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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 20718/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18699-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.T.L. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione R.G.N.18699/2020 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 2153/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 469/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con due ordinanze n. 77924 e 77927 del 2010, modificate il 7.9.2010, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socio accomandatario della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento delle sanzioni amministrative per le seguenti contestazioni: avere impiegato lavoratori senza annotare la loro presenza sui libri obbligatori e senza consegnare, all’atto della assunzione del 15.8.2008, l’apposita dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, in violazione dell’art. 3 co. 3 legge n. 73/2002 come sostituito dall’art. 36 bis co. 7 della legge n. 248/2006 e dell’art. 4 bis del D.lgs. n. 181/2000, come introdotto dall’art. 6 co. 1 del D.lgs. n. 297/2002; avere omesso di comunicare al competente Centro per l’impiego, entro il giorno antecedente alla instaurazione dei rapporti di lavoro di cui sopra, l’assunzione di sette lavoratori; avere commesso ulteriori violazioni con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (violazione art. 9 bis co. 2 legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni).

2. Proposta opposizione, il Tribunale di Bari accertava l’illegittimità delle sanzioni di cui all’art. 9 bis citato, mentre confermava nel resto i provvedimenti amministrativi impugnati.

3. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 2153/2019, confermava la pronuncia di primo grado sottolineando che, pur essendo stato convenuto in giudizio un soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro) rispetto a quello del procedimento di primo grado (Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro) e ciò determinava il rigetto dell’appello, tuttavia anche nel merito il gravame non era fondato perché la nuova normativa invocata dall’appellante, riguardante l’abolizione del libro matricola sostituito con il libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 D.l. n. 112/2008 conv. nella legge n. 133/2008), era entrata in vigore il 18 agosto 2008 mentre, nel caso in esame, l’accertamento della violazione risaliva al 15 agosto per cui parte appellante era tenuta ad effettuare gli adempimenti contestati secondo le previgenti disposizioni; in ogni caso, restava la violazione riguardante l’omessa consegna della comunicazione di cuial D.lgs. n. 152/1997.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas,proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso l’Ispettorato territoriale di Bari.

5. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione del D.lgs. n. 149/2015, per avere la Corte di appello erroneamente fatto derivare il rigetto dell’appello dalla circostanza che era stato invocato in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari, in luogo della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, non considerando l’avvenuta riorganizzazione degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] avvenuta con il D.lgs. n. 149/2015 e dal DPCM 23.1.2016 in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 D.l. n. 112/2008 conv. nella legge n. 133/2008, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere rilevato la Corte territoriale che la normativa di cui agli artt. 39 e 40 D.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, in virtù della quale i libri obbligatori in materia di lavoro erano stati sostituiti dal libro unico del lavoro, era entrata già in vigore dal 25.6.2008 (cfr. decreto-legge) mentre era il soloDM -Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - attuativo ad essere entrato in vigore il 18.8.2008 in quanto emanato il 9.7.2008.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 bis co. 6 del D.lgs. n. 181/2000, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere considerato la Corte territoriale che le comunicazioni inviate ai sensi della disposizione citata, per il principio della pluriefficacia delle comunicazioni inviate al Centro per l’impiego, erano valide anche nei confronti dell’INAIL.

5. Con il quarto motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 297/2002, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto fondata la violazione circa la mancata consegna, all’atto di assunzione, della comunicazione di cui alla menzionata disposizione perché i lavoratori -oggetto della contestazione- erano stati assunti lo stesso giorno dell’accertamento quando, invece, la comunicazione stessa, avrebbe potuto essere consegnata entro trenta giorni dalla assunzione.

6. Per il principio della ragione più liquida (Cass. n. 30745/2019) vanno esaminati preliminarmente il secondo, il terzo ed il quarto motivo.

7. Orbene, il secondo motivo è infondato.

8. La ricostruzione normativa fatta propria dalla Corte territoriale –secondo cui l’abolizione del libro matricola di cui agli artt. 39 e 40 del D.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, con la sostituzione del libro unico (art. 39 co. 4 D.l. n. 112/2008), per essere operativa necessitava della emanazione del D.M. attuativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA] (emanato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato nella G.U. n. 192/2008 ed entrato in vigore il 18.8.2008), per la qual ragione alla data dell’accertamento ispettivo del 15.8.2008 l’ingiunto era ancora tenuto ad effettuare le relative iscrizioni di cui alla contestazione della ordinanza ingiunzione – è conforme al dato letterale del citato art. 39 co. 4 D.l. n. 112/08,che subordinava appunto al decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.l. n. 112 (25.6.08), le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro, e all’art. 7 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA],che solo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ha statuito l’abrogazione immediata del libro matricola e del registro di impresa.

9. Il terzo motivo è inammissibile, per carenza di specificità, perché le problematiche riguardanti le denunzie assicurative all’INAIL non risultano essere state oggetto del giudizio di secondo grado ed il ricorrente non ha precisato il “dove”, il “come” ed il “quando” la questione sia stata sottoposta ai giudici del merito e in quali esatti termini.

10. Il quarto motivo è anch ’ esso inammissibile perché le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi della gravata sentenza che, in ordine alla violazione dell’art. 6 legge n. 297/2012, ha rilevato la mancanza di una specifica censura e tale profilo, in questa sede, non è stato contestato né è stato dimostrato che il motivo di appello, relativamente al punto controverso, era stato correttamente articolato.

11. Tornando, quindi, al primo motivo, esso è inammissibile per difetto di interesse.

12. Invero la Corte territoriale, sebbene abbia rilevato che era stato convenuto nel giudizio di secondo grado un soggetto giuridico diverso dalla controparte del giudizio di primo grado e che ciò si prestava per il rigetto dell’appello, tuttavia ha comunque esaminato, con una doppia ratio decidendi, gli altri motivi di appello, le cui impugnazioni in questa sede non sono state ritenute meritevoli di accoglimento, di talché la problematica di cui al motivo, oggetto di esame, non si rivela decisiva perché il suo eventuale accoglimento comunque non potrebbe mai portare alla cassazione della gravata sentenza.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.15.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18699-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.T.L. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione R.G.N.18699/2020 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 2153/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 469/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con due ordinanze n. 77924 e 77927 del 2010, modificate il 7.9.2010, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socio accomandatario della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento delle sanzioni amministrative per le seguenti contestazioni: avere impiegato lavoratori senza annotare la loro presenza sui libri obbligatori e senza consegnare, all’atto della assunzione del 15.8.2008, l’apposita dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, in violazione dell’art. 3 co. 3 legge n. 73/2002 come sostituito dall’art. 36 bis co. 7 della legge n. 248/2006 e dell’art. 4 bis del D.lgs. n. 181/2000, come introdotto dall’art. 6 co. 1 del D.lgs. n. 297/2002; avere omesso di comunicare al competente Centro per l’impiego, entro il giorno antecedente alla instaurazione dei rapporti di lavoro di cui sopra, l’assunzione di sette lavoratori; avere commesso ulteriori violazioni con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (violazione art. 9 bis co. 2 legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni). 2. Proposta opposizione, il Tribunale di Bari accertava l’illegittimità delle sanzioni di cui all’art. 9 bis citato, mentre confermava nel resto i provvedimenti amministrativi impugnati. 3. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 2153/2019, confermava la pronuncia di primo grado sottolineando che, pur essendo stato convenuto in giudizio un soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro) rispetto a quello del procedimento di primo grado (Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro) e ciò determinava il rigetto dell’appello, tuttavia anche nel merito il gravame non era fondato perché la nuova normativa invocata dall’appellante, riguardante l’abolizione del libro matricola sostituito con il libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 D.l. n. 112/2008 conv. nella legge n. 133/2008), era entrata in vigore il 18 agosto 2008 mentre, nel caso in esame, l’accertamento della violazione risaliva al 15 agosto per cui parte appellante era tenuta ad effettuare gli adempimenti contestati secondo le previgenti disposizioni; in ogni caso, restava la violazione riguardante l’omessa consegna della comunicazione di cuial D.lgs. n. 152/1997. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas,proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso l’Ispettorato territoriale di Bari. 5. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione del D.lgs. n. 149/2015, per avere la Corte di appello erroneamente fatto derivare il rigetto dell’appello dalla circostanza che era stato invocato in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari, in luogo della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, non considerando l’avvenuta riorganizzazione degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] avvenuta con il D.lgs. n. 149/2015 e dal DPCM 23.1.2016 in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 D.l. n. 112/2008 conv. nella legge n. 133/2008, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere rilevato la Corte territoriale che la normativa di cui agli artt. 39 e 40 D.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, in virtù della quale i libri obbligatori in materia di lavoro erano stati sostituiti dal libro unico del lavoro, era entrata già in vigore dal 25.6.2008 (cfr. decreto-legge) mentre era il soloDM -Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - attuativo ad essere entrato in vigore il 18.8.2008 in quanto emanato il 9.7.2008. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 bis co. 6 del D.lgs. n. 181/2000, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere considerato la Corte territoriale che le comunicazioni inviate ai sensi della disposizione citata, per il principio della pluriefficacia delle comunicazioni inviate al Centro per l’impiego, erano valide anche nei confronti dell’INAIL. 5. Con il quarto motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 297/2002, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto fondata la violazione circa la mancata consegna, all’atto di assunzione, della comunicazione di cui alla menzionata disposizione perché i lavoratori -oggetto della contestazione- erano stati assunti lo stesso giorno dell’accertamento quando, invece, la comunicazione stessa, avrebbe potuto essere consegnata entro trenta giorni dalla assunzione. 6. Per il principio della ragione più liquida (Cass. n. 30745/2019) vanno esaminati preliminarmente il secondo, il terzo ed il quarto motivo. 7. Orbene, il secondo motivo è infondato. 8. La ricostruzione normativa fatta propria dalla Corte territoriale –secondo cui l’abolizione del libro matricola di cui agli artt. 39 e 40 del D.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, con la sostituzione del libro unico (art. 39 co. 4 D.l. n. 112/2008), per essere operativa necessitava della emanazione del D.M. attuativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA] (emanato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato nella G.U. n. 192/2008 ed entrato in vigore il 18.8.2008), per la qual ragione alla data dell’accertamento ispettivo del 15.8.2008 l’ingiunto era ancora tenuto ad effettuare le relative iscrizioni di cui alla contestazione della ordinanza ingiunzione – è conforme al dato letterale del citato art. 39 co. 4 D.l. n. 112/08,che subordinava appunto al decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.l. n. 112 (25.6.08), le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro, e all’art. 7 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA],che solo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ha statuito l’abrogazione immediata del libro matricola e del registro di impresa. 9. Il terzo motivo è inammissibile, per carenza di specificità, perché le problematiche riguardanti le denunzie assicurative all’INAIL non risultano essere state oggetto del giudizio di secondo grado ed il ricorrente non ha precisato il “dove”, il “come” ed il “quando” la questione sia stata sottoposta ai giudici del merito e in quali esatti termini. 10. Il quarto motivo è anch ’ esso inammissibile perché le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi della gravata sentenza che, in ordine alla violazione dell’art. 6 legge n. 297/2012, ha rilevato la mancanza di una specifica censura e tale profilo, in questa sede, non è stato contestato né è stato dimostrato che il motivo di appello, relativamente al punto controverso, era stato correttamente articolato. 11. Tornando, quindi, al primo motivo, esso è inammissibile per difetto di interesse. 12. Invero la Corte territoriale, sebbene abbia rilevato che era stato convenuto nel giudizio di secondo grado un soggetto giuridico diverso dalla controparte del giudizio di primo grado e che ciò si prestava per il rigetto dell’appello, tuttavia ha comunque esaminato, con una doppia ratio decidendi, gli altri motivi di appello, le cui impugnazioni in questa sede non sono state ritenute meritevoli di accoglimento, di talché la problematica di cui al motivo, oggetto di esame, non si rivela decisiva perché il suo eventuale accoglimento comunque non potrebbe mai portare alla cassazione della gravata sentenza. 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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