CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 24781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che, in qualità di Giudice del riesame, in data 17/11/2021, accoglieva il ricorso del pubblico ministero avverso il decreto di sequestro emesso dal GIP di Brindisi in data 27/09/2021, e riqualificava il fatto da turbata libertà degli incanti (art. 535 cod. pen.), con conseguente sequestro del solo profitto diretto, in induzione indebita (319-quater cod. pen.), per il quale l'art. 322-ter consente la confisca anche per equivalente. Confisca che veniva, pertanto, disposta. 2. Le vicende in oggetto - inquadrate originariamente nel solo art. 535 cod. pen. e poi anche nell'art. 319-quater cod. pen. - sono due, e sono agli atti denominate "Vicenda C" e "Vicenda D". Va precisato che gli episodi concernono due distinti interventi di Primitivo su due imprenditori. A entrambi Primitivo ha detto che c'era stato un errore, ma ciò ha fatto in tempi diversi: parlando con Laguercia, dopo l'aggiudicazione a quest'ultimo dei lavori (vicenda C); parlando con Nardelli, dopo le offerte ma prima dell'aggiudicazione dell'appalto in favore di quest'ultimo (vicenda D). Ciò premesso, nell'unico motivo di ricorso, Primitivo censura la riqualificazione giuridica dei fatti in relazione a tutte e due gli episodi. Quanto alla vicenda C), anche nel caso in cui la richiesta rivolta da Primitivo a Laguercia fosse finalizzata ad ottenere la rinuncia all'esecuzione dei lavori già aggiudicati alla sua ditta (e non, dunque, la rinuncia alla gara), la condotta in esame non integrerebbe un reato diverso (e ulteriore) rispetto a quello di cui all'art. 353 cod. pen. La circostanza che il Primitivo comunicasse a Laguercia che vi era stato un errore nella formulazione delle offerte e che lo stesso Laguercia avrebbe dovuto rinunciare all'aggiudicazione, in uno con la reazione di questi (che assecondava la richiesta e sosteneva di non aver commesso lui l'errore), dimostrerebbero, infatti, come Primitivo intendesse non già dare o promettere denaro o altra utilità, ma far capire a Laguercia che occorreva porre rimedio all'errore per rispettare il presunto pregresso accordo finalizzato a turbare la libertà dell'asta. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe motivato il fumus boni iunis dell'art. 319-quater cod. pen., non avendo specificato in che cosa sia consistito l'abuso di qualità di Primitivo né l'induzione di Laguercia ed essendosi limitato ad argomentare in ordine al requisito della «utilità». Il ricorrente esclude pure che Laguercia si trovasse in una situazione di soggezione, avendo preso anch'egli parte agli accordi finalizzati a turbare la gara. Nega infine sussistano elementi a supporto della tesi - sostenuta dal Tribunale del riesame - che temesse di essere estromesso dal sistema delle gare truccate. Quanto alla vicenda C), varrebbero analoghe considerazioni. Non si delineerebbe cioè l'induzione indebita ma la sola turbata libertà degli incanti. L'intervento sul Nardelli sarebbe cioè valso ad assicurare il mero rispetto degli accordi iniziali, con la conseguenza che tale condotta resterebbe assorbita nell'art. 2 353 cod. pen., senza configurare autonomo reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto, il difensore dell'indagato sostiene che la "vicenda C", sia la "vicenda D" integrino (soltanto) la turbata libertà degli incanti. I successivi interventi di Primitivo su Laguercia e su Nardelli avrebbero mirato, infatti, non già ad indurre i due imprenditori a rinunciare agli appalti (conseguiti o in via di conseguimento), ma a richiamarli, piuttosto, al rispetto dei patti in precedenza concordati in ordine all'assegnazione finale, assurgendo dunque a post facta non punibili. In altre parole, il ricorrente propone una ricostruzione alternativa, rispetto a quella compiuta dal giudice del riesame, in relazione al "senso" delle parole rivolte da Primitivo a Laguercia e dallo stesso Primitivo a Nardelli. Tuttavia, l'apprezzamento di tale "senso" presuppone, come ovvio, la conoscenza di un contesto fattuale che è appannaggio esclusivo dei giudici di merito e la cui ricostruzione è, per contro, preclusa in sede di legittimità. 2.1. Quanto poi alla lamentata omessa dimostrazione, ad opera del Tribunale del riesame, dei requisiti costitutivi del delitto di induzione indebita (art. 319- quater cod. pen.), è vero che l'insegnamento di legittimità ha chiarito come l'induzione non possa consistere in una mera sollecitazione ma debba constare di una richiesta perentoria, assistita da elevato grado di pressione psicologica (SU n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258475). Tuttavia, il Tribunale del riesame, cui soltanto - si ripete - in quanto giudice del merito, spetta la ricostruzione della vicenda fattuale, ha argomentato compiutamente e logicamente la configurabilità del reato dalle frasi rivolte da Primitivo ai due imprenditori e dal timore, che tali frasi avrebbero in essi prodotto, di essere esclusi dal sistema delle gare truccate cui partecipavano. Per vincere tale ricostruzione, affatto plausibile, non sembra sufficiente osservare, come fa il ricorrente, che nessuno stato di soggezione era configurabile in capo a Laguercia e a Nardelli, poiché facevano già parte dell'accordo originario. Nulla esclude, infatti, che, appunto, ne potessero essere estromessi per il futuro. Non apportando utili elementi informativi, il motivo va ritenuto generico e dunque respinto. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C