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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17929/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto; considerato, infatti, che la sentenza impugnata, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ineccepibilmente rilevato la genericità dell'appello proposto dal ricorrente in quanto, con riferimento al reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen., la sua responsabilità non si fonda solo sulle dichiarazioni rese dalla Rigoni - oggetto di censura con l'atto di impugnazione - ma anche sulla confessione resa dall'imputato di cui la sentenza di primo grado riporta ampi brani (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado), elemento, quest'ultimo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente anche con il ricorso in esame; quanto al reato di cui all'art. 648 cod. pen., inoltre, la Corte, con motivazione parimenti ineccepibile, ha evidenziato la medesima genericità dell'impugnazione che, insistendo sulle dichiarazioni rese dal padre del ricorrente, ometteva di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado che ha posto a fondamento della responsabilità sia il rinvenimento dei beni contraffatti all'esito della perquisizione che la loro correlazione, sotto il profilo dell'elemento psicologico, con le mansioni affidate al ricorrente, inerenti al servizio di repressioni delle contraffazioni e dell'abusivismo commerciale (cfr. pagina 9 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto; considerato, infatti, che la sentenza impugnata, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ineccepibilmente rilevato la genericità dell'appello proposto dal ricorrente in quanto, con riferimento al reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen., la sua responsabilità non si fonda solo sulle dichiarazioni rese dalla Rigoni - oggetto di censura con l'atto di impugnazione - ma anche sulla confessione resa dall'imputato di cui la sentenza di primo grado riporta ampi brani (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado), elemento, quest'ultimo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente anche con il ricorso in esame; quanto al reato di cui all'art. 648 cod. pen., inoltre, la Corte, con motivazione parimenti ineccepibile, ha evidenziato la medesima genericità dell'impugnazione che, insistendo sulle dichiarazioni rese dal padre del ricorrente, ometteva di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado che ha posto a fondamento della responsabilità sia il rinvenimento dei beni contraffatti all'esito della perquisizione che la loro correlazione, sotto il profilo dell'elemento psicologico, con le mansioni affidate al ricorrente, inerenti al servizio di repressioni delle contraffazioni e dell'abusivismo commerciale (cfr. pagina 9 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 17929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris