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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16210/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/9/2020 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]•

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., ad oggetto un attestato di frequenza ad un corso per l'abilitazione all'esercizio di attività commerciale.

2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi entrambi gli imputati. 2.1 n ricorso del [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione sollevata nei gradi di merito.

In proposito il ricorrente lamenta che in maniera manifestamente illogica la Corte territoriale avrebbe cercato di ricomporre l'evidente aporia contenuta nell'editto imputativo, dove il [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale esecutore materiale del reato venendogli però contestato al contempo di aver commissionato ad altri l'apposizione delle firme apocrife da cui discende la falsità del certificato rilasciato al Pellegrino.

Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio.

In tal senso in maniera apodittica il giudice dell'appello avrebbe ritenuto che l'imputato abbia controfirmato la falsa attestazione con dolo e non per mera colpa, omettendo altresì di considerare che la stessa era tratta da un modulo disponibile sul computer dell'ente deputato a rilasciarlo anche ad altri componenti del medesimo, così come i timbri apposti sul documento rilasciato al Pellegrino e che i certificati, prima di essere consegnati agli interessati, venivano trasmessi agli uffici della Provincia deputati alla loro verifica.

Con il terzo motivo viene denunziata ulteriore violazione di legge in merito al rigetto da parte del giudice dell'appello dell'eccezione di prescrizione del reato, frutto dell'erronea applicazione dell'art. 83 d.l. n. 18/2020. 2.2 D ricorso proposto nell'interesse del Pellegrino articola due motivi.

Con il primo viene reiterata l'eccezione ad oggetto la violazione dell'art. 649 c.p.p. già rigettata nel merito.

In proposito il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, l'assoluzione riportata dall'imputato in altro procedimento per il reato di cui all'art. 483 c.p. avrebbe ad oggetto il medesimo fatto storico imputato in quello odierno al Pellegrino ossia la mancata frequentazione del corso di abilitazione.

Con il secondo motivo eccepisce anch'egli l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronunzia della sentenza impugnata, lamentando l'erroneo calcolo dei periodi di sospensione ex art. 83 d.l. n. 18/2020 da parte dei giudici del merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.2.

In particolare fondati, ancorchè per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate, sono il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo di quello del Pellegrino, che possono essere trattati congiuntamente.

Il reato per cui si procede nei confronti degli imputati è stato commesso il 16 luglio 2012 e dunque il relativo termine di prescrizione è quello di sei anni, prorogato a sette anni e sei mesi in ragione del tempestivo intervento di plurimi atti interruttivi durante il suo decorso.

La Corte territoriale ha ritenuto però non essersi ancora perfezionata la causa estintiva alla data della decisione (il 14 settembre 2020) poiché il termine così calcolato è rimasto sospeso nel corso del procedimento per più periodi ed in particolare per 4 mesi ed 11 giorni nel corso del giudizio di primo grado (periodo questo non contestato dai ricorrenti) e, nel giudizio d'appello, dal 9 marzo all'il maggio 2020 e dal 12 maggio al 30 giugno in forza di quanto disposto dall'art. 83 commi 4 e 9 d.

I. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella

I. 24 aprile 2020, n. 27).

Le censure dei ricorrenti riguardano l'esatto calcolo di questi due ultimi periodi.

In tal senso infondate sono però le obiezioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla considerazione dell'intero periodo di sospensione previsto dal comma quarto del citato art. 83.

Ed infatti - come precisato da Corte Cost. n. 270 del 2020 e da Sez.

U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - tale disposizione deve essere raccordata a quelle contenute nei primi due commi dello stesso articolo, che hanno non solo previsto il rinvio ope legis delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, ma altresì la sospensione di tutti i termini processuali correnti nel medesimo intervallo temporale.

Nel caso di specie, dunque, il fatto che l'udienza per il giudizio d'appello fosse stata originariamente fissata per il 16 marzo 2020 non comporta, come preteso dal ricorrente, che la sospensione del termine di prescrizione debba essere calcolato con decorrenza da tale data, dovendosi tenere conto altresì della sospensione del termine dilatorio per comparire previsto dall'art. 601 c.p.p., refluente, per le ragioni illustrate, sul decorso di quello di prescrizione.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, oltre al periodo di sospensione maturato nel primo grado di giudizio, ha tenuto conto per intero di quello previsto dall'art. 83 comma 4 d.l. n. 18 del 2020, pari a 64 giorni complessivi.

I giudici dell'appello, come detto, hanno poi calcolato per l'intero anche il periodo di sospensione della prescrizione configurato dal successivo comma dell'art. 83 in ragione del fatto che l'udienza del 16 marzo era stata rifissata per il 29 giugno 2020 e quindi rinviata al 14 settembre 2020 in ragione di quanto disposto nel provvedimento presidenziale adottato ai sensi del comma 7 lett. g) del medesimo articolo.

Al di là delle obiezioni svolte dai ricorrenti in merito al calcolo di tale periodo operato dalla sentenza impugnata, deve prendersi atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 25 maggio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

La caducazione con effetto ex tunc della disposizione citata impedisce dunque di computare nel calcolo del termine di prescrizione il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, come invece ha fatto la Corte territoriale al fine di respingere l'eccezione difensiva volta all'accertamento dell'intervenuta estinzione del reato.

Pertanto, tenuto conto dei soli due periodi di sospensione legittimamente computabili, deve concludersi che il termine di prescrizione del reato è irrimediabilmente maturato il 31 luglio 2020, ossia precedentemente alla pronunzia della sentenza impugnata.

3. Deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva e che in tal caso l'ambito di controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez.

Un, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275; Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Dalla sentenza impugnata invero non emergono elementi che consentano, nei termini di evidenza richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata, mentre gli altri motivi proposti dai ricorrenti risultano inammissibili.

Manifestamente infondata è infatti l'eccezione di indeterminatezza del capo d'imputazione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], posto che l'asserita aporia nella sua formulazione non ha certo ostacolato l'esercizio del diritto di difesa, mentre generiche sono le ulteriori doglianze svolte dal ricorrente in merito all'elemento soggettivo del reato.

Manifestamente infondata è altresì l'eccezione di violazione del bis in idem proposta dal Pellegrino, posto che il fatto qualificato ai sensi dell'art. 483 c.p. per cui è stato assolto in altro procedimento — ossia di aver falsamente dichiarato nella SCIA di aver frequentato il corso di abilitazione — è all'evidenza ontologicamente e cronologicamente distinto da quello per cui è processo.4.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione prima della pronunzia della medesima.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 22/3/2022 Il Consigliere ten storell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/9/2020 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]• 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., ad oggetto un attestato di frequenza ad un corso per l'abilitazione all'esercizio di attività commerciale. 2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi entrambi gli imputati. 2.1 n ricorso del [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione sollevata nei gradi di merito. In proposito il ricorrente lamenta che in maniera manifestamente illogica la Corte territoriale avrebbe cercato di ricomporre l'evidente aporia contenuta nell'editto imputativo, dove il [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale esecutore materiale del reato venendogli però contestato al contempo di aver commissionato ad altri l'apposizione delle firme apocrife da cui discende la falsità del certificato rilasciato al Pellegrino. Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio. In tal senso in maniera apodittica il giudice dell'appello avrebbe ritenuto che l'imputato abbia controfirmato la falsa attestazione con dolo e non per mera colpa, omettendo altresì di considerare che la stessa era tratta da un modulo disponibile sul computer dell'ente deputato a rilasciarlo anche ad altri componenti del medesimo, così come i timbri apposti sul documento rilasciato al Pellegrino e che i certificati, prima di essere consegnati agli interessati, venivano trasmessi agli uffici della Provincia deputati alla loro verifica. Con il terzo motivo viene denunziata ulteriore violazione di legge in merito al rigetto da parte del giudice dell'appello dell'eccezione di prescrizione del reato, frutto dell'erronea applicazione dell'art. 83 d.l. n. 18/2020. 2.2 D ricorso proposto nell'interesse del Pellegrino articola due motivi. Con il primo viene reiterata l'eccezione ad oggetto la violazione dell'art. 649 c.p.p. già rigettata nel merito. In proposito il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, l'assoluzione riportata dall'imputato in altro procedimento per il reato di cui all'art. 483 c.p. avrebbe ad oggetto il medesimo fatto storico imputato in quello odierno al Pellegrino ossia la mancata frequentazione del corso di abilitazione. Con il secondo motivo eccepisce anch'egli l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronunzia della sentenza impugnata, lamentando l'erroneo calcolo dei periodi di sospensione ex art. 83 d.l. n. 18/2020 da parte dei giudici del merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.2. In particolare fondati, ancorchè per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate, sono il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo di quello del Pellegrino, che possono essere trattati congiuntamente. Il reato per cui si procede nei confronti degli imputati è stato commesso il 16 luglio 2012 e dunque il relativo termine di prescrizione è quello di sei anni, prorogato a sette anni e sei mesi in ragione del tempestivo intervento di plurimi atti interruttivi durante il suo decorso. La Corte territoriale ha ritenuto però non essersi ancora perfezionata la causa estintiva alla data della decisione (il 14 settembre 2020) poiché il termine così calcolato è rimasto sospeso nel corso del procedimento per più periodi ed in particolare per 4 mesi ed 11 giorni nel corso del giudizio di primo grado (periodo questo non contestato dai ricorrenti) e, nel giudizio d'appello, dal 9 marzo all'il maggio 2020 e dal 12 maggio al 30 giugno in forza di quanto disposto dall'art. 83 commi 4 e 9 d. I. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella I. 24 aprile 2020, n. 27). Le censure dei ricorrenti riguardano l'esatto calcolo di questi due ultimi periodi. In tal senso infondate sono però le obiezioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla considerazione dell'intero periodo di sospensione previsto dal comma quarto del citato art. 83. Ed infatti - come precisato da Corte Cost. n. 270 del 2020 e da Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - tale disposizione deve essere raccordata a quelle contenute nei primi due commi dello stesso articolo, che hanno non solo previsto il rinvio ope legis delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, ma altresì la sospensione di tutti i termini processuali correnti nel medesimo intervallo temporale. Nel caso di specie, dunque, il fatto che l'udienza per il giudizio d'appello fosse stata originariamente fissata per il 16 marzo 2020 non comporta, come preteso dal ricorrente, che la sospensione del termine di prescrizione debba essere calcolato con decorrenza da tale data, dovendosi tenere conto altresì della sospensione del termine dilatorio per comparire previsto dall'art. 601 c.p.p., refluente, per le ragioni illustrate, sul decorso di quello di prescrizione. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, oltre al periodo di sospensione maturato nel primo grado di giudizio, ha tenuto conto per intero di quello previsto dall'art. 83 comma 4 d.l. n. 18 del 2020, pari a 64 giorni complessivi. I giudici dell'appello, come detto, hanno poi calcolato per l'intero anche il periodo di sospensione della prescrizione configurato dal successivo comma dell'art. 83 in ragione del fatto che l'udienza del 16 marzo era stata rifissata per il 29 giugno 2020 e quindi rinviata al 14 settembre 2020 in ragione di quanto disposto nel provvedimento presidenziale adottato ai sensi del comma 7 lett. g) del medesimo articolo. Al di là delle obiezioni svolte dai ricorrenti in merito al calcolo di tale periodo operato dalla sentenza impugnata, deve prendersi atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 25 maggio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. La caducazione con effetto ex tunc della disposizione citata impedisce dunque di computare nel calcolo del termine di prescrizione il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, come invece ha fatto la Corte territoriale al fine di respingere l'eccezione difensiva volta all'accertamento dell'intervenuta estinzione del reato. Pertanto, tenuto conto dei soli due periodi di sospensione legittimamente computabili, deve concludersi che il termine di prescrizione del reato è irrimediabilmente maturato il 31 luglio 2020, ossia precedentemente alla pronunzia della sentenza impugnata. 3. Deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva e che in tal caso l'ambito di controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez. Un, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Dalla sentenza impugnata invero non emergono elementi che consentano, nei termini di evidenza richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata, mentre gli altri motivi proposti dai ricorrenti risultano inammissibili. Manifestamente infondata è infatti l'eccezione di indeterminatezza del capo d'imputazione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], posto che l'asserita aporia nella sua formulazione non ha certo ostacolato l'esercizio del diritto di difesa, mentre generiche sono le ulteriori doglianze svolte dal ricorrente in merito all'elemento soggettivo del reato. Manifestamente infondata è altresì l'eccezione di violazione del bis in idem proposta dal Pellegrino, posto che il fatto qualificato ai sensi dell'art. 483 c.p. per cui è stato assolto in altro procedimento — ossia di aver falsamente dichiarato nella SCIA di aver frequentato il corso di abilitazione — è all'evidenza ontologicamente e cronologicamente distinto da quello per cui è processo.4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione prima della pronunzia della medesima. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/3/2022 Il Consigliere ten storell
Decreto Cassazione n. 16210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris