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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09088/2026

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icorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- ricorrenti -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa,giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché nei confronti diINTESA [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1254/2023,pubblicata in data 14 giugno 2023 e notificata in data 19 giugno2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1.

I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della societàItalplan [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponevanoopposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale dil’ammontare di euro 1.542.904,33, oltre a interessi, in relazione a piùcontratti di finanziamento.Nel contraddittorio con la Banca opposta, a seguito diespletamento di c.t.u., con sentenza n. 1164/2018 del 18 dicembre2018 il Tribunale rigettava l’opposizione.2.

I fideiussori interponevano gravame, eccependo, con il quintomotivo d’impugnazione, la nullità dei contratti di fideiussione, perchétutti conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia con ilprovvedimento n. 55 del 2005, per violazione della normativaantitrust di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/90.La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo parzialmente l’appello,rideterminava le spese di lite relative al giudizio di primo grado,respingendolo nel resto.Osservava, per quel che ancora rileva in questa sede, conspecifico riferimento alla nullità delle fideiussioni, che il motivo era daconsiderarsi “assorbito”, ‹‹in quanto la modulistica ABI ritenuta fruttodi intesa anticoncorrenziale atteneva a fideiussioni omnibus ed inveceNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026nel caso qui in esame si è in primo luogo in presenza di fideiussionidestinate a garantire ben individuati e specifici crediti, quali sonoquelli derivanti dai contratti di finanziamento››.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] il Gori propongono ora ricorso per cassazione, affidato a unicocomplesso motivo (v. pag. 31 del ricorso), illustrato da memoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA].p.a.4.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1.

Con i primi due profili di doglianza i ricorrenti censurano ladecisione impugnata:a) per “nullità parziale per violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sestocomma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,quale error in procedendo, per sostanziale assenza e/o apparenza e/oillogicità e/o genericità e/o intrinseca contraddittorietà dellamotivazione e/o motivazione perplessa ed oggettivamenteincomprensibile, resa relativamente al quinto motivo d’appello (pagg.17 e 18 sentenza impugnata)”;b) per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed inparticolare dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per sostanzialeassenza e/o apparenza e/o illogicità e/o genericità e/o intrinsecacontraddittorietà della motivazione e/o motivazione perplessa edoggettivamente incomprensibile, resa relativamente al quinto motivoNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026di appello” (pagg. 17 – 18 sentenza impugnata).Lamentano essere la motivazione intrinsecamente contraddittoria,perché i giudici d’appello, dopo avere affermato che la nullità dellefideiussioni era stata invocata in maniera officiosa, sebbene fossestata oggetto di specifico mezzo di impugnazione, hanno proseguitorilevando che la modulistica ABI, ritenuta frutto di intesaanticoncorrenziale, atteneva solo alle fideiussioni omnibus e nonanche alle fideiussioni specifiche, di cui si discuteva nel caso dispecie; hanno pure osservato che, seppure vi era in atti unafideiussione omnibus, il suo esame doveva considerarsi superfluo‹‹poiché non erano state dedotte ragioni di nullità ancherelativamente alle fideiussioni considerate specifiche››.1.1.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminatein quanto connesse essendo sostanzialmente volte a censurarel’intrinseca illogicità della motivazione della sentenza, sono infondate.1.2.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo inpresenza di argomentazioni contrastanti che non consentano dicomprendere la ratio decidendi sorreggente il decisum, sicché nonsussiste motivazione contraddittoria allorché dalla lettura dellasentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata lavolontà del giudice (Cass., sez. 3, 06/04/2006, n. 8106; Cass., sez.U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez.

U, 30/03/2018, n.8038; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass., sez. 2,13/05/2024, n. 13020).Tale vizio non si ravvisa nella impugnata sentenza, con la quale laCorte d’appello, con motivazione sintetica ma scevra da vizi logici,dopo avere evidenziato la rilevabilità anche d’ufficio dell’eccezionesollevata, ha ritenuto che la nullità derivante dalla conformità dellefideiussioni allo schema ABI sanzionato con provvedimento dellaBanca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 potesse essere invocataNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026esclusivamente con riguardo alle fideiussioni omnibus e non invecealle fideiussioni specifiche, alle quali andavano ricondotte quellesottoposte al suo esame, precisando altresì che non veniva in rilievola fideiussione omnibus rilasciata in data 17 gennaio 2006, pureinvocata dagli allora appellanti, perché essa garantiva il contratto diconto corrente acceso dalla debitrice principale, ma non i contratti difinanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.Trattasi di argomentazioni idonee ad illustrare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del merito per pervenire al rigettodell’impugnazione.2.

Con il terzo profilo di doglianza (contraddistinto in ricorso conla lettera “c”), i ricorrenti denunziano ‹‹violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ed in particolare dell’art. 2, comma 2, lett. a), dellalegge n. 287/1990 ed art. 101 del TFUE, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché tali norme non specificanouna applicabilità alle sole fideiussioni cosiddette omnibus, nonchéviolazione e falsa applicazione del Provvedimento n. 55 del 2.5.2005di Banca d’Italia, poiché lo stesso in realtà dispone il contrasto conl’articolo 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90, degli artt. 2, 6 e8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione agaranzia delle operazioni bancarie››.3.

Con il quarto profilo di doglianza denunziano la violazione delprincipio di diritto enunziato da Cass. civ., S.U., 41994/2021, poichéla Corte infatti afferma: ‹‹… in altri termini, la violazione èriscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e atto a vallesussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale; tale funzionalitàsi riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie unafideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell’‹‹intesa››a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza…››.Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/20264.

Con la quinto profilo di doglianza i ricorrenti denunziano‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., in quanto non sono state esaminate le ragioni dinullità dedotte per le fideiussioni considerate dal Giudicante comespecifiche, avendole erroneamente ritenute non dedotte e su cuiinvece le parti hanno ampiamente discusso né è stata esaminata laportata e rilevanza della prima fideiussione, detta omnibus, perché ilsuo esame è stato ritenuto superfluo dal Giudicante; le fideiussionialla base del decreto ingiuntivo n. 325/14 sono da considerarsi tutteomnibus e comunque sono tutte “fideiussioni a garanzia di operazionibancarie”, garantiscono fino alla totale estinzione di ogni credito,sono costituite da modulistica ABI uniforme, ritenuta frutto di intesaanticoncorrenziale e collegate tra loro››.5.

Con il sesto profilo di doglianza denunziano ‹‹violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché non è stataposta a fondamento della decisione la conformazione delle fideiussioniindicate dal Giudicante come specifiche, che ricalca la modulistica ABIritenuta frutto di intesa anticoncorrenziale né ha posto a fondamentodella decisione la portata e la rilevanza della prima fideiussione, dettaomnibus, né i fatti non contestati dalle controparti, costituiti sia dalfatto che anche le fideiussioni cosiddette specifiche in oggettoricalcano lo schema contrattuale ABI dichiarato violativo dellanormativa antitrust sia dai fatti sottostanti alla fattispeciedecadenziale verificatasi ex art. 1957 c.c.››.Con le doglianze sopra illustrate i ricorrenti sostengono, in sintesi,che nel caso di specie le fideiussioni in esame avrebbero dovutoconsiderarsi tutte omnibus e tra loro collegate e che, in ogni caso,l’art. 2, comma 2, legge n. 287/90 e l’art. 101 TFUE non si riferisconoNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026alle sole fideiussioni omnibus, ma anche a quelle specifiche, che sonopur sempre “a garanzia delle operazioni bancarie”; aggiungono che leragioni di nullità dedotte sono relative a tutte le fideiussioni poste allabase del decreto ingiuntivo, che erano identiche come schema e comeclausole anche a quella rilasciata in data 17 gennaio 2006, chericalcava lo schema ABI del 2003 ai numeri 2, 6,

8. Ribadiscono,quindi, che dalla nullità, seppure parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8,discende l’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ. e la conseguentedecadenza della Banca dall’azione per non avere agito entro iltermine previsto da detta ultima norma.6.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate inquanto connesse essendo sostanzialmente volte a denunziare lanullità dei contratti di fideiussione perché in contrasto con l’art. 2,comma 2, L. n. 287/90 e l’art.101 del Trattato sul funzionamentodell’Unione Europea, sono inammissibili.6.1.

Atteso che la nullità del contratto per contrasto con normeimperative costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabileanche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.)(v.

Cass. Sez.

U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez.

U.22/03/2017, n. 7294), val osservare che la rilevabilità officiosa delleeccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che leintegrano, se non è condizionata all’onere di allegazione della parteche dell’eccezione può beneficiare dei detti fatti, né tanto meno alrispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteriassertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è inveropur sempre condizionata alla rilevabilità ex actis degli elementifattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio odedotta dalla parte interessata (v.

Cass., sez.

U, 07/05/2013, n.10531; Cass., sez.

L, 01/09/2021, n. 23721; Cass., sez. 3,06/05/2020, n. 8525; Cass., sez. 2, 31/10/2018, n. 27998; Cass.,Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026sez. 3, 26/02/2014, n. 4548), assumendo rilevanza, sotto il profilodelle preclusioni all’introduzione dei fatti stessi, il momento in cui,secondo la legge processuale (rito), è previsto che nel processopossano essere dedotti fatti.6.2.

La valutazione della eccezione di nullità del contratto in sededi legittimità presuppone, dunque, che in sede di giudizio di meritosiano stati accertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioèintrodotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata lavalenza in iure, né dalla parte interessata, né dallo steso giudice delmerito.

La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d’ufficio in ognistato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti delgiudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersenel'esistenza (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; Cass., n. 3556del 13/02/2020; Cass., n. 25273 del 10/11/2020; v. pure Cass. Sez.U. nn. 26242 e 26243 del 2014, cit., ove è precisato, anche conrichiamo al precedente arresto, sul punto confermato, di Cass. Sez.U. 04/09/2012, n. 14828, che «nell'ambito di un giudizio dirisoluzione contrattuale, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità: a)solo se questa emerge dai fatti allegati e provati, o comunque exactis …»).D’altro canto, già Cass., sez.

U, n. 10531 del 2013, intervenendoa dirimere un contrasto tra due opposti orientamenti, un primo,secondo il quale il giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in sensolato, anche in mancanza di allegazione di parte, purché risultino dagliè pur sempre necessaria l'allegazione della parte in limine litis delfatto oggetto del rilievo officioso, hanno sciolto il contrastoaccogliendo la prima soluzione e, cioè, affermando la possibilità per ilgiudice di rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello,che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specificaNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026allegazione di parte.Infatti, un conto è consentire che la parte alleghi e/o rilevi dopo lascadenza delle preclusioni e anche in appello o che il giudice rilevifatti che, già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti,evidenziano l’infondatezza della pretesa sebbene alla stregua dieccezione non allegata dalla parte interessata nella faseprocedimentale deputata all’esercizio dei poteri assertivi; altra cosa èinvece piegare a tale valore anche le esigenze di regolazione ordinatadel processo e dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, comeavverrebbe se si ritenesse consentito di sottrarre alle preclusioni nonsolo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo), maanche di provare e, dunque, a monte di introdurre come oggetto diprova, per la prima volta quei fatti, rimettendo in moto una faseprocedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa,nell’ordinato svolgimento del processo (connotato imprescindibile del«giusto processo regolato dalla legge»: art. 111, comma primo,Cost.; art. 6 Cedu).6.3.

Orbene, nella specie non emerge dagli atti del giudizio dimerito l’accertamento dei fatti da cui potesse desumersi lasussistenza dell’eccepita nullità delle fideiussioni, non risultando lecensure mosse dagli odierni ricorrenti formulate nel rispettodell'onere di cui all'art. 366, 1° comma n. 6, cod. proc. civ..I ricorrenti non indicano invero dove e come i fatti a base dellapretesa nullità siano stati introdotti nel processo e sarebbero statievincibili.La mera indicazione al riguardo offerta dell’asserita produzionedei provvedimenti n. 55 del 2.5.2005 di Banca d’Italia e n. 14251 del20.4.2005 di AGCM unitamente alle note di trattazione scrittapredisposte per l’udienza del 23 febbraio 2021 (v. pag. 37 del ricorso)risultano essere stati invero prodotti per la prima volta in vistaNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’udienza di discussione della causa in appello.Tanto basta per ritenere del tutto irrilevante verificare se lefideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo oppostofossero da ricondurre nella categoria delle fideiussioni omnibus opiuttosto in quella delle fideiussioni specifiche e se l’art. 2, comma 2,legge n. 287/90 si riferisca solo alle cosiddette fideiussioni omnibus,dovendosi piuttosto rilevare l’inammissibilità delle censure per nonavere i ricorrenti indicato quando e come i fatti integratori dellanullità delle fideiussioni siano stati acquisiti agli atti del giudizio, népotendo un tale accertamento ricavarsi dalla sentenza impugnata.Va altresì osservato che, diversamente da quanto sostenuto daparte ricorrente nella memoria, al citato provvedimento della Bancad’Italia n. 55 del 2005, reso da quest’ultima in qualità di AutoritàAntitrust, non può attribuirsi natura e forza di legge o comunquecarattere normativo, consistendo, invece, esso in un meroprovvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; neconsegue, da un lato, che la sua produzione non poteva chesoggiacere ai principi in tema di onere probatorio e, dall’altro, che laCorte d’appello non avrebbe potuto tenere conto di taleprovvedimento in difetto di sua produzione, non essendo invocabile ilcd.

“fatto notorio”, da intendere come fatto conosciuto da un uomo dimedia cultura, in un dato tempo e luogo (Cass., sez. 3, 19/12/2024,n. 33472).7.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso, anche se la sentenza impugnata deve essere corretta neitermini fatti sopra palesi, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., là dove( pag. 17 della motivazione ) risulta dalla corte d’appello dichiarato“assorbito” l’esame del quinto motivo di appello, con cui era statoinvocato il rilievo officioso della nullità delle fideiussioni in argomento.Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro15.200,00 (di cui euro 15.000,00 per onorari), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 5 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- ricorrenti -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa,giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché nei confronti diINTESA [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1254/2023,pubblicata in data 14 giugno 2023 e notificata in data 19 giugno2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della societàItalplan [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponevanoopposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale dil’ammontare di euro 1.542.904,33, oltre a interessi, in relazione a piùcontratti di finanziamento.Nel contraddittorio con la Banca opposta, a seguito diespletamento di c.t.u., con sentenza n. 1164/2018 del 18 dicembre2018 il Tribunale rigettava l’opposizione.2. I fideiussori interponevano gravame, eccependo, con il quintomotivo d’impugnazione, la nullità dei contratti di fideiussione, perchétutti conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia con ilprovvedimento n. 55 del 2005, per violazione della normativaantitrust di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/90.La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo parzialmente l’appello,rideterminava le spese di lite relative al giudizio di primo grado,respingendolo nel resto.Osservava, per quel che ancora rileva in questa sede, conspecifico riferimento alla nullità delle fideiussioni, che il motivo era daconsiderarsi “assorbito”, ‹‹in quanto la modulistica ABI ritenuta fruttodi intesa anticoncorrenziale atteneva a fideiussioni omnibus ed inveceNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026nel caso qui in esame si è in primo luogo in presenza di fideiussionidestinate a garantire ben individuati e specifici crediti, quali sonoquelli derivanti dai contratti di finanziamento››.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] il Gori propongono ora ricorso per cassazione, affidato a unicocomplesso motivo (v. pag. 31 del ricorso), illustrato da memoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA].p.a.4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1. Con i primi due profili di doglianza i ricorrenti censurano ladecisione impugnata:a) per “nullità parziale per violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sestocomma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,quale error in procedendo, per sostanziale assenza e/o apparenza e/oillogicità e/o genericità e/o intrinseca contraddittorietà dellamotivazione e/o motivazione perplessa ed oggettivamenteincomprensibile, resa relativamente al quinto motivo d’appello (pagg.17 e 18 sentenza impugnata)”;b) per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed inparticolare dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per sostanzialeassenza e/o apparenza e/o illogicità e/o genericità e/o intrinsecacontraddittorietà della motivazione e/o motivazione perplessa edoggettivamente incomprensibile, resa relativamente al quinto motivoNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026di appello” (pagg. 17 – 18 sentenza impugnata).Lamentano essere la motivazione intrinsecamente contraddittoria,perché i giudici d’appello, dopo avere affermato che la nullità dellefideiussioni era stata invocata in maniera officiosa, sebbene fossestata oggetto di specifico mezzo di impugnazione, hanno proseguitorilevando che la modulistica ABI, ritenuta frutto di intesaanticoncorrenziale, atteneva solo alle fideiussioni omnibus e nonanche alle fideiussioni specifiche, di cui si discuteva nel caso dispecie; hanno pure osservato che, seppure vi era in atti unafideiussione omnibus, il suo esame doveva considerarsi superfluo‹‹poiché non erano state dedotte ragioni di nullità ancherelativamente alle fideiussioni considerate specifiche››.1.1. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminatein quanto connesse essendo sostanzialmente volte a censurarel’intrinseca illogicità della motivazione della sentenza, sono infondate.1.2. Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo inpresenza di argomentazioni contrastanti che non consentano dicomprendere la ratio decidendi sorreggente il decisum, sicché nonsussiste motivazione contraddittoria allorché dalla lettura dellasentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata lavolontà del giudice (Cass., sez. 3, 06/04/2006, n. 8106; Cass., sez.U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 30/03/2018, n.8038; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass., sez. 2,13/05/2024, n. 13020).Tale vizio non si ravvisa nella impugnata sentenza, con la quale laCorte d’appello, con motivazione sintetica ma scevra da vizi logici,dopo avere evidenziato la rilevabilità anche d’ufficio dell’eccezionesollevata, ha ritenuto che la nullità derivante dalla conformità dellefideiussioni allo schema ABI sanzionato con provvedimento dellaBanca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 potesse essere invocataNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026esclusivamente con riguardo alle fideiussioni omnibus e non invecealle fideiussioni specifiche, alle quali andavano ricondotte quellesottoposte al suo esame, precisando altresì che non veniva in rilievola fideiussione omnibus rilasciata in data 17 gennaio 2006, pureinvocata dagli allora appellanti, perché essa garantiva il contratto diconto corrente acceso dalla debitrice principale, ma non i contratti difinanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.Trattasi di argomentazioni idonee ad illustrare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del merito per pervenire al rigettodell’impugnazione.2. Con il terzo profilo di doglianza (contraddistinto in ricorso conla lettera “c”), i ricorrenti denunziano ‹‹violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ed in particolare dell’art. 2, comma 2, lett. a), dellalegge n. 287/1990 ed art. 101 del TFUE, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché tali norme non specificanouna applicabilità alle sole fideiussioni cosiddette omnibus, nonchéviolazione e falsa applicazione del Provvedimento n. 55 del 2.5.2005di Banca d’Italia, poiché lo stesso in realtà dispone il contrasto conl’articolo 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90, degli artt. 2, 6 e8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione agaranzia delle operazioni bancarie››.3. Con il quarto profilo di doglianza denunziano la violazione delprincipio di diritto enunziato da Cass. civ., S.U., 41994/2021, poichéla Corte infatti afferma: ‹‹… in altri termini, la violazione èriscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e atto a vallesussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale; tale funzionalitàsi riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie unafideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell’‹‹intesa››a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza…››.Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/20264. Con la quinto profilo di doglianza i ricorrenti denunziano‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., in quanto non sono state esaminate le ragioni dinullità dedotte per le fideiussioni considerate dal Giudicante comespecifiche, avendole erroneamente ritenute non dedotte e su cuiinvece le parti hanno ampiamente discusso né è stata esaminata laportata e rilevanza della prima fideiussione, detta omnibus, perché ilsuo esame è stato ritenuto superfluo dal Giudicante; le fideiussionialla base del decreto ingiuntivo n. 325/14 sono da considerarsi tutteomnibus e comunque sono tutte “fideiussioni a garanzia di operazionibancarie”, garantiscono fino alla totale estinzione di ogni credito,sono costituite da modulistica ABI uniforme, ritenuta frutto di intesaanticoncorrenziale e collegate tra loro››.5. Con il sesto profilo di doglianza denunziano ‹‹violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché non è stataposta a fondamento della decisione la conformazione delle fideiussioniindicate dal Giudicante come specifiche, che ricalca la modulistica ABIritenuta frutto di intesa anticoncorrenziale né ha posto a fondamentodella decisione la portata e la rilevanza della prima fideiussione, dettaomnibus, né i fatti non contestati dalle controparti, costituiti sia dalfatto che anche le fideiussioni cosiddette specifiche in oggettoricalcano lo schema contrattuale ABI dichiarato violativo dellanormativa antitrust sia dai fatti sottostanti alla fattispeciedecadenziale verificatasi ex art. 1957 c.c.››.Con le doglianze sopra illustrate i ricorrenti sostengono, in sintesi,che nel caso di specie le fideiussioni in esame avrebbero dovutoconsiderarsi tutte omnibus e tra loro collegate e che, in ogni caso,l’art. 2, comma 2, legge n. 287/90 e l’art. 101 TFUE non si riferisconoNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026alle sole fideiussioni omnibus, ma anche a quelle specifiche, che sonopur sempre “a garanzia delle operazioni bancarie”; aggiungono che leragioni di nullità dedotte sono relative a tutte le fideiussioni poste allabase del decreto ingiuntivo, che erano identiche come schema e comeclausole anche a quella rilasciata in data 17 gennaio 2006, chericalcava lo schema ABI del 2003 ai numeri 2, 6, 8. Ribadiscono,quindi, che dalla nullità, seppure parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8,discende l’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ. e la conseguentedecadenza della Banca dall’azione per non avere agito entro iltermine previsto da detta ultima norma.6. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate inquanto connesse essendo sostanzialmente volte a denunziare lanullità dei contratti di fideiussione perché in contrasto con l’art. 2,comma 2, L. n. 287/90 e l’art.101 del Trattato sul funzionamentodell’Unione Europea, sono inammissibili.6.1. Atteso che la nullità del contratto per contrasto con normeimperative costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabileanche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.)(v. Cass. Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez. U.22/03/2017, n. 7294), val osservare che la rilevabilità officiosa delleeccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che leintegrano, se non è condizionata all’onere di allegazione della parteche dell’eccezione può beneficiare dei detti fatti, né tanto meno alrispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteriassertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è inveropur sempre condizionata alla rilevabilità ex actis degli elementifattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio odedotta dalla parte interessata (v. Cass., sez. U, 07/05/2013, n.10531; Cass., sez. L, 01/09/2021, n. 23721; Cass., sez. 3,06/05/2020, n. 8525; Cass., sez. 2, 31/10/2018, n. 27998; Cass.,Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026sez. 3, 26/02/2014, n. 4548), assumendo rilevanza, sotto il profilodelle preclusioni all’introduzione dei fatti stessi, il momento in cui,secondo la legge processuale (rito), è previsto che nel processopossano essere dedotti fatti.6.2. La valutazione della eccezione di nullità del contratto in sededi legittimità presuppone, dunque, che in sede di giudizio di meritosiano stati accertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioèintrodotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata lavalenza in iure, né dalla parte interessata, né dallo steso giudice delmerito. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d’ufficio in ognistato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti delgiudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersenel'esistenza (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; Cass., n. 3556del 13/02/2020; Cass., n. 25273 del 10/11/2020; v. pure Cass. Sez.U. nn. 26242 e 26243 del 2014, cit., ove è precisato, anche conrichiamo al precedente arresto, sul punto confermato, di Cass. Sez.U. 04/09/2012, n. 14828, che «nell'ambito di un giudizio dirisoluzione contrattuale, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità: a)solo se questa emerge dai fatti allegati e provati, o comunque exactis …»).D’altro canto, già Cass., sez. U, n. 10531 del 2013, intervenendoa dirimere un contrasto tra due opposti orientamenti, un primo,secondo il quale il giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in sensolato, anche in mancanza di allegazione di parte, purché risultino dagliè pur sempre necessaria l'allegazione della parte in limine litis delfatto oggetto del rilievo officioso, hanno sciolto il contrastoaccogliendo la prima soluzione e, cioè, affermando la possibilità per ilgiudice di rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello,che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specificaNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026allegazione di parte.Infatti, un conto è consentire che la parte alleghi e/o rilevi dopo lascadenza delle preclusioni e anche in appello o che il giudice rilevifatti che, già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti,evidenziano l’infondatezza della pretesa sebbene alla stregua dieccezione non allegata dalla parte interessata nella faseprocedimentale deputata all’esercizio dei poteri assertivi; altra cosa èinvece piegare a tale valore anche le esigenze di regolazione ordinatadel processo e dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, comeavverrebbe se si ritenesse consentito di sottrarre alle preclusioni nonsolo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo), maanche di provare e, dunque, a monte di introdurre come oggetto diprova, per la prima volta quei fatti, rimettendo in moto una faseprocedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa,nell’ordinato svolgimento del processo (connotato imprescindibile del«giusto processo regolato dalla legge»: art. 111, comma primo,Cost.; art. 6 Cedu).6.3. Orbene, nella specie non emerge dagli atti del giudizio dimerito l’accertamento dei fatti da cui potesse desumersi lasussistenza dell’eccepita nullità delle fideiussioni, non risultando lecensure mosse dagli odierni ricorrenti formulate nel rispettodell'onere di cui all'art. 366, 1° comma n. 6, cod. proc. civ..I ricorrenti non indicano invero dove e come i fatti a base dellapretesa nullità siano stati introdotti nel processo e sarebbero statievincibili.La mera indicazione al riguardo offerta dell’asserita produzionedei provvedimenti n. 55 del 2.5.2005 di Banca d’Italia e n. 14251 del20.4.2005 di AGCM unitamente alle note di trattazione scrittapredisposte per l’udienza del 23 febbraio 2021 (v. pag. 37 del ricorso)risultano essere stati invero prodotti per la prima volta in vistaNumero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’udienza di discussione della causa in appello.Tanto basta per ritenere del tutto irrilevante verificare se lefideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo oppostofossero da ricondurre nella categoria delle fideiussioni omnibus opiuttosto in quella delle fideiussioni specifiche e se l’art. 2, comma 2,legge n. 287/90 si riferisca solo alle cosiddette fideiussioni omnibus,dovendosi piuttosto rilevare l’inammissibilità delle censure per nonavere i ricorrenti indicato quando e come i fatti integratori dellanullità delle fideiussioni siano stati acquisiti agli atti del giudizio, népotendo un tale accertamento ricavarsi dalla sentenza impugnata.Va altresì osservato che, diversamente da quanto sostenuto daparte ricorrente nella memoria, al citato provvedimento della Bancad’Italia n. 55 del 2005, reso da quest’ultima in qualità di AutoritàAntitrust, non può attribuirsi natura e forza di legge o comunquecarattere normativo, consistendo, invece, esso in un meroprovvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; neconsegue, da un lato, che la sua produzione non poteva chesoggiacere ai principi in tema di onere probatorio e, dall’altro, che laCorte d’appello non avrebbe potuto tenere conto di taleprovvedimento in difetto di sua produzione, non essendo invocabile ilcd. “fatto notorio”, da intendere come fatto conosciuto da un uomo dimedia cultura, in un dato tempo e luogo (Cass., sez. 3, 19/12/2024,n. 33472).7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso, anche se la sentenza impugnata deve essere corretta neitermini fatti sopra palesi, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., là dove( pag. 17 della motivazione ) risulta dalla corte d’appello dichiarato“assorbito” l’esame del quinto motivo di appello, con cui era statoinvocato il rilievo officioso della nullità delle fideiussioni in argomento.Numero registro generale 19212/2023Numero sezionale 4735/2025Numero di raccolta generale 9088/2026Data pubblicazione 10/04/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro15.200,00 (di cui euro 15.000,00 per onorari), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 5 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09088/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris