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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1995

Cassazione n. 35519/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per i delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiteratvo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia giudiziaria intento ad operare un arresto, in tal modo ostacolato, nella "piazza di spaccio" di Torbellamonaca che si palesa eccentrico definire — come effettuato dal ricorrente — quale "generica manifestazione di disappunto"; rilevato che egualmente reiterative risultano le critiche rivolte alla parte della decisione che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dall'assenza di elementi positivamente valorizzabili con pertinente riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva apprezzato la consistenza delle minacce poste in essere evocando l'uso di una pistola; ritenuto che manifestamente infondata risulta la dedotta unicità del reato anche alla luce di ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza di plurimi reati in concorso formale quando le minacce siano state effettuate in un unico contesto temporale (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per i delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiteratvo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia giudiziaria intento ad operare un arresto, in tal modo ostacolato, nella "piazza di spaccio" di Torbellamonaca che si palesa eccentrico definire — come effettuato dal ricorrente — quale "generica manifestazione di disappunto"; rilevato che egualmente reiterative risultano le critiche rivolte alla parte della decisione che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dall'assenza di elementi positivamente valorizzabili con pertinente riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva apprezzato la consistenza delle minacce poste in essere evocando l'uso di una pistola; ritenuto che manifestamente infondata risulta la dedotta unicità del reato anche alla luce di ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza di plurimi reati in concorso formale quando le minacce siano state effettuate in un unico contesto temporale (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 35519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris