CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno dell'ammissibilità del terzo motiva di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 26 giugno 2014 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello, atteso che la pena edittale, pari ad anni sei di reclusione per effetto dell'aggravante ad effetto speciale, non consente l'applicazione della causa di non punibilità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa riqualificazione del fatto come tentativo, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha chiarito che le forze dell'ordine sono intervenute dopo che le foglie di palma erano state recise e dopo che l'impossessamento era già avvenuto, a nulla rilevando che gli arnesi occorrenti al taglio delle foglie si trovassero ancora in loco, e comunque è generico, non spiegando ulteriori ragioni, oltre a quelle infondate appena citate, che dovrebbero imporre la diversa qualificazione giuridica; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile, perché la denuncia della illogicità della motivazione poggia su circostanze di fatto, in ordine alla entità del danno arrecato alla pianta, che non emergono dalla sentenza impugnata ed il cui accertamento non è consentito in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d