CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 13402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n. 25456/2016 proposto da: Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 79 ([OSCURATO:PERSONA] & Associati), come da mandato in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Rodeano e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28, giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente e ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di CASERTA n. 814, pubblicata il 6 luglio 2016, notificata il 16 agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona, in sede di rinvio della Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Senigallia e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza impugnata, ha determinato il valore dell'indennità di esproprio in euro 112.391,35 e dell'indennità di occupazione in euro 29.810,36, oltre accessori. 2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1756 del 2014, aveva cassato con rinvio la sentenza n. 679 del 2010 della Corte di appello di Ancona, che aveva ritenuto transatta la causa, evidenziando che era irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico, di natura meramente interna, non seguita dalla redazione di un unico atto contrattuale, coevamente sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato. 3. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha rigettato l'eccezione di prescrizione eccepita dal Comune di Senigallia e ha ritenuto edificabile l'area espropriata, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, perchè detta area era stata classificata nel [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Senigallia, già adottato alla presa di possesso (21 aprile 1970), quale zona CR «residenziale all'espansione con vincolo espropriativo per comparto PEEP», con piano approvato con DPGR Marche del 21 settembre 1975, prima del decreto di occupazione definitiva del 18 gennaio 1977. 4. I giudici di secondo grado, poi, hanno determinato il valore delle aree oggetto di espropriazione, sulla scorta della comparazione dei valori attribuiti ad aree consimili in rogiti del medesimo 1977, valori corretti tenendo conto dell'estensione delle aree e hanno ritenuto l'obbligazione di pagamento un debito di valuta, non riconoscendo il danno da svalutazione monetaria, in mancanza di deduzione e di prova sia dell'impiego del denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione e del fatto che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato, con scadenza superiore a dodici mesi, fosse stato superiore al saggio degli interessi legali. 5. Il Comune di Senigallia ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con atto affidato a tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 5 bis del decreto legge n. 332/1992, come convertito dalla legge m. 359/1992, della legge n. 865/1972; dell'art. 37 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 42 e 43 della legge n. 2359/1865 (in merito alla divisione della quantificazione giuridica dei terreni agricoli ed edificabili); nonché degli artt. 2934 e ss. cod. civ. (norme in tema di prescrizione); nonché dell'art. 24 Cost. (diritto alla difesa): si ripropone l'eccezione di prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al cosiddetto conguaglio di indennità di esproprio per avvenuto decorso decennale a partire dalla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio notificata in data 12 aprile 1977, avendo errato la Corte di appello ad individuare il termine di decorrenza della prescrizione dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 19 luglio 1983, n. 223. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt.2934 e ss. cod. civ. (norme in tema di prescrizione), nonché dell'art. 1419, comma secondo, cod. civ. (meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle del contratto con norme imperative di legge); nonché dell'art. 24 Cost. (diritto alla difesa), in quanto nella fattispecie non ricorreva nessuno degli elementi che potessero portare a ritenere sussistente un vero e proprio impedimento legale all'esercizio di un diritto e, quindi, a ritenere il relativo termine prescrizionale interrotto e sospeso ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad un conguaglio di indennità calcolato secondo i criteri per i terreni agricoli, nella quantificazione già computata dal consulente tecnico di ufficio nella alternativa cosiddetta ipotesi «A». 2.1 I motivi che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati, dovendosi applicare il principio statuito da questa Corte, pure richiamato dai giudici di secondo grado, in applicazione del quale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, la quale ha dichiarato illegittimi i criteri di determinazione del prezzo nel caso di cessione volontaria del fondo oggetto di procedura espropriativa, si è verificata una ipotesi di nullità parziale del relativo accordo, con contestuale sostituzione automatica dei criteri legali a quelli caducati, ex art. 1419, comma 2, cod. civ., con la conseguenza che il diritto al pagamento di eventuali conguagli, dovuti per effetto della suddetta pronuncia, è sorto nel momento di pubblicazione di quest'ultima sulla gazzetta ufficiale, e che tale momento segna il dies a quo di decorrenza della prescrizione del suddetto diritto (Cass., Sez. U., 14 novembre 2003, n. 17196; Cass., 22 maggio 2007, n. 11843; Cass., 14 aprile 2014, n. 8662). 