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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09244/2026

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roCondominio [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2591/2023depositata il 9/10/2023;Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/04/2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con un unico, complesso motivo di ricorso,la sentenza n. 2591 del 9/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cheha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’atto di precetto inrinnovazione, notificato al Piccirillo in data 28/07/2022 a impulso delCondominio [OSCURATO:SOCIETA].2.

Resiste con controricorso il Condominio.3.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio ha riservato la decisione con termine dinovanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Non è necessario, giusta quanto si va a esporre, esporre specificamentei motivi del ricorso.2.

Il ricorrente dichiara in ricorso che la sentenza gli è stata notificata il3/01/2024.

La copia notificata non è stata prodotta né dal ricorrentee nemmeno, così come consentito dalla giurisprudenza di questaCorte (v. segnatamente, Sez.

U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188- 02 e da ultimo Cass. n. 27883 del 29/10/2024 Rv. 672552 - 01),dalla difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], né si rinvienecomunque agli atti legittimamente consultabili da questa Corte.3.

La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stata pubblicata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il ricorso per cassazione è stato notificato il giorno1/02/2024, cosicché non può farsi in ogni caso luogo all’esame nelmerito, poiché il termine di sessanta giorni risulta comunque decorsoanche avuto riguardo alla data di pubblicazione del provvedimentoimpugnato (Cass. 8/11/2024 n. 28781 Rv. 672812 - 01).4.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo lagiurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez.

U 25/03/2019 n.8312, Rv. 653597 - 02; Cass. 12/02/2021 n. 3727, Rv. 660556 - 01;R.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/2026conf.: Cass. 30/10/2018 n. 27480, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbespazio per la sanzione dell’improcedibilità.5.

Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza diquesta Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, laproduzione della relazione di notificazione della decisione impugnata,che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda:Cass. 7/06/2021 n. 15832 Rv. 661874 - 01), va sempre effettuatadal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ.,fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dallapubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodottadal controricorrente nel termine fissato per la sua regolarecostituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelleipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per leggedalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da partedella cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti.6.

Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez.

U6/07/2022 n. 21349, Rv. 665188 - 01 e 02) che: «la dichiarazionecontenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” - la notificazionedella sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” dellaparte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senzache sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nelgiudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia propostaR.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/2026contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbiadepositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificaa mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nelladisponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrentenel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - neicasi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, dacui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio».

Di recentequesta Corte ha, inoltre, affermato che «la conclusione nonmuterebbe anche se la nozione di documento (di cui all’art. 372,secondo comma, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata dellasentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito èprevisto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso»(così testualmente Cass. n. 24200 del 29/08/2025, pag. 5).7.

Per mera completezza della motivazione, potrebbe soggiungersi che ilricorso sarebbe stato comunque da dichiararsi inammissibile, attesoche esso, in violazione del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., difettaaltresì del tutto di completezza e specificità in ordine al contenutodell’originario atto di citazione in opposizione al precetto notificato alPiccirillo da parte del [OSCURATO:PERSONA], se non pure quanto aquello della doglianza sull’irritualità della prima notifica..8.

Il ricorso deve, comunque, essere dichiarato improcedibile, atteso chele cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità(Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 - 01).9.

Il ricorso è, pertanto, improcedibile.10.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.R.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/202611.

La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.Il PresidenteR.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roCondominio [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2591/2023depositata il 9/10/2023;Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/04/2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con un unico, complesso motivo di ricorso,la sentenza n. 2591 del 9/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cheha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’atto di precetto inrinnovazione, notificato al Piccirillo in data 28/07/2022 a impulso delCondominio [OSCURATO:SOCIETA].2. Resiste con controricorso il Condominio.3. Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio ha riservato la decisione con termine dinovanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non è necessario, giusta quanto si va a esporre, esporre specificamentei motivi del ricorso.2. Il ricorrente dichiara in ricorso che la sentenza gli è stata notificata il3/01/2024. La copia notificata non è stata prodotta né dal ricorrentee nemmeno, così come consentito dalla giurisprudenza di questaCorte (v. segnatamente, Sez. U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188- 02 e da ultimo Cass. n. 27883 del 29/10/2024 Rv. 672552 - 01),dalla difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], né si rinvienecomunque agli atti legittimamente consultabili da questa Corte.3. La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stata pubblicata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il ricorso per cassazione è stato notificato il giorno1/02/2024, cosicché non può farsi in ogni caso luogo all’esame nelmerito, poiché il termine di sessanta giorni risulta comunque decorsoanche avuto riguardo alla data di pubblicazione del provvedimentoimpugnato (Cass. 8/11/2024 n. 28781 Rv. 672812 - 01).4. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo lagiurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U 25/03/2019 n.8312, Rv. 653597 - 02; Cass. 12/02/2021 n. 3727, Rv. 660556 - 01;R.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/2026conf.: Cass. 30/10/2018 n. 27480, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbespazio per la sanzione dell’improcedibilità.5. Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza diquesta Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, laproduzione della relazione di notificazione della decisione impugnata,che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda:Cass. 7/06/2021 n. 15832 Rv. 661874 - 01), va sempre effettuatadal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ.,fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dallapubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodottadal controricorrente nel termine fissato per la sua regolarecostituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelleipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per leggedalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da partedella cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti.6. Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U6/07/2022 n. 21349, Rv. 665188 - 01 e 02) che: «la dichiarazionecontenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” - la notificazionedella sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” dellaparte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senzache sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nelgiudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia propostaR.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/2026contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbiadepositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificaa mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nelladisponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrentenel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - neicasi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, dacui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». Di recentequesta Corte ha, inoltre, affermato che «la conclusione nonmuterebbe anche se la nozione di documento (di cui all’art. 372,secondo comma, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata dellasentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito èprevisto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso»(così testualmente Cass. n. 24200 del 29/08/2025, pag. 5).7. Per mera completezza della motivazione, potrebbe soggiungersi che ilricorso sarebbe stato comunque da dichiararsi inammissibile, attesoche esso, in violazione del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., difettaaltresì del tutto di completezza e specificità in ordine al contenutodell’originario atto di citazione in opposizione al precetto notificato alPiccirillo da parte del [OSCURATO:PERSONA], se non pure quanto aquello della doglianza sull’irritualità della prima notifica..8. Il ricorso deve, comunque, essere dichiarato improcedibile, atteso chele cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità(Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 - 01).9. Il ricorso è, pertanto, improcedibile.10. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.R.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 4033/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9244/2026Data pubblicazione 12/04/202611. La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.Il PresidenteR.g. n. 4033/2024Ad. 9/04/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 5
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