Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37923/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2016 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva presentata nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevando anche l'illegalità della pena alla luce de'lla sent.

C. Cost. n. 40/2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il luglio 2016, la Corte d'appello di Ancatta ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente e confermato la condanna del medesimo, resa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione e 30.000 Euro di multa in ordine ai reati, qualificati entrambi come violazione dell'art. 73, comma 1, T.U. stup. e riuniti nel vincolo della continuazione, di illecita detenzione e di spaccio continuato di sostanze stupefacenti di tipo eroina.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione della legge penale per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza o apparenza della motivazione nella parte in cui si era respinta la doglianza circa l'incerto riconoscimento dell'imputato effettuato dagli acquirenti dello stupefacente.

2.2. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con la memoria conclusiva, il difensore, richiamando le conclusioni del ricorso, ha inoltre rilevato l'illegalità della pena per essere stata la stessa determinata in base alla previgente cornice edittale, dichiarata incostituzionale, quanto al minimo della pena detentiva, con la sent.

Corte cost. n. 40/2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente esaminato il secondo motivo di ricorso, che concerne l'affermazione di responsabilità, e lo stesso dev'essere ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

1.1. Quanto al primo aspetto, osserva il Collegio come si tratti della reiterazione della medesima doglianza già rassegnata con il gravame di merito e disattesa dalla Corte territoriale con non illogica motivazione.

Va dunque ribadito che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

1.2. In secondo luogo, va in diritto osservato che i riconoscimenti informali dell'imputato costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250081), anche laddove la ricognizione non sia avvenuta con le formalità previste dagli artt. 213 c.p.p., e segg. (Cass. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260593).

Nella specie, con accertamento di fatto qui insindacabile, la Corte territoriale ha non illogicamente argomentato l'attendibilità dell'informale riconoscimento, adducendo quale ulteriore elemento indiziario l'indicazione, da parte degli acquirenti, del numero di uno dei telefonici cellulari in uso all'imputato.

2. Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

2.1. Va premesso che esso deve ritenersi proposto soltanto con riguardo alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B), poiché la sentenza impugnata rileva che la doglianza sulla qualificazione giuridica era stata dall'appellante sollevata soltanto in relazione a quel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti e non anche in relazione al reato di detenzione illecita contestato al capo A) e ritenuto più grave.

In mancanza di specifica contestazione, dunque, il motivo di ricorso - sul punto non chiarissimo - non può essere ritenuto proposto anche con riguardo a tale ultimo reato, essendo altrimenti inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello.

2.2. Con riguardo, dunque, al reato di cui al capo B, osserva il Collegio come la sentenza impugnata non rechi un'effettiva risposta sulla invocata riqualificazione giuridica.

Essa si limita, infatti, a giudicare la "irrilevanza della questione ai fini pratici", sul rilievo che l'aumento di pena per il reato continuato satellite era stato contenuto, sì che il fatto era stato evidentemente ritenuto "di non eccessiva rilevanza".

Questa (mancata) risposta è manifestamente illogica e contraddittoria, posto che - al di là dell'evidente carenza motivazionale sulla doglianza proposta - l'unico rilievo speso va semmai nel senso dell'invocata fattispecie di lieve entità.

2.3. In relazione alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B), la sentenza va pertanto annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia, dovendosi dichiarare invece l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità con riguardo al reato di cui al capo A).

3. Fondato, inoltre, è il rilievo contenuto nella memoria conclusiva, trattandosi, peraltro, di questione circa l'illegalità della pena che dev'essere esaminata anche d'ufficio, a prescindere dall'ammissibilità dei motivi di ricorso, purché non si tratti di impugnazione inammissibile per ragioni formali, quali la tardività (cfr. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206).

Ed invero, con la sent.

Corte cost. 23/01-08/03/2019, n. 40 - pronunciata successivamente a quella qui impugnata - ravvisandosi la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, T.U. stup. nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

Nei confronti dell'imputato la pena detentiva base per il reato di cui al capo A), è stata appunto quantificata nel minimo edittale in allora previsto di anni otto di reclusione, sicché non v'è dubbio che anche sul punto s'imponga l'annullamento della decisione impugnata e - qualora non fosse accolta la richiesta di riqualificazione giuridica del reato contestato al capo B) - la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale potrebbe peraltro spiegare i propri effetti anche in ordine alla misura dell'aumento praticato per la continuazione.

4. Dovendosi nel resto rigettare il ricorso, il terzo motivo va a questo punto ritenuto assorbito, poiché al giudice del rinvio competerà comunque di rivalutare i fatti ai fini della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica relativa al reato di cui al capo B) e quanto al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di appello di Perugia.

Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2016 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva presentata nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevando anche l'illegalità della pena alla luce de'lla sent. C. Cost. n. 40/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2016, la Corte d'appello di Ancatta ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente e confermato la condanna del medesimo, resa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione e 30.000 Euro di multa in ordine ai reati, qualificati entrambi come violazione dell'art. 73, comma 1, T.U. stup. e riuniti nel vincolo della continuazione, di illecita detenzione e di spaccio continuato di sostanze stupefacenti di tipo eroina. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione della legge penale per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza o apparenza della motivazione nella parte in cui si era respinta la doglianza circa l'incerto riconoscimento dell'imputato effettuato dagli acquirenti dello stupefacente. 2.2. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con la memoria conclusiva, il difensore, richiamando le conclusioni del ricorso, ha inoltre rilevato l'illegalità della pena per essere stata la stessa determinata in base alla previgente cornice edittale, dichiarata incostituzionale, quanto al minimo della pena detentiva, con la sent. Corte cost. n. 40/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente esaminato il secondo motivo di ricorso, che concerne l'affermazione di responsabilità, e lo stesso dev'essere ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Quanto al primo aspetto, osserva il Collegio come si tratti della reiterazione della medesima doglianza già rassegnata con il gravame di merito e disattesa dalla Corte territoriale con non illogica motivazione. Va dunque ribadito che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. In secondo luogo, va in diritto osservato che i riconoscimenti informali dell'imputato costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250081), anche laddove la ricognizione non sia avvenuta con le formalità previste dagli artt. 213 c.p.p., e segg. (Cass. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260593). Nella specie, con accertamento di fatto qui insindacabile, la Corte territoriale ha non illogicamente argomentato l'attendibilità dell'informale riconoscimento, adducendo quale ulteriore elemento indiziario l'indicazione, da parte degli acquirenti, del numero di uno dei telefonici cellulari in uso all'imputato. 2. Il primo motivo di ricorso è invece fondato. 2.1. Va premesso che esso deve ritenersi proposto soltanto con riguardo alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B), poiché la sentenza impugnata rileva che la doglianza sulla qualificazione giuridica era stata dall'appellante sollevata soltanto in relazione a quel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti e non anche in relazione al reato di detenzione illecita contestato al capo A) e ritenuto più grave. In mancanza di specifica contestazione, dunque, il motivo di ricorso - sul punto non chiarissimo - non può essere ritenuto proposto anche con riguardo a tale ultimo reato, essendo altrimenti inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello. 2.2. Con riguardo, dunque, al reato di cui al capo B, osserva il Collegio come la sentenza impugnata non rechi un'effettiva risposta sulla invocata riqualificazione giuridica. Essa si limita, infatti, a giudicare la "irrilevanza della questione ai fini pratici", sul rilievo che l'aumento di pena per il reato continuato satellite era stato contenuto, sì che il fatto era stato evidentemente ritenuto "di non eccessiva rilevanza". Questa (mancata) risposta è manifestamente illogica e contraddittoria, posto che - al di là dell'evidente carenza motivazionale sulla doglianza proposta - l'unico rilievo speso va semmai nel senso dell'invocata fattispecie di lieve entità. 2.3. In relazione alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B), la sentenza va pertanto annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia, dovendosi dichiarare invece l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità con riguardo al reato di cui al capo A). 3. Fondato, inoltre, è il rilievo contenuto nella memoria conclusiva, trattandosi, peraltro, di questione circa l'illegalità della pena che dev'essere esaminata anche d'ufficio, a prescindere dall'ammissibilità dei motivi di ricorso, purché non si tratti di impugnazione inammissibile per ragioni formali, quali la tardività (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206). Ed invero, con la sent. Corte cost. 23/01-08/03/2019, n. 40 - pronunciata successivamente a quella qui impugnata - ravvisandosi la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, T.U. stup. nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. Nei confronti dell'imputato la pena detentiva base per il reato di cui al capo A), è stata appunto quantificata nel minimo edittale in allora previsto di anni otto di reclusione, sicché non v'è dubbio che anche sul punto s'imponga l'annullamento della decisione impugnata e - qualora non fosse accolta la richiesta di riqualificazione giuridica del reato contestato al capo B) - la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale potrebbe peraltro spiegare i propri effetti anche in ordine alla misura dell'aumento praticato per la continuazione. 4. Dovendosi nel resto rigettare il ricorso, il terzo motivo va a questo punto ritenuto assorbito, poiché al giudice del rinvio competerà comunque di rivalutare i fatti ai fini della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica relativa al reato di cui al capo B) e quanto al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità
Sentenza Cassazione n. 37923/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris