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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 46548/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi concordate in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], riservando l'illustrazione dei motivi; hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere già stati giudicati alcuni degli episodi di cessione di stupefacenti contestatigli. [OSCURATO:PERSONA] Tutti i ricorsi sono inammissibili.

Quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto proposto personalmente, oltre che senza illustrazione dei motivi, essendo stata esclusa, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Gli altri due ricorsi sono stati affidati a doglianze non consentite avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. disposizione introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento e la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., a causa di un precedente giudicato, formulando in tal modo doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, che determinano l'inammissibilità anche dei loro ricorsi.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 --"") Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi concordate in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], riservando l'illustrazione dei motivi; hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere già stati giudicati alcuni degli episodi di cessione di stupefacenti contestatigli. [OSCURATO:PERSONA] Tutti i ricorsi sono inammissibili. Quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto proposto personalmente, oltre che senza illustrazione dei motivi, essendo stata esclusa, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Gli altri due ricorsi sono stati affidati a doglianze non consentite avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento e la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., a causa di un precedente giudicato, formulando in tal modo doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, che determinano l'inammissibilità anche dei loro ricorsi.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 --"") Il Consigliere esten