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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 16892/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di La mezia Terme, in composizione monocratica, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace della stessa città aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputata (ulteriormente argomentando con memoria del 9 marzo 2024), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, l'intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata alla luce dell'erronea valutazione effettuata dal giudice dell'appello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; - che l'intervenuta remissione di querelai (avvenuta il 16 novembre 2023), ritualmente accettata dall'imputato, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., impone la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione; - che tanto travolge le relative statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400); - che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di La mezia Terme, in composizione monocratica, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace della stessa città aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputata (ulteriormente argomentando con memoria del 9 marzo 2024), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, l'intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata alla luce dell'erronea valutazione effettuata dal giudice dell'appello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; - che l'intervenuta remissione di querelai (avvenuta il 16 novembre 2023), ritualmente accettata dall'imputato, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., impone la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione; - che tanto travolge le relative statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400); - che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16892/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris