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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 ottobre 2020

Cassazione n. 03957/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 9193/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell'ING. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.t0Andrea [OSCURATO:PERSONA]] giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Curatore pro-tempore G 174 - x‘kjit; (P Lì -3a-L INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 3411/2020 pubblicata in data 7.10.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 9193/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell'ING. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.t0Andrea [OSCURATO:PERSONA]] giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Curatore pro-tempore G 174 - x‘kjit; (P Lì -3a-L INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 3411/2020 pubblicata in data 7.10.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.
Decreto Cassazione n. 03957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris