti erano state escluse a seguito della esaustiva istruttoria dibattimentale compiuta.

Nel dibattimento, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. veniva esclusa in quanto non era stata usata violenza sulle cose, né era stato posto in essere qualsiasi mezzo fraudolento.

La società per la quale lavoravano i due imputati era legittimata a far entrare i propri dipendenti nel plesso scolastico, possedendo le chiavi di accesso dell'istituto e del locale ove era situato il pannello di controllo dell'impianto elettrico.

La società "[OSCURATO:PERSONA]", il cui amministratore all'epoca dei fatti era [OSCURATO:PERSONA], risultava essere stata aggiudicataria di una gara di appalto per il triennio 2009 - 2012, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, di videocontrollo e di rilevazione fumi esistenti presso gli immobili comunali (come da prova documentale acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e testimonianze assunte).

Ciò conferma che non è stata adoperata nessuna violenza sulle cose.

Anche la contestazione dell'aggravante di cui al numero 7 dell'art. 625 cod.pen. risulta essere stata ampiamente esclusa all'esito dell'istruttoria compiuta.

E' emerso nel giudizio di primo grado che, per effettuare le opere di manutenzione, era necessario utilizzare una piattaforma elettrica con cestello i onde consentire agli operai di raggiungere gli impianti d'illuminazione e di videosorveglianza situati negli edifici pubblici oggetto del contratto di manutenzione stipulato.

Appare dunque evidente che non possa farsi riferimento in tale situazione ad una sottrazione di energia elettrica, essendo l'utilizzo di essa necessario per la verifica e la manutenzione degli impianti; l'elevatore elettrico era utilizzato dall'impresa a tale scopo ed era più che logico che le batterie fossero ricaricate in loco senza necessità di apposita autorizzazione da parte del Comune di Giovinazzo.

Gli imputati, dipendenti della ditta incaricata dei lavori di manutenzione, avrebbero dovuto essere mandati assolti, essendosi limitati esclusivamente ad eseguire le direttive che erano state loro impartite dal titolare della ditta.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.tu,b La difesa degli imputati ha depositato memoria di replica nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento.

4. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

I fatti, a cui è necessario fare riferimento per comprendere i limiti e le carenze insite nel ragionamento spiegato nella motivazione offerta dalla Corte di merito, possono essere così riassunti.

In data 3 ottobre 2010, la Polizia municipale del Comune di Giovinazzo, accertò, in prossimità del plesso scolastico di cui sopra, la presenza di un cavo della lunghezza di circa trenta metri che collegava un mezzo di sollevamento della "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." all'impianto elettrico della scuola.

La predetta società aveva stipulato un contratto di appalto con il Comune per la manutenzione di alcuni edifici comunali, tra i quali era ricompreso il plesso scolastico.

La macchina operatrice - un mezzo di sollevamento la cui batteria si caricava elettricamente - doveva essere adoperata per l'attività di manutenzione della scuola ed era stata messa in carica sul posto.

La Corte di merito ha ritenuto di individuare nei fatti il reato di furto, affermando: "Ovviamente il contratto di appalto per la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Giovinazzo, in mancanza di prova contraria, non conteneva alcuna autorizzazione a tale illecito impossessamento".

Il passaggio motivazionale è inidoneo a sostenere la decisione assunta: ai fini della ricorrenza del reato, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare il contratto stipulato tra le parti onde verificare la presenza di eventuali clausole volte a consentire alla ditta appaltatrice l'utilizzo dell'energia elettrica del committente per l'alimentazione dei macchinari necessari allo svolgimento della prestazione contrattuale in loco.

La lettura della sentenza non consente di apprezzare tale decisivo aspetto della vicenda, essendo il riferimento al contratto del tutto generico ed avulso da un esame preciso del suo contenuto.

Anche la disamina del profilo soggettivo dei reato in capo alle persone degli imputati è del tutto carente.

La Corte di merito non si interroga sulla eventualità che i due operai potessero ragionevolmente confidare nella possibilità che il committente avesse consentito alla ditta assegnataria della manutenzione di usufruire dell'energia elettrica per l'espletamento dei lavori sull'edificio scolastico; la qual cosa sarebbe in ipotesi suscettibile, previo accertamento della ricorrenza delle sue condizioni, di configurare l'esimente di cui all'art. 47 cod. pen. 5.

In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, altra ezione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra ezione della Corte di appello di Ba

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero,.4ft persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso ledendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sono stati ritenuti responsabili della fattispecie di cui agli artt.110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di merito nel riformare la sentenza di primo grado, su appello dei P.M., ha ritenuto che il primo giudice avesse erroneamente dichiarato la prescrizione del reato nella ricorrenza delle duplici aggravanti contestate. Agli imputati, dipendenti della ditta di manutenzione "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." era contestato di essersi appropriati di energia elettrica, sottraendola alla Scuola elementare "[OSCURATO:PERSONA] XXIII" mediante utilizzo di un mezzo fraudolento (cavo della lunghezza di circa trenta metri che collegava il contatore della scuola ad una piattaforma aerea semovente alimentata elettricamente). 2. La difesa dei ricorrenti articola un motivo unico di ricorso nel quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. L'appello del P.M., assume la difesa, doveva essere respinto, non avendo l'appellante considerato che le aggravanti erano state escluse a seguito della esaustiva istruttoria dibattimentale compiuta. Nel dibattimento, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. veniva esclusa in quanto non era stata usata violenza sulle cose, né era stato posto in essere qualsiasi mezzo fraudolento. La società per la quale lavoravano i due imputati era legittimata a far entrare i propri dipendenti nel plesso scolastico, possedendo le chiavi di accesso dell'istituto e del locale ove era situato il pannello di controllo dell'impianto elettrico. La società "[OSCURATO:PERSONA]", il cui amministratore all'epoca dei fatti era [OSCURATO:PERSONA], risultava essere stata aggiudicataria di una gara di appalto per il triennio 2009 - 2012, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, di videocontrollo e di rilevazione fumi esistenti presso gli immobili comunali (come da prova documentale acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e testimonianze assunte). Ciò conferma che non è stata adoperata nessuna violenza sulle cose. Anche la contestazione dell'aggravante di cui al numero 7 dell'art. 625 cod.pen. risulta essere stata ampiamente esclusa all'esito dell'istruttoria compiuta. E' emerso nel giudizio di primo grado che, per effettuare le opere di manutenzione, era necessario utilizzare una piattaforma elettrica con cestello i onde consentire agli operai di raggiungere gli impianti d'illuminazione e di videosorveglianza situati negli edifici pubblici oggetto del contratto di manutenzione stipulato. Appare dunque evidente che non possa farsi riferimento in tale situazione ad una sottrazione di energia elettrica, essendo l'utilizzo di essa necessario per la verifica e la manutenzione degli impianti; l'elevatore elettrico era utilizzato dall'impresa a tale scopo ed era più che logico che le batterie fossero ricaricate in loco senza necessità di apposita autorizzazione da parte del Comune di Giovinazzo. Gli imputati, dipendenti della ditta incaricata dei lavori di manutenzione, avrebbero dovuto essere mandati assolti, essendosi limitati esclusivamente ad eseguire le direttive che erano state loro impartite dal titolare della ditta. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.tu,b La difesa degli imputati ha depositato memoria di replica nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. 4. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. I fatti, a cui è necessario fare riferimento per comprendere i limiti e le carenze insite nel ragionamento spiegato nella motivazione offerta dalla Corte di merito, possono essere così riassunti. In data 3 ottobre 2010, la Polizia municipale del Comune di Giovinazzo, accertò, in prossimità del plesso scolastico di cui sopra, la presenza di un cavo della lunghezza di circa trenta metri che collegava un mezzo di sollevamento della "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." all'impianto elettrico della scuola. La predetta società aveva stipulato un contratto di appalto con il Comune per la manutenzione di alcuni edifici comunali, tra i quali era ricompreso il plesso scolastico. La macchina operatrice - un mezzo di sollevamento la cui batteria si caricava elettricamente - doveva essere adoperata per l'attività di manutenzione della scuola ed era stata messa in carica sul posto. La Corte di merito ha ritenuto di individuare nei fatti il reato di furto, affermando: "Ovviamente il contratto di appalto per la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Giovinazzo, in mancanza di prova contraria, non conteneva alcuna autorizzazione a tale illecito impossessamento". Il passaggio motivazionale è inidoneo a sostenere la decisione assunta: ai fini della ricorrenza del reato, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare il contratto stipulato tra le parti onde verificare la presenza di eventuali clausole volte a consentire alla ditta appaltatrice l'utilizzo dell'energia elettrica del committente per l'alimentazione dei macchinari necessari allo svolgimento della prestazione contrattuale in loco. La lettura della sentenza non consente di apprezzare tale decisivo aspetto della vicenda, essendo il riferimento al contratto del tutto generico ed avulso da un esame preciso del suo contenuto. Anche la disamina del profilo soggettivo dei reato in capo alle persone degli imputati è del tutto carente. La Corte di merito non si interroga sulla eventualità che i due operai potessero ragionevolmente confidare nella possibilità che il committente avesse consentito alla ditta assegnataria della manutenzione di usufruire dell'energia elettrica per l'espletamento dei lavori sull'edificio scolastico; la qual cosa sarebbe in ipotesi suscettibile, previo accertamento della ricorrenza delle sue condizioni, di configurare l'esimente di cui all'art. 47 cod. pen. 5. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, altra ezione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra ezione della Corte di appello di Ba
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