2.2 Va, inoltre, richiamato la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui «l'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal peep (che in tale parte va considerato strumento pro grammatorio e con formativo), la stessa ha acquisito carattere di edificabilità, e che la determinazione dell'indennità di esproprio deve adottare il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma primo, legge 8 agosto 1992 n. 359» e secondo cui «il piano per l'edilizia economica e popolare rientra, a norma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fra í piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione (art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, ribadito dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1985 n. 47); esso ha natura di variante dello stesso piano regolatore ed è idoneo ad imprimere destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza compreso in zona agricola, suolo che va, pertanto, considerato legalmente edificatorio a fini espropriativi e tale natura prescinde dall'ambito delle valutazioni estimatorie, di pertinenza dei consulenti tecnici attenendo a profili di diritto » (Cass., Sez. U., 5 gennaio 2001, n. 125; Cass., 5 settembre 2008, n. 22421; Cass., 21 giugno 2010, n. 14939; Cass., 12 maggio 2014, n. 10280). 2.3 Ciò posto, la Corte di appello, correttamente, ha dapprima precisato che l'attore aveva esperito azione diretta ad ottenere il conguaglio tra l'indennità di esproprio versatagli e quanto a lui spettante secondo la legge n. 385 del 1980, oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983 e, poi, ha ritenuto edificabile l'area espropriata, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta, perchè detta area era classificata nel [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Senigallia già adottato alla presa di possesso (21 aprile 1970) quale zona CR «residenziale all'espansione con vincolo espropriativo per comparto PEEP», con piano approvato con DPGR Marche del 21 settembre 1975, prima del decreto di occupazione definitiva del 18 gennaio 1977; infine, i giudici di secondo grado hanno determinato il valore delle aree oggetto di espropriazione, sulla scorta della comparazione dei valori attribuiti ad aree consimili in rogiti del medesimo 1977, valori ritenuti corretti tenendo conto dell'estensione delle aree e hanno ritenuto l'obbligazione di pagamento un debito di valuta, non riconoscendo il danno da svalutazione monetaria, in mancanza di deduzione e di prova. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. 4. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento al d.P.R. n. 327/2001, modificato dal decreto legislativo n. 303/2002 (artt. 32-42); all'art. 17 della legge n. 765/1967 e all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: la sentenza della Corte di appello era di fatto una decisione per relationem nel senso che aveva interamente recepito e si era riportata alla consulenza tecnica d'ufficio, nella quale era stato erroneamente sottratto al calcolo dell'area edificabile la superficie di mq 8.000 (pari ad un terzo dell'intera area), in quanto destinata a strade in violazione della normativa vigente (standard edilizio e indice di densità edilizia) e del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui la determinazione dell'oggetto dell'esproprio deve essere riferita non alla superficie fondiaria, ma alla superficie territoriale, al lordo, quindi, delle aree occupate, programmate o previste per la realizzazione delle infrastrutture primarie, quali strade, verde etc..5. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in riferimento all'omessa motivazione, avendo la Corte di appello, dopo avere calcolato il valore unitario a mq del terreno espropriato, aveva applicato al valore totale un abbattimento di valori pari al 40% dell'intero, senza alcuna motivazione, pur mantenendo intatta la volumetria totale edificabile sull'area espropriata. 6. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea del 20 marzo 1952, avendo la Corte di appello erroneamente disatteso la domanda di rivalutazione monetaria della somma dovuta per l'indennità, applicando un principio inconferente con il caso in esame, in quanto applicabile solo nell'ipotesi in cui fosse stato richiesto un danno da ritardato pagamento. 7. Il ricorso è inammissibile, dovendosi richiamare al riguardo la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Il controricorso, quando racchiude anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 3, c.p.c., sicché è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all'esposizone contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell'impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti» (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1150; Cass., 21 settembre 2015, n. 18483). 8. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato